(Onorari ed indennita' avvocati e procuratori materia stragiudiziale-art. 5)
                               Art. 5. 
 
   1. Il valore della pratica o dell'affare si determina a norma  del
codice di procedura civile. 
   2. Le pratiche di valore indeterminabile si considerano di  valore
eccedente le L. 10.000.000 ma non  superiore  a  L.  200.000.000;  se
pero' il valore effettivo risulti manifestamente  diverso  da  quello
presunto dal codice processuale, vengono applicati, tenuti presenti i
criteri di cui all'art. 4, gli  onorari  minimi  e  massimi  previsti
negli scaglioni successivi, fino a quelli dovuti per le pratiche  del
valore di L. 1.000.000.000. 
   3.  Per  l'assistenza  in  procedure  concorsuali   giudiziali   o
stragiudiziali si ha riguardo  al  valore  del  credito  del  cliente
creditore o al valore del passivo del cliente debitore. 
   4. Per  l'assistenza  in  pratiche  di  successioni,  divisioni  e
liquidazioni si ha riguardo  al  valore  della  quota  attribuita  al
cliente. 
   5. Per  l'assistenza  in  pratiche  amministrative  il  valore  si
determina secondo i criteri previsti nelle tariffe giudiziali tenendo
comunque presente l'interesse sostanziale del cliente. 
   6. Per l'assistenza  in  pratiche  in  materia  tributaria  si  ha
riguardo al valore della imposta, tassa o contributo richiesti con il
limite di un quinquennio in caso di oneri poliennali. 
   7. L'onorario previsto per  l'arbitro  unico  o  per  il  collegio
arbitrale si applicano sia per gli arbitrati rituali che  per  quelli
irrituali.