Art. 13. 
  1.  L'articolo  438  del  codice  di  procedura  penale  e'   cosi'
modificato: 
    a) nel comma 1 e' soppresso il periodo: ", con  il  consenso  del
pubblico ministero,"; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  " 2. Nell'udienza, la richiesta e' formulata oralmente; negli altri
casi e' formulata con atto scritto.". 
  2.  L'articolo  439  del  codice  di  procedura  penale  e'   cosi'
modificato: 
    a) nel comma 1 sono soppresse le parole: "unitamente all'atto  di
consenso del pubblico ministero"; 
    b) nel comma 2 le parole: "la richiesta ed  il  consenso  possono
essere presentati" sono sostituite dalle seguenti: "la richiesta puo'
essere presentata". 
  3. Nell'articolo 440, comma 1, dopo le parole: "Sulla richiesta  il
giudice"  vanno  inserite  le  seguenti:  ",  sentito   il   pubblico
ministero,". 
  4. Il consenso del pubblico  ministero  resta  comunque  necessario
quando si procede per i  delitti  indicati  nei  commi  3  e  3-  ter
dell'articolo 275 del codice di procedura penale come modificato  dal
presente decreto.