(Allegato)
                              ALLEGATO 
 
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  AL  DECRETO-LEGGE  16
                         MAGGIO 1994, N. 299 
 
All'articolo 1: 
al  comma  3,  il  primo  periodo  e  sostituito  dal  seguente:  "Il
trattamento straordinario di integrazione salariale  e  concesso  con
decreto del Ministro del lavoro  e  della  previdenza  sociale  entro
quaranta giorni dalla richiesta nel caso di crisi aziendale ed  entro
centoventi giorni  dalla  richiesta  nel  caso  di  ristrutturazione,
riorganizzazione e conversione aziendale"; ed e' aggiunto,  in  fine,
il  seguente  periodo:  "Le  domande  di   proroga   semestrale   del
trattamento straordinario di  integrazione  salariale  devono  essere
presentate al medesimo ufficio al quale e' stata presentata l'istanza
di primo riconoscimento"; 
il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
"5. Il secondo comma dell'articolo unico della legge 13 agosto  1980,
n, 427, e' sostituito dal seguente: 
"L'importo di integrazione salariale sia per gli operai che  per  gli
impiegati, calcolato tenendo conto dell'orario di ciascuna  settimana
indipendentemente  dal  periodo  di  paga,  non  puo'  superare:   a)
l'importo mensile di lire 1.248.021; b)  l'importo  mensile  di  lire
1.500.000 quando  la  retribuzione  di  riferimento  per  il  calcolo
dell'integrazione  medesima,  comprensiva  dei  ratei  di  mensilita'
aggiuntive, e superiore  a  lire  2.700.000  mensili.  Detti  importi
massimi  vanno  comunque  rapportati   alle   ore   di   integrazione
autorizzate. Con effetto dal 1° gennaio di ciascun  anno,  a  partire
dal 1995, gli importi di integrazione salariale di cui  alle  lettere
a) e b), nonche' la retribuzione mensile di riferimento di  cui  alla
medesima lettera b), sono aumentati nella misura  dell'80  per  cento
dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei
prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.""; 
al comma 7, le  parole:  "si  applica  ai  dipendenti  delle  imprese
appaltatrici dei servizi di pulizia, anche  se  costituite  in  forma
cooperativa,  addetti  in  modo  prevalente  e   continuativo"   sono
sostituite dalle seguenti: "si applica ai  dipendenti  delle  imprese
appaltatrici dei  servizi  di  pulizia  e,  se  costituite  in  forma
cooperativa, anche ai soci lavoratori, addetti in modo  prevalente  e
continuativo". 
 
All'articolo 2: 
al comma 1,  capoverso,  primo  periodo,  le  parole:  "dello  stesso
settore di attivita'" sono sostituite dalle seguenti: "dello stesso o
di diverso settore di attivita'"; e l'ultimo periodo e' soppresso; 
al comma 2, le parole: "Si applica la disposizione di cui al  secondo
periodo del citato comma" sono soppresse; 
dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
"2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del  presente  articolo
si applicano anche nei casi di assunzioni regolate dall'articolo  25,
comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223. La disposizione  di  cui
al comma 1 del  presente  articolo  si  applica  anche  nei  casi  di
assunzioni avvenute ai sensi dell'articolo 4, comma  3,  del  decreto
legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236". 
 
All'articolo 5: 
al  comma  1,  dopo  le  parole:  "lavoratori  occupati   nell'unita'
produttiva" sono inserite le seguenti: "e destinatari della normativa
sulle integrazioni salariali"; 
al comma 3, sono  aggiunte,  in  fine,  le  parole:  ",  alle  stesse
condizioni ivi previste". 
 
