(Tariffa onorari, diritti e indennita' avvocati e procuratori-art. 5)
                               Art. 5. 
                Criteri generali per la liquidazione 
  1. Nella liquidazione degli onorari a carico del  soccombente  deve
essere tenuto conto della natura e  del  valore  della  controversia,
dell'importanza e del numero  delle  questioni  trattate,  del  grado
dell'autorita' adita,  con  speciale  riguardo  all'attivita'  svolta
dall'avvocato davanti al giudice. 
  2.  Nelle  cause  di  particolare  importanza  per   le   questioni
giuridiche trattate, la  liquidazione  degli  onorari  a  carico  del
soccombente puo' arrivare fino al doppio dei massimi stabiliti. 
  3. Nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, oltre che
dei criteri di cui ai commi precedenti, puo' essere tenuto conto  dei
risultati del  giudizio  e  dei  vantaggi,  anche  non  patrimoniali,
conseguiti  nonche'  dell'urgenza  richiesta  per  il  compimento  di
singole  attivita';  nelle  cause  di  straordinaria  importanza   la
liquidazione puo' arrivare fino al quadruplo dei massimi stabiliti. 
  4. Qualora in una causa l'avvocato assista e difenda  piu'  persone
aventi la stessa posizione processuale l'onorario unico  puo'  essere
aumentato per ogni parte del 20% fino ad un massimo di dieci  e,  ove
le parti siano in numero superiore, del 5% per ciascuna  parte  oltre
le prime dieci e fino ad un massimo di venti. La stessa  disposizione
trova applicazione, ove  piu'  cause  vengano  riunite,  dal  momento
dell'avvenuta riunione. 
  5. Nella ipotesi che, pur nella identita' di posizione  processuale
dei vari clienti, la prestazione professionale  comporti  l'esame  di
loro  situazioni  particolari  di  fatto  o   di   diritto   rispetto
all'oggetto della causa, l'avvocato ha diritto  al  compenso  secondo
tariffa, ridotto del 30%. 
  6.   All'atto   della   decisione   definitiva,   la   liquidazione
dell'onorario prevista dall'art. 91 del codice  di  procedura  civile
deve essere fatta in relazione a tutte le prestazioni  effettivamente
occorse ogni volta che vi sia stata una decisione anche  se  espressa
con ordinanza collegiale o con sentenza non definitiva.