Art. 12. 1. L'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e' cosi' modificato: a) nel comma 1, lettera b), dopo le parole: "320 (corruzione di persona incaricata di pubblico servizio)" devono essere soppresse le parole: "del codice penale" e vanno aggiunte le seguenti: "321 (pene per il corruttore), 322 (istigazione alla corruzione), 323 secondo comma (abuso d'ufficio per procurare a se o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale), 326 terzo comma (rilevazione ed utilizzazione di segreti di ufficio per procurare a se o ad altri un indebito profitto patrimoniale), 640-bis (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), 648 (ricettazione) del codice penale purche', con riferimento a quest'ultima ipotesi, il denaro o le cose provengano da uno dei delitti sopra indicati ovvero dal delitto di truffa previsto dall'articolo 640, secondo comma, n. 1, del medesimo codice;"; b) nel comma 1, lettera e), le parole: "indicati alla lettera a)" sono sostituite dalle seguenti: "indicate alle lettere a) e b)"; c) nel comma 1 e' aggiunto il seguente periodo: "Ai soggetti indicati nel presente comma e' altresi' fatto divieto di esercitare l'ufficio di amministratore, liquidatore e direttore generale, nonche' ogni altro ufficio con potere di rappresentanza delle persone giuridiche pubbliche, ovvero degli enti e delle imprese pubbliche e delle societa' con partecipazione di capitale pubblico superiore al 20% o delle societa' controllate da queste ultime; ai medesimi soggetti e' fatto inoltre divieto di esercitare l'ufficio di sindaco delle persone giuridiche nonche' di svolgere presso di esse il controllo legale dei conti."; d) nel comma 3 la lettera a) e' sostituita dalla seguente: " a) della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica o dei loro Presidenti, del consiglio regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale;"; e) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: "6-bis. Ai fini dell'applicazione delle misure previste dal presente articolo alla sentenza di condanna e' equiparata la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale.". 2. Le disposizioni di cui all'articolo 15, commi 1 e 6-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, e modificato dal presente decreto-legge si applicano anche alle candidature alle elezioni al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati. 3. Le leggi elettorali disciplinano le modalita' per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2.