Art. 9. 
                       Il comitato consultivo 
  1. Il comitato consultivo, nominato con decreto  del  Ministro,  e'
presieduto  dal  presidente,  che  puo'   delegare   a   tale   scopo
l'amministratore. 
  2. Con regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, sono stabiliti: 
    a) il numero dei componenti e la composizione del comitato; 
    b) i compiti del comitato.