Art. 16. Controlli comunitari 1. Per l'effettuazione dei controlli di propria competenza previsti dai regolamenti (CEE) n. 4045/89 del Consiglio del 21 dicembre 1989, n. 307/91 del Consiglio del 4 febbraio 1991, n. 2075/92 del Consiglio del 30 giugno 1992, e loro successive integrazioni e modificazioni, il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e' autorizzato a costituire, previa intesa con il Ministero del tesoro, una o piu' agenzie aventi forma di societa' per azioni, compatibilmente con i vincoli derivanti dalla richiamata normativa comunitaria, prevedendo forme di coordinamento di strutture e funzioni tra tutti i soggetti addetti al controllo, ivi compresa l'Agecontrol S.p.a. per conseguire economicita' di gestione ed efficiente impiego delle risorse disponibili. Il capitale sociale e' sottoscritto, oltre che dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, esclusivamente da soggetti pubblici; la pubblicazione del presente decreto tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione delle societa' previste dalla normativa vigente. 2. Nell'esercizio dell'attivita' di controllo, alle agenzie di cui al comma 1 ed al loro personale, preposto a tali attivita', si applicano le norme di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 5, in quanto applicabili, ed all'articolo 2 del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 898. 3. Le agenzie di cui al comma 1 per la predisposizione e l'esecuzione delle verifiche tecnico-analitiche si avvalgono, mediante convenzione, dei laboratori dell'Ispettorato centrale repressione frodi o con questo convenzionati. 4. Le agenzie di cui al comma 1 assumono in via prioritaria, previa selezione, il personale posto in mobilita' a seguito della riorganizzazione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - EIMA e quello posto in mobilita' o in cassa integrazione a causa della crisi delle societa' cooperative, nonche' delle imprese a queste collegate, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235. 5. Il personale addetto ai controlli dovra' essere in possesso di idoneo diploma di laurea. 6. Per l'aggiornamento del personale selezionato il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali disporra' di corsi di riqualificazione, con esami finali, avvalendosi della Scuola superiore della pubblica amministrazione.