Art. 8. 
  1. Nell'articolo 329 del codice di procedura penale dopo il comma 3
e' aggiunto il seguente: 
  "3-bis. Sono coperte dal segreto fino alla chiusura delle  indagini
le notizie relative all'invio o  al  contenuto  dell'informazione  di
garanzia e dell'invito a presentarsi, nonche' le notizie relative  al
compimento  delle  attivita'  dirette   ad   assumere   le   sommarie
informazioni previste dall'articolo 350.". 
  2. Nell'articlo 369, comma 1, del codice  di  procedura  penale  le
parole: "sin dal compimento del primo atto al quale il  difensore  ha
diritto di assistere, il pubblico ministero  invia"  sono  sostituite
dalle seguenti: "Solo quando  deve  compiere  un  atto  al  quale  il
difensore ha diritto di assistere, il pubblico ministero invia".