Art. 11. Ordinamento contabile 1. Con lo statuto sono definite le modalita' di gestione contabile dell'Ente prevedendo, in particolare, la formulazione, con distinto riferimento ai compiti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, di bilanci preventivi e consuntivi e la istituzione di un ufficio di controllo interno che accerta, in particolare, la rispondenza dei risultati dell'attivita' agli obiettivi programmatici, valutandone comparativamente i costi, i modi ed i tempi. 2. Il controllo della Corte dei conti e' svolto, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 21 marzo 1958, n. 259, secondo le modalita' previste dagli articoli 4 e 5 della medesima legge. 3. L'Ente e' inserito nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni, e ad esso si applica la normativa prevista dagli articoli 25 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive integrazioni e modificazioni. 4. In attuazione dell'articolo 9, comma 2, della legge 4 dicembre 1993, n. 491, il bilancio dell'Ente e' sottoposto a certificazione ai sensi della legge 7 giugno 1974, n. 216, e del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136. La mancata certificazione o il rifiuto dei certificatori di rilasciare dichiarazione di conformita' del bilancio ai principi contabili cui essi fanno riferimento importa la decadenza dall'incarico dell'amministratore e del direttore generale che hanno proposto il bilancio nella formulazione sottoposta alla denegata certificazione. 5. Per prevenire, accertare e reprimere le violazioni in danno dei fondi nazionali e comunitari, il sistema informativo e' direttamente collegato con l'anagrafe tributaria e con i sistemi informativi ad essa connessi, anche ai fini del procedimento di fermo amministrativo; la Guardia di finanza ha libero ed autonomo accesso a schedari, archivi e documentazione comunque a disposizione dell'Ente. Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della legge 4 dicembre 1993, n. 491. 6. Con apposita convenzione le amministrazioni di cui al comma 5 definiscono i termini e le modalita' tecniche per lo scambio dei dati, prevedendo altresi' il rimborso dei costi diretti sostenuti. 7. Non costituisce violazione del segreto d'ufficio lo scambio di informazioni tra i sistemi informativi di cui al comma 5.