(Onorari ed indennita' avvocati e procuratori materia stragiudiziale-art. 3)
Art. 3.
1. Se piu' avvocati e procuratori siano stati incaricati di
prestare la loro opera nella medesima pratica o nel medesimo affare,
a ciascuno spettano gli onorari per l'opera prestata.