(Onorari ed indennita' avvocati e procuratori materia stragiudiziale-art. 2)
                               Art. 2. 
 
   1.  I  rimborsi   ed   i   compensi   previsti   per   prestazioni
stragiudiziali sono dovuti dal cliente  anche  se  il  professionista
abbia avuto occasione di prestare  nella  pratica  la  sua  opera  in
giudizio, sempre che tali prestazioni non trovino  adeguato  compenso
nella tariffa per le prestazioni giudiziali. 
   2. Per le  prestazioni  analoghe  a  quelle  previste  in  materia
giudiziale si applicano gli onorari  di  procuratore  e  di  avvocato
stabiliti dalle tariffe giudiziali civili.