(Tariffa penale-art. 7)
                               Art. 7. 
 
   1. Al procuratore sono dovuti  gli  stessi  onorari  e  le  stesse
indennita' previsti per l'avvocato. 
   2. Detti onorari ed indennita' sono ridotti  alla  meta'  per  gli
iscritti nel registro dei praticanti procuratori che siano ammessi ad
esercitare il patrocinio davanti alle preture.