(Onorari ed indennita' avvocati e procuratori materia stragiudiziale-art. 3)
                               Art. 3. 
 
   1. Se piu'  avvocati  e  procuratori  siano  stati  incaricati  di
prestare la loro opera nella medesima pratica o nel medesimo  affare,
a ciascuno spettano gli onorari per l'opera prestata.