(Tariffa onorari, diritti e indennita' avvocati e procuratori-art. 6)
                               Art. 6. 
            Determinazione del valore della controversia 
  1. Nella liquidazione degli onorari a carico  del  soccombente,  il
valore della causa e' determinato a norma  del  codice  di  procedura
civile,  avendo  riguardo  nei  giudizi  per  azioni  surrogatorie  e
revocatorie, all'entita' economica della ragione di credito alla  cui
tutela l'azione e' diretta, nei giudizi di divisione, alla quota o ai
supplementi di quota in contestazione, nei giudizi per  pagamento  di
somme o liquidazione di  danni,  alla  somma  attribuita  alla  parte
vincitrice piuttosto che a quella domandata. 
  2. Nella liquidazione degli onorari  a  carico  del  cliente,  puo'
aversi riguardo al valore effettivo della controversia,  quando  esso
risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del  codice
di procedura civile. 
  3. Nelle cause avanti gli organi  di  giustizia  amministrativa  di
primo  grado,  il  valore  e'  determinato,  quando  la  controversia
concerne diritti soggettivi, secondo i criteri indicati dal  comma  1
di questo  articolo;  negli  altri  casi,  nella  liquidazione  degli
onorari a carico del  soccombente,  va  tenuto  conto  dell'interesse
sostanziale che riceve tutela attraverso la sentenza. 
  4. Nella liquidazione degli onorari a carico del  cliente,  per  la
determinazione del valore effettivo della controversia,  deve  aversi
riguardo al valore dei diversi interessi  sostanzialmente  perseguiti
dalle parti. 
  5. Qualora, secondo i criteri di cui ai precedenti commi, il valore
della  controversia  non  sia  suscettibile  di  determinazione,   si
applicano gli onorari minimi previsti per le cause di valore da oltre
lire 50 milioni a lire 100 milioni e gli onorari massimi previsti per
le cause di valore fino a lire 1 miliardo (tab. A - parag. VI) tenuto
conto dell'oggetto e della  complessita'  della  controversia,  delle
questioni trattate e  della  rilevanza  degli  effetti  di  qualunque
natura che possano conseguire alla declaratoria della  illegittimita'
dell'atto amministrativo o del comportamento dell'amministrazione.