(Tariffa onorari, diritti e indennita' avvocati e procuratori-Tabella A)
                                                            TABELLA A 
                                                        (rif. art. 1) 
 
I - Cause avanti ai giudici conciliatori. 
 
                                       Minimo Massimo 
                                        lire lire 
                                          - - 
   1) Per l'intero giudizio: 
cause di valore fino a L. 250.000 
                                       80.000 150.000 
cause di valore da L. 250.001 a L. 500.000 
                                      120.000 240.000 
cause di valore da L. 500.001 a L. 1.000.000 
                                      150.000 300.000 
   Nelle cause riservate alla  esclusiva  competenza  funzionale  del
giudice conciliatore e nelle cause accessorie  o  di  garanzia  -  se
hanno un valore superiore a L. 1.000.000 - sono dovuti gli onorari di
cui  al  paragrafo  seguente,  avuto   riguardo   al   valore   della
controversia. 
   Nelle cause di competenza del giudice di  pace  si  applicano  gli
onorari previsti nei corrispettivi scaglioni  di  valore  davanti  al
conciliatore, al pretore e al tribunale. 
  II - Cause avanti al pretore. 
 
                                       Minimo Massimo 
                                        lire lire 
                                          - - 
   2) Studio controversia 85.000 225.000 
   3) Consultazioni con il cliente 45.000 113.000 
   4) Ispezione dei luoghi della 
controversia - Ricerca dei documenti 35.000 58.000 
   5) Preparazione e redazione 
dell'atto introduttivo del giudizio o 
della comparsa di risposta 70.000 179.000 
   6) Assistenza a ciascuna udienza di 
trattazione escluse quelle in 
cui sono disposti semplici rinvii 30.000 44.000 
   7) Assistenza ai mezzi di prova 
disposti dal giudice (per ogni 
mezzo istruttorio) 55.000 179.000 
   8) Redazione delle difese (comparse 
conclusionali, memorie, ecc.) 230.000 438.000 
   9) Discussione in pubblica udienza 
o in camera di consiglio 70.000 230.000 
  10) Opera prestata per la 
conciliazione 60.000 179.000 
   Per le istanze di ingiunzione di cui all'art. 186-ter c.p.c.  sono
dovuti gli onorari previsti per i procedimenti di ingiunzione di  cui
al paragrafo X n. 50 della presente tabella in relazione  all'importo
di cui si ingiunge il pagamento. 
   Gli onorari stabiliti nei numeri da 2 al 10  si  riferiscono  alle
cause di valore fino a L. 3.000.000; per le cause di valore superiore
a L. 3.000.000 e fino a L. 5.000.000 gli onorari minimi  sono  quelli
massimi dello scaglione precedente ridotto del 50% mentre  i  massimi
sono aumentati del 15%, con arrotondamento per eccesso alle L. 5.000. 
   Nelle cause riservate alla  esclusiva  competenza  funzionale  del
pretore  e  nelle  cause  accessorie  o  di  garanzia  eccedenti   la
competenza del pretore sono dovuti gli onorari di  cui  al  paragrafo
seguente, avuto riguardo al valore della controversia. 
III - Cause avanti al  tribunale,  agli  organi  equiparati  ed  agli
organi di giustizia tributaria. 
 
                                       Minimo Massimo 
                                        lire lire 
                                               
   11) Studio della controversia 120.000 325.000 
   12) Consultazioni con il cliente 60.000 163.000 
   13) Ispezione dei luoghi della 
controversia - Ricerca dei documenti 50.000 84.000 
   14) Preparazione e redazione 
dell'atto introduttivo del giudizio o 
della comparsa di risposta 105.000 258.000 
   15) Assistenza a ciascuna udienza 
di trattazione, escluse quelle 
in cui sono disposti semplici rinvii 40.000 64.000 
   16) Assistenza ai mezzi di prova 
disposti dal giudice (per ogni 
mezzo istruttorio) 80.000 258.000 
   17) Memorie depositate fino alla 
udienza di precisazione delle 
conclusioni, per ogni memoria 90.000 150.000 
   18) Redazione delle difese 
(comparse conclusionali, memorie, 
ecc.) 325.000 630.000 
   19) Discussione in pubblica udienza 
o in camera di consiglio 105.000 332.000 
   20) Opera prestata per la 
conciliazione 85.000 258.000 
  Per le istanze di ingiunzione di cui all'art. 186-ter  c.p.c.  sono
dovuti gli onorari previsti per i procedimenti di ingiunzione di  cui
al  paragrafo  X  n.  50  della  precedente  tabella   in   relazione
all'importo di cui si ingiunge il pagamento. 
IV - Cause avanti agli organi di giustizia  amministrativa  di  primo
grado. 
 
