Art. 19. 
                          Entrata in vigore 
  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Dato a Roma, addi' 25 luglio 1994 
                              SCALFARO 
                                   BERLUSCONI,     Presidente     del
                                   Consiglio dei Ministri 
                                   POLI   BORTONE,   Ministro   delle
                                   risorse  agricole,  alimentari   e
                                   forestali 
                                   TREMONTI, Ministro delle finanze 
                                   DINI, Ministro del tesoro 
                                   URBANI, Ministro per  la  funzione
                                   pubblica e gli affari regionali 
                                   PAGLIARINI, Ministro del  bilancio
                                   e della programmazione economica 
Visto, il Guardasigilli: BIONDI