Art. 2. 1. L'articolo 275 del codice di procedura penale e' cosi' modificato: a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: " 3. La custodia cautelare in carcere puo' essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata. Fermo quanto previsto dagli articoli 273 e 274, e' applicata la custodia cautelare in carcere quando si procede in ordine: a) ai delitti previsti dagli articoli 285, 286, 416-bis e 422 del codice penale; al delitto, consumato o tentato, previsto dall'articolo 630 del codice penale; ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo; ai delitti commessi per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni; al delitto previsto dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; b) ai delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 575, 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale; al delitto previsto dall'articolo 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del testo unico delle leggi in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; ai delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine, nonche' di piu' armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110, a meno che le esigenze cautelari non possano essere soddisfatte con altre misure"; b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: "3-bis. Non puo' essere disposta la misura cautelare in carcere per delitti diversi da quelli indicati nel comma 3 e nell'articolo 380. 3-ter. La disposizione di cui al comma 3-bis non si applica, fermo quanto previsto dall'articolo 280, quando si procede per i delitti di cui agli articoli 256, 270-bis, 288, 289, 336, 338, 343, 356, 368, 385, 386, 410, 411, 420, 427, 431, 432, 433, 499, 519, 521, 530, 564, 571, 572, 578, 583, 605, 611, 644, 644-bis, 648-bis, 648-ter del codice penale, ovvero quando l'imputato e' una persona dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza, o abbia trasgredito alle prescrizioni inerenti ad una misura cautelare.".