TARIFFA PENALE Art. 1. 1. Per la determinazione dell'onorario di cui alla tabella deve tenersi conto della natura, complessita' e gravita' della causa, del numero e della importanza delle questioni trattate; della durata del processo e del pregio dell'opera prestata; del numero degli avvocati che hanno condiviso il lavoro e la responsabilita' della difesa; dell'esito ottenuto, anche avuto riguardo alle conseguenze civili; delle condizioni finanziarie del cliente. 2. Per le cause che richiedono un particolare impegno, per la complessita' dei fatti o per le questioni giuridiche trattate, gli onorari possono essere elevati fino al quadruplo dei massimi stabiliti. 3. Fermo restando quanto previsto nei commi precedenti, qualora tra la prestazione dell'avvocato o del procuratore e l'onorario previsto appaia per particolari circostanze del caso (quali, ad esempio, il numero dei documenti da esaminare, la durata della fase dibattimentale, l'entita' economica o la importanza degli interessi coinvolti, il risultato ottenuto, la continuita' dell'impegno necessario, la frequenza e la entita' della assistenza da prestare, il disagio dipendente dalla necessita' di frequenti trasferimenti fuori sede o di incombenti da compiere anche in ore diverse da quelle abituali .. ecc.), una manifesta sproporzione, i massimi possono essere determinati, anche in via preventiva, di volta in volta, dal competente Consiglio dell'ordine. 4. Gli onorari minimi stabiliti nella tariffa sono inderogabili. 5. Per i compensi spettanti al difensore d'ufficio dell'imputato minorenne previsti dall'art. 2 del decreto ministeriale 3 novembre 1990, n. 327, il giudice, in via eccezionale e in relazione all'effettiva attivita' difensiva svolta, potra' ridurre l'ammortamento minimo degli onorari fino ad un terzo della misura prevista.