(Onorari ed indennita' avvocati e procuratori materia stragiudiziale-art. 9)
                               Art. 9. 
 
   1. Qualora tra la prestazione e l'onorario previsto dalla  tabella
appaia,  per  particolari  circostanze  del   caso,   una   manifesta
sproporzione, possono, su conforme parere  del  competente  consiglio
dell'ordine, essere superati i massimi anche oltre l'aumento previsto
dal secondo comma dell'art. 4, ovvero diminuiti  i  minimi  stabiliti
dalla tabella medesima per la prestazione effettuata; all'infuori  di
questa ipotesi l'onorario minimo non e' derogabile.