Art. 14. Regolamenti di attuazione 1. Con uno o piu' regolamenti, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il comitato di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 491, e' data attuazione a quanto disposto dagli articoli 7, 8 e 9.