Art. 8. 
                          L'amministratore 
  1. L'amministratore e' nominato dal presidente. 
  2. Con regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, sono stabiliti: 
    a) la durata dell'incarico; 
    b) i requisiti, anche ostativi, per l'assunzione della  carica  e
le incompatibilita'; 
    c) i compiti, le funzioni e le attribuzioni dell'amministratore; 
    d) i casi  in  cui  l'amministratore  puo'  essere  revocato  dal
presidente; 
    e) la possibilita' per l'amministratore  di  rivestire  anche  la
carica di direttore generale dell'Ente.