Art. 7. Il consiglio 1. Il consiglio e' nominato con decreto del Ministro. 2. Con regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, sono stabiliti: a) la durata, il numero dei componenti e la composizione del consiglio; b) i requisiti, anche ostativi, per l'assunzione della carica di consigliere e le incompatibilita'; c) i compiti e le attribuzioni del consiglio.