(Tariffa onorari, diritti e indennita' avvocati e procuratori-art. 4)
                               Art. 4. 
                    Inderogabilita' della tariffa 
  1. Gli onorari minimi stabiliti per le prestazioni dell'avvocato  e
gli onorari e diritti stabiliti per le  prestazioni  del  procuratore
sono inderogabili. 
  2.  Soltanto  qualora  fra  le  prestazioni  dell'avvocato  e   del
procuratore  e  l'onorario  previsto  dalle   tabelle   appaia,   per
particolari circostanze del caso, una manifesta sproporzione, possono
essere superati i massimi indicati  nelle  tabelle,  anche  oltre  il
raddoppio previsto dal secondo comma del successivo  art.  5,  ovvero
diminuiti i minimi indicati nelle tabelle, purche' la  parte  che  vi
abbia  interesse  esibisca  il  parere   del   competente   Consiglio
dell'ordine.