Art. 12. 
  1. L'articolo 15 della  legge  19  marzo  1990,  n.  55,  e'  cosi'
modificato: 
    a) nel comma 1, lettera b), dopo le parole: "320  (corruzione  di
persona incaricata di pubblico servizio)" devono essere soppresse  le
parole: "del codice penale" e vanno aggiunte le seguenti: "321  (pene
per il corruttore), 322 (istigazione alla  corruzione),  323  secondo
comma (abuso d'ufficio per procurare a se  o  ad  altri  un  ingiusto
vantaggio   patrimoniale),   326   terzo   comma   (rilevazione    ed
utilizzazione di segreti di ufficio per procurare a se o ad altri  un
indebito profitto patrimoniale), 640-bis  (truffa  aggravata  per  il
conseguimento di erogazioni pubbliche), 648 (ricettazione) del codice
penale purche', con riferimento a quest'ultima ipotesi, il  denaro  o
le cose provengano da uno  dei  delitti  sopra  indicati  ovvero  dal
delitto di truffa previsto dall'articolo 640, secondo  comma,  n.  1,
del medesimo codice;"; 
    b) nel comma 1, lettera e), le parole: "indicati alla lettera a)"
sono sostituite dalle seguenti: "indicate alle lettere a) e b)"; 
    c) nel comma 1 e' aggiunto  il  seguente  periodo:  "Ai  soggetti
indicati nel presente comma e' altresi' fatto divieto  di  esercitare
l'ufficio  di  amministratore,  liquidatore  e  direttore   generale,
nonche' ogni altro ufficio con potere di rappresentanza delle persone
giuridiche pubbliche, ovvero degli enti e delle imprese  pubbliche  e
delle societa' con partecipazione di capitale pubblico  superiore  al
20% o delle  societa'  controllate  da  queste  ultime;  ai  medesimi
soggetti e' fatto inoltre divieto di esercitare l'ufficio di  sindaco
delle persone giuridiche  nonche'  di  svolgere  presso  di  esse  il
controllo legale dei conti."; 
    d) nel comma 3 la lettera a) e' sostituita dalla seguente:  "  a)
della Camera dei deputati, del Senato della  Repubblica  o  dei  loro
Presidenti,  del  consiglio  regionale,   provinciale,   comunale   o
circoscrizionale;"; 
    e) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: 
  "6-bis.  Ai  fini  dell'applicazione  delle  misure  previste   dal
presente articolo alla sentenza di condanna e' equiparata la sentenza
emessa ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice  di  procedura
penale.". 
  2. Le disposizioni di cui all'articolo 15, commi 1 e  6-bis,  della
legge 19 marzo 1990, n. 55, come  sostituito  dall'articolo  1  della
legge 18 gennaio 1992, n. 16, e modificato dal presente decreto-legge
si applicano anche alle candidature alle  elezioni  al  Senato  della
Repubblica ed alla Camera dei deputati. 
  3. Le leggi elettorali disciplinano le modalita'  per  l'attuazione
delle disposizioni di cui al comma 2.