(Tariffa penale-art. 1)
                           TARIFFA PENALE 
                               Art. 1. 
 
   1. Per la determinazione dell'onorario di cui  alla  tabella  deve
tenersi conto della natura, complessita' e gravita' della causa,  del
numero e della importanza delle questioni trattate; della durata  del
processo e del pregio dell'opera prestata; del numero degli  avvocati
che hanno condiviso il lavoro  e  la  responsabilita'  della  difesa;
dell'esito ottenuto, anche avuto riguardo  alle  conseguenze  civili;
delle condizioni finanziarie del cliente. 
   2. Per le cause che richiedono  un  particolare  impegno,  per  la
complessita' dei fatti o per le questioni  giuridiche  trattate,  gli
onorari  possono  essere  elevati  fino  al  quadruplo  dei   massimi
stabiliti. 
   3. Fermo restando quanto previsto nei  commi  precedenti,  qualora
tra la prestazione  dell'avvocato  o  del  procuratore  e  l'onorario
previsto appaia per  particolari  circostanze  del  caso  (quali,  ad
esempio, il numero dei documenti da esaminare, la durata  della  fase
dibattimentale, l'entita' economica o la importanza  degli  interessi
coinvolti,  il  risultato  ottenuto,  la   continuita'   dell'impegno
necessario, la frequenza e la entita' della assistenza  da  prestare,
il disagio dipendente dalla  necessita'  di  frequenti  trasferimenti
fuori sede o di incombenti da compiere anche in ore diverse da quelle
abituali .. ecc.), una  manifesta  sproporzione,  i  massimi  possono
essere determinati, anche in via preventiva, di volta in  volta,  dal
competente Consiglio dell'ordine. 
   4. Gli onorari minimi stabiliti nella tariffa sono inderogabili. 
   5. Per i compensi spettanti al difensore  d'ufficio  dell'imputato
minorenne previsti dall'art. 2 del decreto  ministeriale  3  novembre
1990,  n.  327,  il  giudice,  in  via  eccezionale  e  in  relazione
all'effettiva   attivita'   difensiva    svolta,    potra'    ridurre
l'ammortamento minimo degli onorari fino ad  un  terzo  della  misura
prevista.