Art. 11. 1. Nell'articolo 38 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, sono aggiunti i seguenti commi: "2-bis. Il difensore della persona sottoposta alle indagini puo' presentare direttamente al giudice elementi rilevanti ai fini della decisione da adottare. 2-ter. La documentazione presentata al giudice e' inserita nel fascicolo relativo agli atti di indagine in originale ovvero in copia, se la persona sottoposta alle indagini ne richiede la restituzione.".