Art. 11. 
                        Ordinamento contabile 
  1. Con lo statuto sono definite le modalita' di gestione  contabile
dell'Ente prevedendo, in particolare, la formulazione,  con  distinto
riferimento ai compiti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, di bilanci
preventivi e consuntivi e la istituzione di un ufficio  di  controllo
interno che accerta, in particolare,  la  rispondenza  dei  risultati
dell'attivita'    agli    obiettivi    programmatici,     valutandone
comparativamente i costi, i modi ed i tempi. 
  2. Il controllo della Corte dei conti e'  svolto,  ai  sensi  degli
articoli 1 e 2  della  legge  21  marzo  1958,  n.  259,  secondo  le
modalita' previste dagli articoli 4 e 5 della medesima legge. 
  3. L'Ente e' inserito  nella  tabella  A  allegata  alla  legge  29
ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed  integrazioni,  e
ad esso si applica la normativa prevista dagli articoli 25 e 30 della
legge  5  agosto  1978,  n.  468,   e   successive   integrazioni   e
modificazioni. 
  4. In attuazione dell'articolo 9, comma 2, della legge  4  dicembre
1993, n. 491, il bilancio dell'Ente e' sottoposto a certificazione ai
sensi della legge 7 giugno 1974, n. 216, e del decreto del Presidente
della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136. La mancata  certificazione  o
il  rifiuto  dei  certificatori  di   rilasciare   dichiarazione   di
conformita'  del  bilancio  ai  principi  contabili  cui  essi  fanno
riferimento importa la decadenza dall'incarico dell'amministratore  e
del  direttore  generale  che  hanno  proposto  il   bilancio   nella
formulazione sottoposta alla denegata certificazione. 
  5. Per prevenire, accertare e reprimere le violazioni in danno  dei
fondi nazionali e comunitari, il sistema informativo e'  direttamente
collegato con l'anagrafe tributaria e con i  sistemi  informativi  ad
essa  connessi,   anche   ai   fini   del   procedimento   di   fermo
amministrativo; la Guardia di finanza ha libero ed autonomo accesso a
schedari, archivi e documentazione comunque a disposizione dell'Ente. 
Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della  legge
4 dicembre 1993, n. 491. 
  6. Con apposita convenzione le amministrazioni di cui  al  comma  5
definiscono i termini e le modalita'  tecniche  per  lo  scambio  dei
dati, prevedendo altresi' il rimborso dei costi diretti sostenuti. 
  7. Non costituisce violazione del segreto d'ufficio lo  scambio  di
informazioni tra i sistemi informativi di cui al comma 5.