Art. 4. 1. Per la determinazione degli onorari fra il massimo ed il minimo stabiliti, si deve tenere presente il valore e la natura della pratica, il numero e l'importanza delle questioni trattate, il pregio dell'opera prestata, i risultati ed i vantaggi anche morali conseguiti dal cliente, e se le prestazioni sono richieste in condizioni di particolare urgenza. 2. Nelle pratiche di particolari importanza, complessita' e difficolta', il massimo dell'onorario puo' essere aumentato fino al doppio e per quelle di straordinaria importanza fino al quadruplo.