Art. 4.
  1. Nell'articolo 292 del codice di procedura penale, la lettera  c)
del comma 2 e' sostituita dalla seguente:
   "  c)  l'esposizione  delle  specifiche esigenze cautelari e degli
indizi  che  giustificano  in  concreto  la  misura   disposta,   con
l'indicazione  degli  elementi  di  fatto  da  cui sono desunti e dei
motivi per i quali essi assumono  rilevanza,  anche  con  riferimento
alla  gravita'  del reato ed alla pericolosita' del soggetto, desunta
tra l'altro dalla sua personalita' e  dalle  circostanze  del  fatto,
nonche' al tempo trascorso dalla commissione del reato.".