(Onorari ed indennita' avvocati e procuratori materia stragiudiziale-art. 8)
                               Art. 8. 
 
   1.  All'avvocato  e   al   procuratore   che,   per   l'esecuzione
dell'incarico ricevuto, debba trasferirsi fuori sede, sono dovute  le
spese di viaggio, rimborsate nel loro ammontare maggiorate del 25%  a
titolo di rimborso delle spese  accessorie,  le  spese  di  soggiorno
(pernottamento e vitto) in base alle  tariffe  di  albergo  di  prima
categoria con l'aumento del 10% a  titolo  di  rimborso  delle  spese
accessorie, nonche' gli onorari relativi alla prestazione  effettuata
e un'indennita' di trasferta da un minimo di L. 15.000 a  un  massimo
di L. 50.000 per ogni ora o frazione di ora. 
   2. Al praticante procuratore l'indennita' sopra indicata e' dovuta
limitatamente alla meta'.