Art. 19. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 25 luglio 1994 SCALFARO BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri POLI BORTONE, Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali TREMONTI, Ministro delle finanze DINI, Ministro del tesoro URBANI, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali PAGLIARINI, Ministro del bilancio e della programmazione economica Visto, il Guardasigilli: BIONDI