TABELLA A (rif. art. 1) I - Cause avanti ai giudici conciliatori. Minimo Massimo lire lire - - 1) Per l'intero giudizio: cause di valore fino a L. 250.000 80.000 150.000 cause di valore da L. 250.001 a L. 500.000 120.000 240.000 cause di valore da L. 500.001 a L. 1.000.000 150.000 300.000 Nelle cause riservate alla esclusiva competenza funzionale del giudice conciliatore e nelle cause accessorie o di garanzia - se hanno un valore superiore a L. 1.000.000 - sono dovuti gli onorari di cui al paragrafo seguente, avuto riguardo al valore della controversia. Nelle cause di competenza del giudice di pace si applicano gli onorari previsti nei corrispettivi scaglioni di valore davanti al conciliatore, al pretore e al tribunale. II - Cause avanti al pretore. Minimo Massimo lire lire - - 2) Studio controversia 85.000 225.000 3) Consultazioni con il cliente 45.000 113.000 4) Ispezione dei luoghi della controversia - Ricerca dei documenti 35.000 58.000 5) Preparazione e redazione dell'atto introduttivo del giudizio o della comparsa di risposta 70.000 179.000 6) Assistenza a ciascuna udienza di trattazione escluse quelle in cui sono disposti semplici rinvii 30.000 44.000 7) Assistenza ai mezzi di prova disposti dal giudice (per ogni mezzo istruttorio) 55.000 179.000 8) Redazione delle difese (comparse conclusionali, memorie, ecc.) 230.000 438.000 9) Discussione in pubblica udienza o in camera di consiglio 70.000 230.000 10) Opera prestata per la conciliazione 60.000 179.000 Per le istanze di ingiunzione di cui all'art. 186-ter c.p.c. sono dovuti gli onorari previsti per i procedimenti di ingiunzione di cui al paragrafo X n. 50 della presente tabella in relazione all'importo di cui si ingiunge il pagamento. Gli onorari stabiliti nei numeri da 2 al 10 si riferiscono alle cause di valore fino a L. 3.000.000; per le cause di valore superiore a L. 3.000.000 e fino a L. 5.000.000 gli onorari minimi sono quelli massimi dello scaglione precedente ridotto del 50% mentre i massimi sono aumentati del 15%, con arrotondamento per eccesso alle L. 5.000. Nelle cause riservate alla esclusiva competenza funzionale del pretore e nelle cause accessorie o di garanzia eccedenti la competenza del pretore sono dovuti gli onorari di cui al paragrafo seguente, avuto riguardo al valore della controversia. III - Cause avanti al tribunale, agli organi equiparati ed agli organi di giustizia tributaria. Minimo Massimo lire lire 11) Studio della controversia 120.000 325.000 12) Consultazioni con il cliente 60.000 163.000 13) Ispezione dei luoghi della controversia - Ricerca dei documenti 50.000 84.000 14) Preparazione e redazione dell'atto introduttivo del giudizio o della comparsa di risposta 105.000 258.000 15) Assistenza a ciascuna udienza di trattazione, escluse quelle in cui sono disposti semplici rinvii 40.000 64.000 16) Assistenza ai mezzi di prova disposti dal giudice (per ogni mezzo istruttorio) 80.000 258.000 17) Memorie depositate fino alla udienza di precisazione delle conclusioni, per ogni memoria 90.000 150.000 18) Redazione delle difese (comparse conclusionali, memorie, ecc.) 325.000 630.000 19) Discussione in pubblica udienza o in camera di consiglio 105.000 332.000 20) Opera prestata per la conciliazione 85.000 258.000 Per le istanze di ingiunzione di cui all'art. 186-ter c.p.c. sono dovuti gli onorari previsti per i procedimenti di ingiunzione di cui al paragrafo X n. 50 della precedente tabella in relazione all'importo di cui si ingiunge il pagamento. IV - Cause avanti agli organi di giustizia amministrativa di primo grado. Minimo Massimo lire lire - - 21) Studio della controversia 120.000 405.000 22) Consultazioni con il cliente 60.000 203.000 23) Ricerca documenti 50.000 105.000 24) Redazione del ricorso 160.000 550.000 25) Istanza di sospensione 50.000 105.000 26) Deduzioni di costituzione 115.000 285.000 27) Redazione motivi aggiunti 160.000 550.000 28) Atto di intervento 50.000 105.000 29) Memorie difensive 325.000 875.000 30) Discussione in pubblica udienza o in camera di consiglio 105.000 455.000 Per i ricorsi straordinari e gerarchici sono dovuti gli onorari di cui sopra in quanto analogicamente applicabili. V - Cause avanti alla corte di appello. Minimo Massimo lire lire - - 31) Studio controversia 190.000 405.000 32) Consultazioni con il cliente 95.000 203.000 33) Ispezione dei luoghi della controversia - Ricerca dei documenti 80.000 109.000 34) Preparazione e redazione dell'atto introduttivo del giudizio o della comparsa di risposta 165.000 368.000 35) Assistenza a ciascuna udienza di trattazione escluse quelle in cui sono disposti semplici rinvii 60.000 92.000 36) Assistenza ai mezzi di prova disposti dal giudice (per ogni mezzo istruttorio) 5.000 360.000 37) Memorie depositate fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, per ogni memoria 120.000 200.000 38) Redazione delle difese (comparse conclusionali, memorie, ecc.) 450.000 875.000 39) Discussione in pubblica udienza o in camera di consiglio 160.000 455.000 40) Opera prestata per la conciliazione 130.000 360.000 VI - Coefficienti di applicazione. A) Gli onorari stabiliti nei numeri da 11 a 40 si riferiscono alle cause di valore fino a L. 10.000.000. B) Per le cause di valore superiore a L. 10.000.000 fino a L. 50.000.000 gli onorari minimi sono pari a quelli massimi dello scaglione precedente ridotti del 50%, mentre gli onorari massimi di detto scaglione sono aumentati del 100%. C) Per le cause di valore superiore a L. 50.000.000 fino a L. 100.000.000 gli onorari minimi sono pari a quelli massimi dello scaglione precedente ridotti del 50%, mentre gli onorari massimi di cui alla lettera B) sono raddoppiati. D) Per le cause di valore superiore a L. 100.000.000 fino a L. 200.000.000 gli onorari minimi sono pari a quelli massimi dello scaglione precedente ridotti del 50%, mentre gli onorari massimi di cui alla lettera B) sono aumentati del 200%. E) Per le cause di valore superiore a L. 200.000.000 fino a L. 500.000.000 gli onorari minimi sono pari a quelli massimi dello scaglione precedente ridotti del 50%, mentre gli onorari massimi di cui alla lettera B) sono aumentati del 300%. F) Per le cause di valore superiore a L. 500.000.000 fino a L. 750.000.000 gli onorari minimi sono pari a quelli massimi dello scaglione precedente ridotti del 50%, mentre gli onorari massimi di cui alla lettera B) sono aumentati del 400%. G) Per le cause di valore superiore a L. 750.000.000 fino a L. 1.000.000.000 gli onorari minimi sono pari a quelli massimi dello scaglione precedente ridotti del 50%, mentre gli onorari massimi di cui alla lettera B) sono aumentati del 500%. H) Per le cause di valore superiore a L. 1.000.000.000 fino a L. 3.000.000.000 gli onorari minimi sono pari a quelli massimi dello scaglione precedente ridotti del 50%, mentre gli onorari massimi di cui alla lettera B) sono aumentati del 700%. I) Per le cause di valore superiore a L. 3.000.000.000 e fino a L. 5.000.000.000 gli onorari minimi sono pari a quelli massimi dello scaglione precedente ridotti del 50%, mentre gli onorari massimi di cui alla lettera B) sono aumentati del 900%. L) Per le cause di valore oltre L. 5.000.000.000 gli onorari per le singole voci previsti nel precedente scaglione sono aumentati nei minimi e nei massimi con criterio rigidamente proporzionale al valore della controversia e in relazione all'attivita' effettivamente prestata, ma non possono comunque superare complessivamente il 3% del valore della controversia. M) Per le cause di valore indeterminabile gli onorari minimi sono quelli previsti per le cause di valore da L. 10.000.000 fino a L. 50.000.000, mentre gli onorari massimi sono quelli previsti per le cause di valore superiore a L. 100.000.000 fino a L. 200.000.000, a seconda dell'entita' dell'interesse dedotto nel processo; qualora le cause siano di particolare importanza per l'oggetto, per le questioni giuridiche trattate, per i rilevanti risultati utili di qualunque natura, anche se non di carattere patrimoniale, il giudice puo' liquidare onorari nei limiti previsti nelle lettere da D) a G). N) Gli arrotondamenti vanno calcolati, per eccesso, alle L. 5.000. VII - Cause avanti alla Corte di cassazione ed altre magistrature superiori ivi comprese quelle avanti al tribunale comunitario di prima istanza. Minimo Massimo lire lire - - 41) Studio della controversia 123.000 263.000 42) Consultazioni con il cliente 62.000 132.000 43) Redazione del ricorso, del controricorso, delle memorie 123.000 263.000 44) Discussione 123.000 263.000 Nelle cause di particolare importanza per l'oggetto e per le questioni giuridiche trattate gli onorari possono essere raddoppiati. VIII - Cause davanti alla Corte costituzionale e avanti alla Corte europea per i diritti dell'uomo, alla Corte di giustizia delle Comunita' europee. Minimo Massimo lire lire - - 45) Studio della controversia 188.000 525.000 46) Consultazioni con il cliente 94.000 263.000 47) Redazione del ricorso, del controricorso, delle memorie 188.000 525.000 48) Discussione 188.000 525.000 Nelle cause di particolare importanza per l'oggetto e per le questioni giuridiche trattate gli onorari possono essere raddoppiati. IX - Coefficienti di applicazione. A) Gli onorari stabiliti nei numeri da 41 a 48 si riferiscono alle cause di valore fino a L. 1.000.000. B) Per le cause di valore superiore a L. 1.000.000 fino a L. 3.000.000 gli onorari sono aumentati della meta'. C) Per le cause di valore superiore a L. 3.000.000 fino a L. 5.000.000 gli onorari sono aumentati del 75%. D) Per le cause di valore superiore a L. 5.000.000 fino a L. 10.000.000 gli onorari sono raddoppiati. E) Per le cause di valore superiore a L. 10.000.000 fino a L. 50.000.000 gli onorari minimi sono triplicati ed i massimi quadruplicati. F) Per le cause di valore superiore a L. 50.000.000 fino a L. 100.000.000 gli onorari minimi di cui alla lettera E) sono aumentati del 50% e gli onorari massimi sono raddoppiati. G) Per le cause di valore superiore a L. 100.000.000 fino a L. 200.000.000 gli onorari minimi sono pari a quelli massimi dello scaglione precedente ridotti del 50%, mentre gli onorari massimi di cui alla lettera E) sono aumentati del 200%. H) Per le cause di valore superiore a L. 200.000.000 e fino a L. 500.000.000 gli onorari minimi sono pari a quelli massimi dello scaglione precedente ridotti del 50%, mentre gli onorari massimi di cui alla lettera E) sono aumentati del 300%. I) Per le cause di valore superiore a L. 500.000.000 e fino a L. 750.000.000 gli onorari minimi sono pari a quelli massimi dello scaglione precedente ridotti del 50%, mentre gli onorari massimi di cui alla lettera E) sono aumentati del 400%. L) Per le cause di valore superiore a L. 750.000.000 e fino a L. 1.000.000.000 gli onorari minimi sono pari a quelli massimi dello scaglione precedente ridotti del 50%, mentre gli onorari massimi di cui alla lettera E) sono aumentati del 500%. M) Per le cause superiori a L. 1.000.000.000 e fino a L. 3.000.000.000 gli onorari minimi sono pari a quelli massimi dello scaglione precedente ridotti del 50%, mentre gli onorari massimi di cui alla lettera E) sono aumentati del 700%. N) Per le cause di valore superiore a L. 3.000.000.000 e fino a L. 5.000.000.000 gli onorari minimi sono pari a quelli massimi dello scaglione precedente ridotti del 50%, mentre gli onorari massimi di cui alla lettera E) sono aumentati del 900%. O) Per le cause di valore superiore a L. 5.000.000.000 gli onorari per le singole voci previsti nel precedente scaglione sono aumentati nei minimi e nei massimi con criterio rigidamente proporzionale al valore della controversia e in relazione all'attivita' effettivamente prestata, ma non possono comunque superare complessivamente il 3% del valore della controversia. P) Per le cause di valore inferiore a L. 500.000 gli onorari sono ridotti di 1/5. Q) Per le cause di valore indeterminabile gli onorari minimi sono quelli previsti per le cause di valore da L. 10.000.000 fino a L. 50.000.000, mentre gli onorari massimi sono quelli previsti per le cause di valore superiore a L. 100.000.000 fino a L. 200.000.000 a seconda dell'entita' dell'interesse dedotto nel processo; qualora le cause siano di particolare importanza per l'oggetto, per le questioni giuridiche trattate, per i rilevanti risultati utili di qualunque natura, anche se non di carattere patrimoniale, il giudice puo' liquidare onorari nei limiti previsti nelle lettere da H) a L). R) Gli arrotondamenti vanno calcolati, per eccesso, alle L. 5.000. X - Procedimenti speciali, procedure esecutive e procedimenti tavolari. Minimo Massimo lire lire - - 49) Procedimenti speciali e concorsuali, per tutta l'opera prestata: a) davanti ai pretori 30.000 134.000 b) davanti ai tribunali 85.000 223.000 c) davanti le corti di appello 105.000 279.000 50) Procedimenti di ingiunzione 25.000 115.000 51) Per la redazione del precetto e' dovuto un onorario pari all'onorario minimo previsto in relazione al credito azionato per le procedure esecutive mobiliari ridotto del 50%. 52) Per l'iscrizione d'ipoteca giudiziale e' dovuto l'onorario minimo previsto in relazione al credito azionato per le esecuzioni immobiliari ridotto del 50%. 53) Procedure esecutive immobiliari e quelle di cui al decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436 (compravendita autoveicoli) per l'opera prestata: a) davanti al pretore 30.000 134.000 b) davanti ai tribunali 85.000 223.000 54) Procedure esecutive mobiliari e procedure per affari tavolari (III capo del decreto-legge 23 marzo 1929, n. 499) 45.000 112.000 55) Procedure esecutive presso terzi o per consegna o rilascio 70.000 135.000 56) L'onorario di cui ai precedenti numeri 49, 50, 51, 52, 53, 54 e 55 e' soggetto alle variazioni di cui ai coefficienti di applicazione del paragrafo IX, in relazione al valore dell'oggetto del ricorso o a quello dell'affare trattato, o del credito per il quale si procede. Gli onorari di cui al n. 49 possono essere raddoppiati nei procedimenti di particolare importanza per l'oggetto e le questioni giuridiche trattate ed analogo raddoppio puo' essere praticato per gli onorari di cui al n. 53 limitatamente alle procedure esecutive immobiliari se queste comportano una complessa ed articolata attivita' dell'avvocato. Nel caso che nei procedimenti indicati nei precedenti paragrafi sorgano contestazioni il cui esame e' devoluto al giudice in sede di cognizione, sono dovuti gli onorari di cui ai paragrafi II, III, V della presente tabella. Per i procedimenti previsti dal capo III, sez. I, per quelli previsti dall'art. 669-quatordecies del c.p.c. e per quelli di cui all'art. 2409 c.c. sono dovuti gli onorari minimi e massimi di cui alla presente tabella, paragrafi II, III e V in quanto applicabili. XI - Trasferta. 57) Per il trasferimento fuori della propria residenza sono dovute le spese e l'indennita' cosi' come previste nella tabella degli onorari stragiudiziali.