(Tariffa onorari, diritti e indennita' avvocati e procuratori-art. 3)
                               Art. 3. 
                        Giudizi non compiuti 
  1.  Nei  giudizi  iniziati  ma  non  compiuti   il   cliente   deve
all'avvocato ed al procuratore gli onorari e i  diritti  per  l'opera
svolta fino alla cessazione del rapporto.