Art. 17. Norme di copertura 1. All'onere derivante dell'attuazione dell'articolo 16, determinato in lire 6.000 milioni per l'anno 1994, lire 24.000 milioni per l'anno 1995 e lire 30.000 milioni annui a decorrere dal 1996, si provvede, quanto a lire 6.000 milioni per l'anno 1994, a carico del bilancio dell'EIMA, che provvede mediante versamenti di pari importo all'entrata del bilancio dello Stato al fine della riassegnazione, con decreto del Ministro del tesoro, ad uno o piu' capitoli dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali; quanto a lire 24.000 milioni per l'anno 1995 e a lire 30.000 milioni per l'anno 1996, mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. 2. Il Ministero del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.