Art. 11.
  1. Nell'articolo 38 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271,
recante norme di  attuazione,  di  coordinamento  e  transitorie  del
codice di procedura penale, sono aggiunti i seguenti commi:
  "2-bis.  Il  difensore  della persona sottoposta alle indagini puo'
presentare direttamente al giudice elementi rilevanti ai  fini  della
decisione da adottare.
  2-ter.  La  documentazione  presentata  al  giudice e' inserita nel
fascicolo relativo agli atti  di  indagine  in  originale  ovvero  in
copia,  se  la  persona  sottoposta  alle  indagini  ne  richiede  la
restituzione.".