Art. 13. 1. L'articolo 438 del codice di procedura penale e' cosi' modificato: a) nel comma 1 e' soppresso il periodo: ", con il consenso del pubblico ministero,"; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: " 2. Nell'udienza, la richiesta e' formulata oralmente; negli altri casi e' formulata con atto scritto.". 2. L'articolo 439 del codice di procedura penale e' cosi' modificato: a) nel comma 1 sono soppresse le parole: "unitamente all'atto di consenso del pubblico ministero"; b) nel comma 2 le parole: "la richiesta ed il consenso possono essere presentati" sono sostituite dalle seguenti: "la richiesta puo' essere presentata". 3. Nell'articolo 440, comma 1, dopo le parole: "Sulla richiesta il giudice" vanno inserite le seguenti: ", sentito il pubblico ministero,". 4. Il consenso del pubblico ministero resta comunque necessario quando si procede per i delitti indicati nei commi 3 e 3- ter dell'articolo 275 del codice di procedura penale come modificato dal presente decreto.