Art. 16. 
                        Controlli comunitari 
  1. Per l'effettuazione dei controlli di propria competenza previsti
dai regolamenti (CEE) n. 4045/89 del Consiglio del 21 dicembre  1989,
n. 307/91 del Consiglio del 4 febbraio 1991, n. 2075/92 del Consiglio
del 30 giugno 1992, e loro successive integrazioni  e  modificazioni,
il Ministero  delle  risorse  agricole,  alimentari  e  forestali  e'
autorizzato a costituire, previa intesa con il Ministero del  tesoro,
una  o  piu'  agenzie  aventi   forma   di   societa'   per   azioni,
compatibilmente con i vincoli derivanti  dalla  richiamata  normativa
comunitaria,  prevedendo  forme  di  coordinamento  di  strutture   e
funzioni tra tutti i soggetti  addetti  al  controllo,  ivi  compresa
l'Agecontrol  S.p.a.  per  conseguire  economicita'  di  gestione  ed
efficiente impiego delle risorse disponibili. Il capitale sociale  e'
sottoscritto,  oltre  che  dal  Ministero  delle  risorse   agricole,
alimentari e  forestali,  esclusivamente  da  soggetti  pubblici;  la
pubblicazione  del  presente  decreto  tiene  luogo  di   tutti   gli
adempimenti in materia di costituzione delle societa' previste  dalla
normativa vigente. 
  2. Nell'esercizio dell'attivita' di controllo, alle agenzie di  cui
al comma 1 ed al  loro  personale,  preposto  a  tali  attivita',  si
applicano le norme di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 5,  in  quanto
applicabili, ed all'articolo 2 del decreto-legge 27 ottobre 1986,  n.
701, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986,  n.
898. 
  3.  Le  agenzie  di  cui  al  comma  1  per  la  predisposizione  e
l'esecuzione  delle  verifiche   tecnico-analitiche   si   avvalgono,
mediante  convenzione,  dei  laboratori   dell'Ispettorato   centrale
repressione frodi o con questo convenzionati. 
  4. Le agenzie di cui al comma 1 assumono in via prioritaria, previa
selezione,  il  personale  posto  in  mobilita'   a   seguito   della
riorganizzazione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo  -
EIMA e quello posto in mobilita' o  in  cassa  integrazione  a  causa
della crisi delle  societa'  cooperative,  nonche'  delle  imprese  a
queste collegate, di cui all'articolo 1  del  decreto  legislativo  7
maggio 1948, n. 1235. 
  5. Il personale addetto ai controlli dovra' essere in  possesso  di
idoneo diploma di laurea. 
  6. Per l'aggiornamento del personale selezionato il Ministero delle
risorse agricole,  alimentari  e  forestali  disporra'  di  corsi  di
riqualificazione,  con  esami  finali,   avvalendosi   della   Scuola
superiore della pubblica amministrazione.