Art. 18. 
                        Condono previdenziale 
  1. I termini del 31  luglio  1994  previsti  dall'articolo  21  del
decreto-legge 27 giugno 1994, n. 414, sono  differiti  al  31  agosto
1994 per la regolarizzazione  del  condono  dei  contributi  agricoli
unificati.