Art. 5. Criteri generali per la liquidazione 1. Nella liquidazione degli onorari a carico del soccombente deve essere tenuto conto della natura e del valore della controversia, dell'importanza e del numero delle questioni trattate, del grado dell'autorita' adita, con speciale riguardo all'attivita' svolta dall'avvocato davanti al giudice. 2. Nelle cause di particolare importanza per le questioni giuridiche trattate, la liquidazione degli onorari a carico del soccombente puo' arrivare fino al doppio dei massimi stabiliti. 3. Nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, oltre che dei criteri di cui ai commi precedenti, puo' essere tenuto conto dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti nonche' dell'urgenza richiesta per il compimento di singole attivita'; nelle cause di straordinaria importanza la liquidazione puo' arrivare fino al quadruplo dei massimi stabiliti. 4. Qualora in una causa l'avvocato assista e difenda piu' persone aventi la stessa posizione processuale l'onorario unico puo' essere aumentato per ogni parte del 20% fino ad un massimo di dieci e, ove le parti siano in numero superiore, del 5% per ciascuna parte oltre le prime dieci e fino ad un massimo di venti. La stessa disposizione trova applicazione, ove piu' cause vengano riunite, dal momento dell'avvenuta riunione. 5. Nella ipotesi che, pur nella identita' di posizione processuale dei vari clienti, la prestazione professionale comporti l'esame di loro situazioni particolari di fatto o di diritto rispetto all'oggetto della causa, l'avvocato ha diritto al compenso secondo tariffa, ridotto del 30%. 6. All'atto della decisione definitiva, la liquidazione dell'onorario prevista dall'art. 91 del codice di procedura civile deve essere fatta in relazione a tutte le prestazioni effettivamente occorse ogni volta che vi sia stata una decisione anche se espressa con ordinanza collegiale o con sentenza non definitiva.