Art. 3. 
  1. Quando risulti evidente l'applicabilita' dell'articolo 68, primo
comma, della Costituzione, il giudice la dichiara di ufficio in  ogni
stato e grado del procedimento. 
  2. Il giudice, se non ritiene di dover provvedere a norma del comma
1 e sempreche' sia rilevata la questione relativa  all'applicabilita'
dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, pronuncia, sentite
le parti, ordinanza non impugnabile. Con tale provvedimento,  qualora
non ritenga che la questione sia manifestamente infondata, il giudice
trasmette direttamente gli atti alla Camera competente perche' questa
deliberi se il fatto  per  il  quale  e'  in  corso  il  procedimento
concerna o meno opinioni espresse  o  voti  dati  da  un  membro  del
Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e dispone la sospensione
del procedimento sino alla deliberazione della Camera  competente  e,
comunque, per un tempo non superiore a novanta  giorni.  Prima  della
deliberazione della Camera competente o della  scadenza  del  termine
predetto, possono essere compiuti soltanto gli atti urgenti. Nel caso
di procedimenti riuniti, il giudice, anche di ufficio, puo'  disporre
la relativa separazione. Quando dichiara la questione  manifestamente
infondata, il giudice informa  immediatamente  la  Camera  competente
trasmettendo copia dell'ordinanza.