Art. 14.
  1. L'articolo 29 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e'
cosi' modificato:
    a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
  "  1.  Il  presidente  del  tribunale  provvede   su   designazione
nominativa  del presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati e
procuratori, alla formazione di un elenco alfabetico  degli  iscritti
nell'albo  idonei  e disponibili ad assumere le difese di ufficio, in
numero proporzionale a quello dei magistrati in servizio negli uffici
del circondario. L'elenco e' aggiornato con cadenza annuale.
   2. L'elenco di cui al comma 1 e' trasmesso agli uffici  giudiziari
che hanno sede nel territorio del circondario.";
    b)  nel  comma  3  dopo le parole: "ogni giorno" sono inserite le
seguenti: ", anche in caso di  astensione  collettiva  dall'attivita'
giudiziaria,".
  2.  Nella  prima applicazione, il presidente del tribunale provvede
alla formazione dell'elenco di cui al  comma  1,  lettera  a),  entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.