All'articolo 8 dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
"1-bis. Nel piano di cui al comma 1 del presente articolo, nel limite
massimo  numerico  ivi  previsto,  possono   essere   inclusi   anche
lavoratori dipendenti, alla data del 1° gennaio 1993,  dalle  imprese
indicate nel medesimo comma e successivamente collocati in  mobilita'
ai sensi dell'articolo 7, comma 7, della legge  23  luglio  1991,  n.
223, che non abbiano fatto richiesta, alla data di entrata in  vigore
della legge di conversione del presente  decreto,  di  corresponsione
anticipata dell'indennita' ai sensi dell'articolo 7, comma  5,  della
medesima legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero che vengano  licenziati
per cessazione o riduzione di attivita' entro  il  31  dicembre  1994
avendo maturato almeno trenta anni di anzianita' contributiva". 
 
All'articolo 10 al comma 7, primo periodo, le  parole:  "gestione  di
cui al comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "gestione di  cui  al
comma 6"; e dopo il primo periodo,  e  inserito  il  seguente:  "Tali
importi sono determinati assumendo quale data di decorrenza  l'ottavo
giorno successivo al licenziamento ovvero l'ottavo giorno  successivo
alla  cessazione  della  corresponsione  dell'indennita'  di  mancato
preavviso". 
 
All'articolo 12  al  comma  7,  le  parole:  "30  giugno  1994"  sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1994". 
 
All'articolo 14: 
al  comma  1,  primo  periodo,  le  parole:  "o  temporaneamente  non
perseguibili con il proprio personale"  sono  soppresse;  e  dopo  il
terzo periodo sono inserite i seguenti: "Per lavori socialmente utili
si intendono quelli  rivolti  a  settori  innovativi  quali:  i  beni
culturali,  la  manutenzione  ambientale,  il  recupero  urbano,   la
ricerca,  la  formazione  e  la  riqualificazione  professionale,  il
sostegno alla piccola e  media  impresa  in  tema  di  erogazione  di
servizi e di sostegno alla commercializzazione e all'esportazione,  i
servizi  alla  persona.  I  lavori  socialmente  utili  devono  avere
carattere di effettiva straordinarieta' e devono essere a termine"; 
al  comma  3,  il  quarto  periodo   e   sostituito   dal   seguente:
"L'ingiustificato rifiuto dell'assegnazione  ai  sensi  del  comma  2
comporta la perdita del trattamento di integrazione  salariale  o  di
mobilita'; per i rifiuti espressi entro il 31 luglio 1994 la  perdita
del trattamento di integrazione salariale o di mobilita'  e  limitata
al periodo  corrispondente  alla  prevista  durata  dell'assegnazione
stessa"; ed e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  "La  perdita
del trattamento di cui al presente  comma  non  puo  essere  disposta
quando il lavoratore adduce giustificati  motivi  di  rifiuto  ovvero
quando le attivita' offerte si svolgono in un luogo distante piu'  di
50 chilometri da quello di residenza del lavoratore". 
 
All'articolo 16: 
il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
"3. I lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro di  cui
alle lettere a) e b) del comma 2  possono  essere  inquadrati  ad  un
livello inferiore a quello di destinazione"; 
il comma 12 e' soppresso. 
 
All'articolo 18 al comma 1, sono aggiunte, in fine,  le  parole:  "ad
esclusione di quanto previsto all'articolo 3 del decreto medesimo". 
 
All'articolo 19: 
al comma 1, le parole: "il termine del  30  novembre  1993,  previsto
dall'articolo 1, comma 1, del predetto  decreto-legge  e'  differito"
sono sostituite dalle seguenti: "il termine  del  30  novembre  1993,
previsto dall'articolo 1,  comma  1,  del  predetto  decreto-legge  e
quello del 31 dicembre 1993, previsto dall'articolo 3, comma  1,  del
decreto-legge 11 luglio 1988, n. 258, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 5 agosto 1988, n. 337, sono differiti"; 
al comma 5, dopo le parole: "della Comunita' europea"  sono  inserite
le seguenti: "recepiti dal decreto attuativo di cui al  comma  1  del
presente articolo".