Art. 8. L'amministratore 1. L'amministratore e' nominato dal presidente. 2. Con regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, sono stabiliti: a) la durata dell'incarico; b) i requisiti, anche ostativi, per l'assunzione della carica e le incompatibilita'; c) i compiti, le funzioni e le attribuzioni dell'amministratore; d) i casi in cui l'amministratore puo' essere revocato dal presidente; e) la possibilita' per l'amministratore di rivestire anche la carica di direttore generale dell'Ente.