(Onorari ed indennita' avvocati e procuratori materia stragiudiziale-art. 4)
                               Art. 4. 
 
   1. Per la determinazione degli onorari fra il massimo ed il minimo
stabiliti, si deve tenere  presente  il  valore  e  la  natura  della
pratica, il numero e l'importanza delle questioni trattate, il pregio
dell'opera  prestata,  i  risultati  ed  i  vantaggi   anche   morali
conseguiti dal  cliente,  e  se  le  prestazioni  sono  richieste  in
condizioni di particolare urgenza. 
   2.  Nelle  pratiche  di  particolari  importanza,  complessita'  e
difficolta', il massimo dell'onorario puo' essere aumentato  fino  al
doppio e per quelle di straordinaria importanza fino al quadruplo.