Art. 12. 
                            Il personale 
  1. Al personale dell'Ente continuano ad applicarsi le  disposizioni
del  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  e  successive
modificazioni ed integrazioni. Lo stesso  personale  rimane  iscritto
nel comparto delle "Aziende e amministrazioni autonome  dello  Stato"
di cui agli articoli 2 e 6 del decreto del Presidente  del  Consiglio
dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593. 
  2. Entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, con decreto del  Ministro,
di concerto con i Ministri del tesoro e  per  la  funzione  pubblica,
previa verifica dei carichi di lavoro, e' determinato  il  fabbisogno
di personale dell'Ente ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 537. 
  3. Il personale che, in seguito alla ricognizione di cui  al  comma
2, risulti in eccedenza, e' posto in mobilita' ai sensi dell'articolo
35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 
  4. A seguito della ricognizione di cui al  comma  2,  il  consiglio
adotta, su proposta dell'amministratore, il regolamento  dei  servizi
dell'Ente. 
  5.  Il  personale  appartenente  alle  qualifiche  funzionali   non
inferiori alla settima e  non  inferiori  alla  quinta,  adibito  con
decreto del Ministro al servizio  ispettivo,  svolge,  nei  limiti  e
secondo  le  attribuzioni  ad  esso  conferite  dalle  leggi  e   dai
regolamenti, le funzioni previste rispettivamente dai commi  primo  e
secondo dell'articolo 18 della legge 15 dicembre 1961, n. 1304.