                                       Minimo Massimo 
                                        lire lire 
                                          - - 
   21) Studio della controversia 120.000 405.000 
   22) Consultazioni con il cliente 60.000 203.000 
   23) Ricerca documenti 50.000 105.000 
   24) Redazione del ricorso 160.000 550.000 
   25) Istanza di sospensione 50.000 105.000 
   26) Deduzioni di costituzione 115.000 285.000 
   27) Redazione motivi aggiunti 160.000 550.000 
   28) Atto di intervento 50.000 105.000 
   29) Memorie difensive 325.000 875.000 
   30) Discussione in pubblica udienza 
o in camera di consiglio 105.000 455.000 
   Per i ricorsi straordinari e gerarchici sono dovuti gli onorari di
cui sopra in quanto analogicamente applicabili. 
V - Cause avanti alla corte di appello. 
 
                                       Minimo Massimo 
                                        lire lire 
                                          - - 
   31) Studio controversia 190.000 405.000 
   32) Consultazioni con il cliente 95.000 203.000 
   33) Ispezione dei luoghi della controversia - Ricerca dei 
documenti 80.000 109.000 
   34) Preparazione e redazione dell'atto introduttivo del giudizio o 
della comparsa di risposta 165.000 368.000 
   35) Assistenza a ciascuna udienza di trattazione escluse quelle in 
cui sono disposti semplici rinvii 60.000 92.000 
   36) Assistenza ai mezzi di prova disposti dal giudice (per ogni 
mezzo istruttorio) 5.000 360.000 
   37) Memorie depositate fino all'udienza di precisazione delle 
conclusioni, per ogni memoria 120.000 200.000 
   38) Redazione delle difese (comparse conclusionali, memorie, 
ecc.) 450.000 875.000 
   39) Discussione in pubblica udienza o in camera di consiglio 
                                       160.000 455.000 
   40) Opera prestata per la conciliazione 
                                       130.000 360.000 
 VI - Coefficienti di applicazione. 
    A) Gli onorari stabiliti nei numeri da 11  a  40  si  riferiscono
alle cause di valore fino a L. 10.000.000. 
    B) Per le cause di valore superiore a L.  10.000.000  fino  a  L.
50.000.000 gli onorari  minimi  sono  pari  a  quelli  massimi  dello
scaglione precedente ridotti del 50%, mentre gli onorari  massimi  di
detto scaglione sono aumentati del 100%. 
    C) Per le cause di valore superiore a L.  50.000.000  fino  a  L.
100.000.000 gli onorari minimi  sono  pari  a  quelli  massimi  dello
scaglione precedente ridotti del 50%, mentre gli onorari  massimi  di
cui alla lettera B) sono raddoppiati. 
    D) Per le cause di valore superiore a L. 100.000.000  fino  a  L.
200.000.000 gli onorari minimi  sono  pari  a  quelli  massimi  dello
scaglione precedente ridotti del 50%, mentre gli onorari  massimi  di
cui alla lettera B) sono aumentati del 200%. 
    E) Per le cause di valore superiore a L. 200.000.000  fino  a  L.
500.000.000 gli onorari minimi  sono  pari  a  quelli  massimi  dello
scaglione precedente ridotti del 50%, mentre gli onorari  massimi  di
cui alla lettera B) sono aumentati del 300%. 
    F) Per le cause di valore superiore a L. 500.000.000  fino  a  L.
750.000.000 gli onorari minimi  sono  pari  a  quelli  massimi  dello
scaglione precedente ridotti del 50%, mentre gli onorari  massimi  di
cui alla lettera B) sono aumentati del 400%. 
    G) Per le cause di valore superiore a L. 750.000.000  fino  a  L.
1.000.000.000 gli onorari minimi sono pari  a  quelli  massimi  dello
scaglione precedente ridotti del 50%, mentre gli onorari  massimi  di
cui alla lettera B) sono aumentati del 500%. 
    H) Per le cause di valore superiore a L. 1.000.000.000 fino a  L.
3.000.000.000 gli onorari minimi sono pari  a  quelli  massimi  dello
scaglione precedente ridotti del 50%, mentre gli onorari  massimi  di
cui alla lettera B) sono aumentati del 700%. 
    I) Per le cause di valore superiore a L. 3.000.000.000 e  fino  a
L. 5.000.000.000 gli onorari minimi sono pari a quelli massimi  dello
scaglione precedente ridotti del 50%, mentre gli onorari  massimi  di
cui alla lettera B) sono aumentati del 900%. 
    L) Per le cause di valore oltre L. 5.000.000.000 gli onorari  per
le singole voci previsti nel precedente scaglione sono aumentati  nei
minimi e nei massimi con criterio rigidamente proporzionale al valore
della  controversia  e  in  relazione  all'attivita'   effettivamente
prestata, ma non possono comunque superare complessivamente il 3% del
valore della controversia. 
    M) Per le cause di valore indeterminabile gli onorari minimi sono
quelli previsti per le cause di valore da L.  10.000.000  fino  a  L.
50.000.000, mentre gli onorari massimi sono quelli  previsti  per  le
cause di valore superiore a L. 100.000.000 fino a L.  200.000.000,  a
seconda dell'entita' dell'interesse dedotto nel processo; qualora  le
cause siano di particolare importanza per l'oggetto, per le questioni
giuridiche trattate, per i rilevanti  risultati  utili  di  qualunque
natura, anche se non  di  carattere  patrimoniale,  il  giudice  puo'
liquidare onorari nei limiti previsti nelle lettere da D) a G). 
   N) Gli arrotondamenti vanno calcolati, per eccesso, alle L. 5.000.
VII - Cause avanti alla Corte di  cassazione  ed  altre  magistrature
superiori ivi comprese quelle  avanti  al  tribunale  comunitario  di
prima istanza. 
 
