Art. 2.
  1.  L'articolo  275  del  codice  di  procedura  penale  e'   cosi'
modificato:
    a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
  " 3. La custodia cautelare in carcere puo' essere disposta soltanto
quando  ogni  altra  misura risulti inadeguata. Fermo quanto previsto
dagli articoli 273 e 274,  e'  applicata  la  custodia  cautelare  in
carcere quando si procede in ordine:
    a) ai delitti previsti dagli articoli 285, 286, 416-bis e 422 del
codice   penale;   al   delitto,   consumato   o   tentato,  previsto
dall'articolo 630 del codice penale; ai delitti commessi  avvalendosi
delle  condizioni  previste  dall'articolo  416-bis del codice penale
ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle  associazioni  previste
dallo   stesso   articolo;  ai  delitti  commessi  per  finalita'  di
terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali
la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo
a cinque anni o  nel  massimo  a  dieci  anni;  al  delitto  previsto
dall'articolo   74   del  testo  unico  delle  leggi  in  materia  di
stupefacenti   e   sostanze   psicotrope,   prevenzione,    cura    e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
    b)  ai delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 575,
628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale; al delitto
previsto dall'articolo 73, limitatamente alle  ipotesi  aggravate  ai
sensi  dell'articolo  80,  comma  2,  del  testo unico delle leggi in
materia di stupefacenti e sostanze psicotrope,  prevenzione,  cura  e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con
decreto  del  Presidente  della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; ai
delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in
vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o  aperto  al
pubblico  di  armi  da  guerra  o  tipo  guerra  o  parti di esse, di
esplosivi, di armi clandestine, nonche' di piu' armi comuni da  sparo
escluse  quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18
aprile 1975, n.  110, a meno che le esigenze  cautelari  non  possano
essere soddisfatte con altre misure";
    b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
  "3-bis. Non puo' essere disposta la misura cautelare in carcere per
delitti diversi da quelli indicati nel comma 3 e nell'articolo 380.
  3-ter.  La disposizione di cui al comma 3-bis non si applica, fermo
quanto previsto dall'articolo 280, quando si procede per i delitti di
cui agli articoli 256, 270-bis, 288, 289, 336, 338,  343,  356,  368,
385, 386, 410, 411, 420, 427, 431, 432, 433, 499, 519, 521, 530, 564,
571,  572,  578,  583,  605,  611, 644, 644-bis, 648-bis, 648-ter del
codice penale, ovvero quando l'imputato  e'  una  persona  dichiarata
delinquente   abituale,   professionale   o  per  tendenza,  o  abbia
trasgredito alle prescrizioni inerenti ad una misura cautelare.".