Art. 9. Il comitato consultivo 1. Il comitato consultivo, nominato con decreto del Ministro, e' presieduto dal presidente, che puo' delegare a tale scopo l'amministratore. 2. Con regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, sono stabiliti: a) il numero dei componenti e la composizione del comitato; b) i compiti del comitato.