Art. 8. 1. Nell'articolo 329 del codice di procedura penale dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: "3-bis. Sono coperte dal segreto fino alla chiusura delle indagini le notizie relative all'invio o al contenuto dell'informazione di garanzia e dell'invito a presentarsi, nonche' le notizie relative al compimento delle attivita' dirette ad assumere le sommarie informazioni previste dall'articolo 350.". 2. Nell'articlo 369, comma 1, del codice di procedura penale le parole: "sin dal compimento del primo atto al quale il difensore ha diritto di assistere, il pubblico ministero invia" sono sostituite dalle seguenti: "Solo quando deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere, il pubblico ministero invia".