Art. 4. 1. Nell'articolo 292 del codice di procedura penale, la lettera c) del comma 2 e' sostituita dalla seguente: " c) l'esposizione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che giustificano in concreto la misura disposta, con l'indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti e dei motivi per i quali essi assumono rilevanza, anche con riferimento alla gravita' del reato ed alla pericolosita' del soggetto, desunta tra l'altro dalla sua personalita' e dalle circostanze del fatto, nonche' al tempo trascorso dalla commissione del reato.".