Art. 7.
  1. Nell'articolo 309, comma  8,  del  codice  di  procedura  penale
l'ultimo   periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  "Fino  al  giorno
dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria, con facolta'
per il difensore di esaminarli e di estrarne copia.".
  2. Nell'articolo 310, comma 2, del codice di  procedura  penale  il
quarto   periodo   e'   sostituito  dal  seguente:  "Fino  al  giorno
dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria, con facolta'
per il difensore di esaminarli e di estrarne copia.".