Art. 12. Il personale 1. Al personale dell'Ente continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. Lo stesso personale rimane iscritto nel comparto delle "Aziende e amministrazioni autonome dello Stato" di cui agli articoli 2 e 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593. 2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, previa verifica dei carichi di lavoro, e' determinato il fabbisogno di personale dell'Ente ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 537. 3. Il personale che, in seguito alla ricognizione di cui al comma 2, risulti in eccedenza, e' posto in mobilita' ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 4. A seguito della ricognizione di cui al comma 2, il consiglio adotta, su proposta dell'amministratore, il regolamento dei servizi dell'Ente. 5. Il personale appartenente alle qualifiche funzionali non inferiori alla settima e non inferiori alla quinta, adibito con decreto del Ministro al servizio ispettivo, svolge, nei limiti e secondo le attribuzioni ad esso conferite dalle leggi e dai regolamenti, le funzioni previste rispettivamente dai commi primo e secondo dell'articolo 18 della legge 15 dicembre 1961, n. 1304.