Art. 3. 
                    Finanziamento delle attivita' 
  1. Le entrate dell'Ente sono costituite dai trasferimenti da  parte
dello  Stato,  per  gli  interventi  nazionali,   dai   trasferimenti
comunitari relativi al finanziamento delle attivita' di organismo  di
intervento, nonche' dagli altri introiti previsti dalla legge.