Art. 7. 1. Nell'articolo 309, comma 8, del codice di procedura penale l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria, con facolta' per il difensore di esaminarli e di estrarne copia.". 2. Nell'articolo 310, comma 2, del codice di procedura penale il quarto periodo e' sostituito dal seguente: "Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria, con facolta' per il difensore di esaminarli e di estrarne copia.".