Art. 6. 
  1. Nel primo comma dell'articolo 159 del  codice  penale,  dopo  le
parole: "la sospensione del procedimento  penale"  sono  aggiunte  le
seguenti: "o dei termini di custodia cautelare". 
  2. Dopo il comma 1 dell'articolo 304 del codice di procedura penale
e' aggiunto il seguente: 
  "1-bis. I  termini  previsti  dall'articolo  303  lettera  a)  sono
sospesi, con ordinanza appellabile  a  norma  dell'articolo  310,  se
l'udienza preliminare e' sospesa  o  rinviata  per  taluno  dei  casi
indicati nel comma 1 lettere a) e b).".