Art. 2. 
                       Istituzione dell'IPSEMA 
  1. E' istituito, quale ente  di  diritto  pubblico,  soggetto  alla
vigilanza del Ministero del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  e
avente  sede  in  Roma,  l'Istituto  di  previdenza  per  il  settore
marittimo (IPSEMA), che svolge i compiti che le vigenti  disposizioni
attribuiscono alla Cassa marittima adriatica,  alla  Cassa  marittima
tirrenica, alla Cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli
infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare. 
  2. Le casse di cui al comma 1 sono  soppresse.  Il  nuovo  Istituto
succede  alle  casse  soppresse  e  permane  nella  titolarita'   dei
rispettivi patrimoni. In fase  di  prima  applicazione  del  presente
decreto legislativo e, comunque,  non  oltre  il  31  dicembre  1995,
ciascuno dei predetti patrimoni  costituisce,  ad  ogni  effetto,  un
patrimonio    separato    oggetto     di     altrettante     gestioni
economico-finanziarie autonome  al  fine  di  garantire  l'equilibrio
tecnico-finanziario. 
  3. Il personale dipendente dagli enti soppressi di cui al  comma  2
e' trasferito all'Istituto e conserva il regime di previdenza vigente
presso l'ente di provenienza nonche', fino alla data di  approvazione
del primo contratto collettivo, il trattamento giuridico ed economico
fruito.   La    dotazione    organica    dell'Istituto    corrisponde
provvisoriamente  alla  somma  dei   posti   degli   enti   soppressi
effettivamente coperti alla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto legislativo. Entro il 31 dicembre 1995,  l'Istituto  provvede
alla rideterminazione della pianta organica, ai sensi degli  articoli
31 e 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e  successive
integrazioni e modificazioni, e dell'art. 3 della legge  24  dicembre
1993, n. 537. Al personale dell'Istituto si applicano le disposizioni
di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 6. 
  4. L'Istituto  e'  iscritto  alla  categoria  prima  della  tabella
allegata alla legge 20 marzo  1975,  n.  70,  ed  e'  inserito  nella
tabella B allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720,  e  successive
modificazioni ed integrazioni.  All'Istituto  stesso  si  applica  la
legge  21  marzo  1958,  n.  259,   e   successive   integrazioni   e
modificazioni, e la legge 20 marzo 1975, n. 70. 
 
          Note all'art. 2:
             - Gli articoli 31 e 35 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29
          (Razionalizzazione        dell'organizzazione         delle
          amministrazioni  pubbliche  e revisione della disciplina in
          materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2  della
          legge  23  ottobre  1992,  n.  421), come modificati, cosi'
          recitano:
             "Art. 31 (Individuazione  degli  uffici  dirigenziali  e
          determinazione  delle  piante  organiche  in  sede di prima
          applicazione del presente decreto). - 1. In sede  di  prima
          applicazione   del  presente  decreto,  le  amministrazioni
          pubbliche procedono:
               a) alla rilevazione di tutto il personale distinto per
          circoscrizione provinciale e per sedi di servizio,  nonche'
          per  qualifiche e specifiche professionalita', evidenziando
          le posizioni di ruolo numerarie e soprannumerarie,  non  di
          ruolo,  fuori  ruolo,  comando,  distacco e con contratto a
          tempo determinato e a tempo parziale;
               b)  alla formulazione di una proposta di ridefinizione
          dei propri uffici e delle piante organiche in relazione  ai
          criteri  di  cui  all'art. 5, ai carichi di lavoro, nonche'
          alla esigenza di integrazione per obiettivi  delle  risorse
          umane  e  materiali,  evitando  le eventuali duplicazioni e
          sovrapposizioni di funzioni ed al fine  di  conseguire  una
          riduzione per accorpamento degli uffici dirigenziali, e, in
          conseguenza,   delle   dotazioni  organiche  del  personale
          dirigenziale, in misura non inferiore al dieci  per  cento,
          riservando  un  contingente  di  dirigenti  per l'esercizio
          delle funzioni di cui all'art. 17, comma 1, lettera b);
               c) alla revisione delle tabelle annesse al decreto del
          Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, al fine
          di realizzare, anche  con  riferimento  ai  pricipi  ed  ai
          criteri  fissati  nel  titolo  I del presente decreto ed in
          particolare negli articoli 4, 5 e  7,  una  piu'  razionale
          assegnazione   e   distribuzione   dei  posti  delle  varie
          qualifiche per ogni singola unita' scolastica,  nel  limite
          massimo della consistenza numerica complessiva delle unita'
          di personale previste nelle predette tabelle.
             2.  Sulla  base  di  criteri  definiti, previo eventuale
          esame  con   le   confederazioni   sindacali   maggiormente
          rappresentative  sul  piano  nazionale, di cui all'art. 45,
          comma 8, e secondo le modalita'  di  cui  all'art.  10,  le
          amministrazioni  pubbliche  determinano i carichi di lavoro
          con  riferimento  alla  quantita'  totale  di  atti  e   di
          operazioni  per  unita'  di personale prodotti negli ultimi
          tre anni, ai tempi standard di esecuzione  delle  attivita'
          e,  ove rilevi, al grado di copertura del servizio reso, in
          rapporto   alla   domanda   espressa   e   potenziale.   Le
          amministrazioni   informano   le  organizzazioni  sindacali
          maggiormente rappresentative sul piano  nazionale,  di  cui
          all'art.  45,  comma  8,  sulla applicazione dei criteri di
          determinazione dei carichi di lavoro.
