Art. 14. 1. L'articolo 29 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' cosi' modificato: a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: " 1. Il presidente del tribunale provvede su designazione nominativa del presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori, alla formazione di un elenco alfabetico degli iscritti nell'albo idonei e disponibili ad assumere le difese di ufficio, in numero proporzionale a quello dei magistrati in servizio negli uffici del circondario. L'elenco e' aggiornato con cadenza annuale. 2. L'elenco di cui al comma 1 e' trasmesso agli uffici giudiziari che hanno sede nel territorio del circondario."; b) nel comma 3 dopo le parole: "ogni giorno" sono inserite le seguenti: ", anche in caso di astensione collettiva dall'attivita' giudiziaria,". 2. Nella prima applicazione, il presidente del tribunale provvede alla formazione dell'elenco di cui al comma 1, lettera a), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.