                                       Minimo Massimo 
                                        lire lire 
                                          - - 
   41) Studio della controversia 123.000 263.000 
   42) Consultazioni con il cliente 62.000 132.000 
   43) Redazione del ricorso, del controricorso, delle memorie 
                                       123.000 263.000 
   44) Discussione 123.000 263.000 
   Nelle cause di particolare  importanza  per  l'oggetto  e  per  le
questioni giuridiche trattate gli onorari possono essere raddoppiati. 
VIII - Cause davanti alla Corte costituzionale e  avanti  alla  Corte
europea per i  diritti  dell'uomo,  alla  Corte  di  giustizia  delle
Comunita' europee. 
 
                                       Minimo Massimo 
                                        lire lire 
                                          - - 
   45) Studio della controversia 188.000 525.000 
   46) Consultazioni con il cliente 94.000 263.000 
   47) Redazione del ricorso, del controricorso, delle memorie 
                                       188.000 525.000 
   48) Discussione 188.000 525.000 
   Nelle cause di particolare  importanza  per  l'oggetto  e  per  le
questioni giuridiche trattate gli onorari possono essere raddoppiati. 
IX - Coefficienti di applicazione. 
    A) Gli onorari stabiliti nei numeri da 41  a  48  si  riferiscono
alle cause di valore fino a L. 1.000.000. 
    B) Per le cause di valore superiore a  L.  1.000.000  fino  a  L.
3.000.000 gli onorari sono aumentati della meta'. 
    C) Per le cause di valore superiore a  L.  3.000.000  fino  a  L.
5.000.000 gli onorari sono aumentati del 75%. 
    D) Per le cause di valore superiore a  L.  5.000.000  fino  a  L.
10.000.000 gli onorari sono raddoppiati. 
    E) Per le cause di valore superiore a L.  10.000.000  fino  a  L.
50.000.000  gli  onorari  minimi  sono  triplicati   ed   i   massimi
quadruplicati. 
    F) Per le cause di valore superiore a L.  50.000.000  fino  a  L.
100.000.000 gli onorari minimi di cui alla lettera E) sono  aumentati
del 50% e gli onorari massimi sono raddoppiati. 
    G) Per le cause di valore superiore a L. 100.000.000  fino  a  L.
200.000.000 gli onorari minimi  sono  pari  a  quelli  massimi  dello
scaglione precedente ridotti del 50%, mentre gli onorari  massimi  di
cui alla lettera E) sono aumentati del 200%. 
    H) Per le cause di valore superiore a L. 200.000.000 e fino a  L.
500.000.000 gli onorari minimi  sono  pari  a  quelli  massimi  dello
scaglione precedente ridotti del 50%, mentre gli onorari  massimi  di
cui alla lettera E) sono aumentati del 300%. 
    I) Per le cause di valore superiore a L. 500.000.000 e fino a  L.
750.000.000 gli onorari minimi  sono  pari  a  quelli  massimi  dello
scaglione precedente ridotti del 50%, mentre gli onorari  massimi  di
cui alla lettera E) sono aumentati del 400%. 
    L) Per le cause di valore superiore a L. 750.000.000 e fino a  L.
1.000.000.000 gli onorari minimi sono pari  a  quelli  massimi  dello
scaglione precedente ridotti del 50%, mentre gli onorari  massimi  di
cui alla lettera E) sono aumentati del 500%. 
    M) Per le  cause  superiori  a  L.  1.000.000.000  e  fino  a  L.
3.000.000.000 gli onorari minimi sono pari  a  quelli  massimi  dello
scaglione precedente ridotti del 50%, mentre gli onorari  massimi  di
cui alla lettera E) sono aumentati del 700%. 
    N) Per le cause di valore superiore a L. 3.000.000.000 e  fino  a
L. 5.000.000.000 gli onorari minimi sono pari a quelli massimi  dello
scaglione precedente ridotti del 50%, mentre gli onorari  massimi  di
cui alla lettera E) sono aumentati del 900%. 
    O) Per le cause  di  valore  superiore  a  L.  5.000.000.000  gli
onorari per le singole voci previsti nel  precedente  scaglione  sono
aumentati  nei  minimi  e  nei  massimi  con   criterio   rigidamente
proporzionale  al  valore   della   controversia   e   in   relazione
all'attivita'  effettivamente  prestata,  ma  non  possono   comunque
superare complessivamente il 3% del valore della controversia. 
    P) Per le cause di valore inferiore a L. 500.000 gli onorari sono
ridotti di 1/5. 
    Q) Per le cause di valore indeterminabile gli onorari minimi sono
quelli previsti per le cause di valore da L.  10.000.000  fino  a  L.
50.000.000, mentre gli onorari massimi sono quelli  previsti  per  le
cause di valore superiore a L. 100.000.000 fino a  L.  200.000.000  a
seconda dell'entita' dell'interesse dedotto nel processo; qualora  le
cause siano di particolare importanza per l'oggetto, per le questioni
giuridiche trattate, per i rilevanti  risultati  utili  di  qualunque
natura, anche se non  di  carattere  patrimoniale,  il  giudice  puo'
liquidare onorari nei limiti previsti nelle lettere da H) a L). 
   R) Gli arrotondamenti vanno calcolati, per eccesso, alle L. 5.000. 
 X  -  Procedimenti  speciali,  procedure  esecutive  e  procedimenti
tavolari. 
 
