(Onorari ed indennita' avvocati e procuratori materia stragiudiziale-art. 11)
                              Art. 11. 
 
   1. All'avvocato ed al  procuratore  spetta  per  ogni  pratica  un
rimborso  forfettario  sulle  spese  generali  in  ragione  del   10%
sull'importo degli onorari.