Art. 17. 
                         Norme di copertura 
  1.   All'onere   derivante   dell'attuazione   dell'articolo    16,
determinato in lire  6.000  milioni  per  l'anno  1994,  lire  24.000
milioni per l'anno 1995 e lire 30.000 milioni annui a  decorrere  dal
1996, si provvede, quanto a lire 6.000 milioni  per  l'anno  1994,  a
carico del bilancio dell'EIMA, che provvede  mediante  versamenti  di
pari importo all'entrata del  bilancio  dello  Stato  al  fine  della
riassegnazione, con decreto del Ministro del tesoro, ad  uno  o  piu'
capitoli dello  stato  di  previsione  del  Ministero  delle  risorse
agricole, alimentari e forestali; quanto a lire  24.000  milioni  per
l'anno 1995 e  a  lire  30.000  milioni  per  l'anno  1996,  mediante
utilizzo delle proiezioni per  i  medesimi  anni  dello  stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo  9001
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per  l'anno  1994,
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
risorse agricole, alimentari e forestali. 
  2. Il Ministero del tesoro e' autorizzato ad apportare, con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.