Art. 14. 
                      Regolamenti di attuazione 
  1. Con uno o piu' regolamenti, da  emanarsi  entro  novanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge  23
agosto 1988, n. 400, sentito il comitato di cui all'articolo 2, comma
6, della legge 4 dicembre 1993, n. 491, e' data attuazione  a  quanto
disposto dagli articoli 7, 8 e 9.