(Tariffa penale-art. 2)
                               Art. 2. 
 
   1. Se il procedimento non viene portato a  termine  per  qualsiasi
motivo o sopravvengono cause estintive  del  reato  o  il  cliente  o
l'avvocato recedano dal mandato, l'avvocato ha ugualmente diritto  al
rimborso delle spese ed al compenso per l'opera svolta,  computandosi
in questa anche il lavoro preparatorio, gia' compiuto  alla  data  di
cessazione dell'incarico,  con  riguardo  al  risultato  che  ne  sia
derivato al cliente.