             3. Le rilevazioni e le proposte di cui al comma  1  sono
          trasmesse,   anche   separatamente,   alla  Presidenza  del
          Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  della   funzione
          pubblica  e  al  Ministero  del tesoro entro centocinquanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto.
             4. All'approvazione delle proposte si procede secondo le
          modalita'  e  nei  limiti  previsti dall'art. 6 quanto alle
          amministrazioni  statali,  comprese   le   aziende   e   le
          amministrazioni  anche  ad  ordinamento  autonomo,  e con i
          provvedimenti  e  nei  termini  previsti   dai   rispettivi
          ordinamenti quanto alle altre amministrazioni pubbliche.
             5.  In  caso di inerzia, il Presidente del Consiglio dei
          Ministri, previa diffida,  assume  in  via  sostitutiva  le
          iniziative  e adotta direttamente i provvedimenti di cui ai
          commi 1 e 3.
             6. Non sono consentite assunzioni di personale presso le
          amministrazioni pubbliche  fintanto  che  non  siano  state
          approvate  le  proposte  di  cui al comma 1. Per il 1993 si
          applica l'art. 7, comma 8, del decreto-legge  19  settembre
          1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
          novembre 1992, n. 438. Le richieste di deroga devono essere
          corredate  dalla rilevazione di cui al comma 1, lettera a).
          Sono fatti salvi i contratti previsti  dall'art.  36  della
          legge  20  marzo  1975,  n. 70, e dall'art. 23 dell'accordo
          sindacale reso esecutivo dal decreto del  Presidente  della
          Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171.
             6-bis. Fino alla revisione delle tabelle di cui al comma
          1,   lettera   c),   e'   consentita   l'utilizzazione  nei
          provveditorati  agli  studi  di  personale  amministrativo,
          tecnico    ed   ausiliario   della   scuola   in   mansioni
          corrispondenti alla qualifica di  appartenenza;  le  stesse
          utilizzazioni possono essere disposte dai provveditori agli
          studi   fino   al  limite  delle  vacanze  nelle  dotazioni
          organiche degli uffici scolastici provinciali,  sulla  base
          di  criteri  definiti  previo  esame  con le organizzazioni
          sindacali maggiormente rappresentative a norma dell'art. 10
          e, comunque, con precedenza nei  confronti  di  chi  ne  fa
          richiesta".
             "Art.    35   (Procedimento   per   l'attuazione   della
          mobilita'). - 1. Con decreto del Presidente  del  Consiglio
          dei Ministri, adottato ai sensi dell'art. 17 della legge 23
          agosto   1988,  n.  400,  previo  eventuale  esame  con  le
          confederazioni sindacali maggiormente  rappresentative  sul
          piano  nazionale  secondo  le modalita' di cui all'art. 10,
          nonche', per quanto riguarda la mobilita' fra  le  regioni,
          sulla  base  di  preventive  intese  con le amministrazioni
          regionali  espresse  dalla  Conferenza  permanente  per   i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, sono disciplinati:
               a)   i  criteri,  le  modalita'  e  le  procedure  per
          l'attuazione della mobilita' volontaria e d'ufficio, per la
          messa  in  disponibilita'  e  per   la   formazione   delle
          graduatorie,  che, per la mobilita' d'ufficio, sono formate
          sulla base di criteri analoghi a quelli previsti  dall'art.
          5 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
               b)  i  criteri  di coordinamento tra i trasferimenti a
          domanda  e  d'ufficio,  ivi  compresi  quelli  disciplinati
          dall'art. 33;
               c)  i  criteri  di  coordinamento  tra le procedure di
          mobilita' ed i nuovi accessi;
               d) le fasi della informazione ed i contenuti  generali
          oggetto   dell'eventuale   esame   con   le  rappresentanze
          sindacali con le modalita' di cui all'art. 10.
             2. In ogni caso  dovra'  essere  osservato  il  seguente
          ordine di priorita':
               a)   inquadramento   nei   ruoli   del   personale  in
          soprannumero;
               b) trasferimento a  domanda  a  posto  vacante,  dando
          priorita' al personale in esubero;
               c)  trasferimento  d'ufficio di personale in esubero a
          posto vacante;
               d)  assunzioni  su  posti  che  rimangano vacanti dopo
          l'espletamento delle procedure di cui al presente comma.
