Art. 3. 
                       Ordinamento degli enti 
  1. L'ordinamento degli enti pubblici di cui al presente decreto  e'
determinato dai regolamenti previsti  dal  comma  2  dell'art.  1  in
conformita' ai seguenti criteri di carattere generale. 
  2. Sono organi degli enti: 
    a) il presidente; 
    b) il consiglio di amministrazione; 
    c) il consiglio di indirizzo e vigilanza; 
    d) il collegio dei sindaci; 
    e) il direttore generale. 
  3. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto; convoca
e presiede il  consiglio  di  amministrazione;  puo'  assistere  alle
sedute del consiglio di  indirizzo  e  vigilanza.  Il  presidente  e'
nominato ai sensi  della  legge  24  gennaio  1978,  n.  14,  con  la
procedura di cui all'art. 3 della legge 23 agosto 1988,  n.  400;  la
deliberazione del Consiglio dei Ministri e' adottata su proposta  del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale. 
  4. Il consiglio di indirizzo e  vigilanza  individua  le  linee  di
indirizzo  generale  dell'ente;  elegge,  tra  i  rappresentanti  dei
lavoratori  dipendenti,  il  proprio  presidente;  nell'ambito  della
programmazione   generale   determina   gli   obiettivi    strategici
pluriennali e approva il bilancio preventivo ed il conto  consuntivo,
nonche' i piani  pluriennali  e  i  criteri  generali  dei  piani  di
investimento  e  disinvestimento   predisposti   dal   consiglio   di
amministrazione,  verificandone  i  risultati;  approva  il   proprio
regolamento  interno;  approva,  su   proposta   del   consiglio   di
amministrazione,  le  direttive  di   carattere   generale   relative
all'attivita'  istituzionale  dell'ente.  Il   consiglio   dell'INPS,
dell'INAIL e dell'INPDAP e' composto da ventiquattro membri dei quali
la  meta'  in  rappresentanza  delle  confederazioni  sindacali   dei
lavoratori  dipendenti   maggiormente   rappresentative   sul   piano
nazionale  e  la  restante  meta'  ripartita  tra  le  organizzazioni
maggiormente  rappresentative  sul  piano  nazionale  dei  datori  di
lavoro,  e,  relativamente  all'INPS  e  all'INAIL,  dei   lavoratori
autonomi,  secondo  criteri  che  tengano  conto  delle  esigenze  di
rappresentativita' e degli interessi cui le funzioni istituzionali di
ciascun ente corrispondono. Il consiglio dell'IPSEMA e'  composto  da
dodici membri scelti secondo i criteri predetti. 
  5. Il consiglio di amministrazione predispone i piani  pluriennali,
i criteri generali dei piani di investimento  e  disinvestimento,  il
bilancio preventivo ed il conto consuntivo; approva i  piani  annuali
nell'ambito della programmazione;  delibera  i  piani  d'impiego  dei
fondi disponibili e gli atti individuati nel regolamento  interno  di
organizzazione e funzionamento; delibera il regolamento organico  del
personale,   sentite   le   organizzazioni   sindacali   maggiormente
rappresentative del personale, nonche' l'ordinamento dei servizi,  la
dotazione organica e i regolamenti concernenti l'amministrazione e la
contabilita', e i regolamenti di  cui  all'art.  10  della  legge  29
febbraio 1988, n.  48;  trasmette  trimestralmente  al  consiglio  di
indirizzo  e  vigilanza  una  relazione  sull'attivita'  svolta   con
particolare  riferimento  al  processo  produttivo  ed   al   profilo
finanziario, nonche' qualsiasi altra relazione  che  venga  richiesta
dal consiglio di indirizzo e vigilanza. Il consiglio esercita inoltre
ogni altra funzione che non sia compresa nella  sfera  di  competenza
degli altri organi dell'ente. Il consiglio e' composto dal presidente
dell'Istituto, che lo presiede, e da sei esperti per l'INPS,  l'INAIL
e l'INPDAP e quattro esperti per l'IPSEMA, dei quali due per  l'INPS,
l'INAIL e l'INPDAP e uno per  l'IPSEMA  scelti  tra  dirigenti  della
pubblica amministrazione,  da  porre  in  posizione  di  fuori  ruolo
secondo le disposizioni dei vigenti ordinamenti  di  appartenenza.  I
componenti  del  consiglio  sono  scelti  tra   persone   dotate   di
riconosciuta competenza e professionalita' e di indiscussa  moralita'
ed indipendenza. Il possesso dei requisiti e' comprovato da  apposito
curriculum da pubblicare nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.  La   carica   di   consigliere   di   amministrazione   e'
incompatibile con quella di componente del consiglio di vigilanza. 
  6. