(Tariffa onorari, diritti e indennita' avvocati e procuratori-art. 3)
Art. 3.
Giudizi non compiuti
1. Nei giudizi iniziati ma non compiuti il cliente deve
all'avvocato ed al procuratore gli onorari e i diritti per l'opera
svolta fino alla cessazione del rapporto.