                                       Minimo Massimo 
                                        lire lire 
                                          - - 
   49) Procedimenti speciali e concorsuali, per tutta l'opera 
prestata: 
     a) davanti ai pretori 30.000 134.000 
     b) davanti ai tribunali 85.000 223.000 
     c) davanti le corti di appello 105.000 279.000 
           50) Procedimenti di ingiunzione 25.000 115.000 
   51) Per la redazione del  precetto  e'  dovuto  un  onorario  pari
all'onorario minimo previsto in relazione al credito azionato per  le
procedure esecutive mobiliari ridotto del 50%. 
   52) Per l'iscrizione d'ipoteca  giudiziale  e'  dovuto  l'onorario
minimo previsto in relazione al credito azionato  per  le  esecuzioni
immobiliari ridotto del 50%. 
   53)  Procedure  esecutive  immobiliari  e   quelle   di   cui   al
decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436 (compravendita  autoveicoli)  per
l'opera prestata: 
     a) davanti al pretore 30.000 134.000 
     b) davanti ai tribunali 85.000 223.000 
   54) Procedure esecutive mobiliari e procedure per affari tavolari 
(III capo del decreto-legge 23 marzo 1929, n. 499) 
                                         45.000 112.000 
   55) Procedure esecutive presso terzi o per consegna o rilascio 
                                         70.000 135.000 
   56) L'onorario di cui ai precedenti numeri 49, 50, 51, 52, 53,  54
e  55  e'  soggetto  alle  variazioni  di  cui  ai  coefficienti   di
applicazione del paragrafo IX, in relazione  al  valore  dell'oggetto
del ricorso o a quello dell'affare trattato, o  del  credito  per  il
quale si procede. 
   Gli onorari di  cui  al  n.  49  possono  essere  raddoppiati  nei
procedimenti di particolare importanza per l'oggetto e  le  questioni
giuridiche trattate ed analogo raddoppio puo'  essere  praticato  per
gli onorari di cui al n. 53 limitatamente  alle  procedure  esecutive
immobiliari  se  queste  comportano  una  complessa   ed   articolata
attivita' dell'avvocato. 
   Nel caso che nei procedimenti indicati  nei  precedenti  paragrafi
sorgano contestazioni il cui esame e' devoluto al giudice in sede  di
cognizione, sono dovuti gli onorari di cui ai paragrafi  II,  III,  V
della presente tabella. 
   Per i procedimenti previsti dal  capo  III,  sez.  I,  per  quelli
previsti dall'art. 669-quatordecies del c.p.c. e per  quelli  di  cui
all'art. 2409 c.c. sono dovuti gli onorari minimi e  massimi  di  cui
alla presente tabella, paragrafi II, III e V in quanto applicabili. 
XI - Trasferta. 
   57) Per il trasferimento fuori della propria residenza sono dovute
le spese e l'indennita'  cosi'  come  previste  nella  tabella  degli
onorari stragiudiziali.