Art. 6. 1. Nel primo comma dell'articolo 159 del codice penale, dopo le parole: "la sospensione del procedimento penale" sono aggiunte le seguenti: "o dei termini di custodia cautelare". 2. Dopo il comma 1 dell'articolo 304 del codice di procedura penale e' aggiunto il seguente: "1-bis. I termini previsti dall'articolo 303 lettera a) sono sospesi, con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310, se l'udienza preliminare e' sospesa o rinviata per taluno dei casi indicati nel comma 1 lettere a) e b).".