             3. Nel regolamento di cui al comma 1 si tiene  conto  di
          particolari  categorie  di  personale  o di amministrazioni
          pubbliche che, con particolare riferimento a quelle di  cui
          all'art.  20, comma 10, presentano carattere di specialita'
          sulla  base  di  specifiche  disposizioni  di   legge.   In
          particolare  saranno  disciplinati,  tenendo anche conto di
          quanto previsto dal decreto legislativo 30  dicembre  1992,
          n.   502,  e  successive  modificazioni,  i  criteri  e  le
          modalita' per la  mobilita'  del  personale  fra  tutte  le
          strutture  del  Servizio  sanitario  nazionale ed i servizi
          centrali  e  periferici  del   Ministero   della   sanita'.
          Nell'ambito  dei relativi contratti collettivi nazionali si
          terra' conto delle esigenze di perequazione dei trattamenti
          economici  del  personale  con  riguardo  all'esercizio  di
          funzioni  analoghe.  Nel  regolamento  di cui al comma 1 si
          tiene altresi' conto delle particolari caratteristiche  del
          personale   dell'universita'   e  degli  enti  pubblici  di
          ricerca.
             4. Per l'attuazione della mobilita' esterna alle singole
          amministrazioni, i trasferimenti sono disposti con  decreto
          del Presidente del Consiglio dei Ministri, prioritariamente
          nell'ambito   della   provincia  o  della  regione,  previa
          consultazione dell'amministrazione  regionale  e  dell'ente
          interessato alla mobilita'.
             5.  Per  quanto  non espressamente previsto dal presente
          capo  ed  in  attesa  dell'emanazione   del   decreto   del
          Presidente  del  Consiglio  dei Ministri di cui al comma 1,
          restano  ferme  le  disposizioni  vigenti  in  materia   di
          mobilita'.
             6.  I  trasferimenti  degli  oneri economici relativi al
          personale  assunto  dagli  enti  locali  a  seguito   della
          mobilita'  volontaria  e  d'ufficio  avvengono  secondo  le
          disposizioni del decreto del Presidente del  Consiglio  dei
          Ministri 22 luglio 1989, n. 428, del decreto del Presidente
          del  Consiglio  dei Ministri 10 maggio 1991, n.  191, e del
          decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5  giugno
          1992,   n.  473.  Il  regime  pensionistico  del  personale
          assoggettato a mobilita' e' disciplinato dall'art. 6  della
          legge  29 dicembre 1988, n. 554, e dal relativo regolamento
          attuativo.
             7. Al personale del comparto scuola si applica l'art. 3,
          comma 8, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35, e
          a  quello   degli   enti   locali   le   disposizioni   del
          decreto-legge  18  gennaio  1993,  n.  8,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.
             8. La mobilita'  dei  pubblici  dipendenti  puo'  essere
          realizzata,  ferme  restando  le  norme  vigenti in tema di
          mobilita' volontaria e di ufficio, anche  mediante  accordi
          di mobilita' tra amministrazioni pubbliche e organizzazioni
          sindacali,   con   il   consenso   dei  singoli  lavoratori
          interessati".
            -  Il  comma 6 dell'art. 3 della citata legge 24 dicembre
          1993, n.  537, prevede che: "Le dotazioni  organiche  delle
          amministrazioni   pubbliche   di   cui   al  comma  5  sono
          provvisoriamente rideterminate  in  misura  pari  ai  posti
          coperti  al  31  agosto 1993, nonche' ai posti per i quali,
          alla stessa data,  risulti  in  corso  di  espletamento  un
          concorso  o  pubblicato o autorizzato un bando di concorso,
          negli inquadramenti giuridici ed economici in atto,  oppure
          siano avviate le procedure di selezione tramite le liste di
          collocamento  ai sensi dell'art. 16 della legge 28 febbraio
          1987, n. 56, e successive modificazioni, e dei commi  4-ter
          e  4-sexies dell'art. 4 del decreto-legge 21 marzo 1988, n.
          86, convertito, con modificazioni, dalla  legge  20  maggio
          1988, n. 160".
             - La legge 20 marzo 1975, n. 70, reca: "Disposizioni sul
          riordinamento  degli enti pubblici e del rapporto di lavoro
          del personale dipendente". La categoria prima della tabella
          ad essa allegata  elenca  gli  enti  che  gestiscono  forme
          obbligatorie  di  previdenza  e  assistenza  esclusi  dalla
          soppressione prevista dalla detta legge.
             - La legge  29  ottobre  1984,  n.  720,  istituisce  il
          sistema  di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici.
          La tabella B riporta gli enti  ed  organismi  pubblici  che
          gestiscono fondi direttamente o indirettamente interessanti
          la   finanza   pubblica,  aventi  un  bilancio  di  entrata
          superiore ad un miliardo di lire, che non possono mantenere
          disponibilita' depositate  a  qualunque  titolo  presso  le
          aziende  di  credito  per  un  importo superiore al tre per
          cento dell'ammontare delle entrate previste dal bilancio di
          competenza degli enti medesimi, con  esclusione  di  quelle
          per accenzione di prestiti, partite di giro, alienazione ed
          ammortamento   di   beni   patrimoniali,  trasferimento  di
          capitale e riscossione di crediti.
             - La legge 21 marzo 1958, n. 259, reca:  "Partecipazione
          della   Corte   dei   conti  al  controllo  sulla  gestione
          finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce  in  via
          ordinaria".