(Tariffa penale-art. 5)
                               Art. 5. 
 
   1. Le tariffe  valgono  anche  nei  riguardi  della  parte  civile
costituita in giudizio che, tuttavia, per gli atti di  sua  esclusiva
competenza, per i quali non vi sia espressa previsione nella  tariffa
penale, ha diritto anche agli onorari ed ai  diritti  previsti  dalla
tariffa civile.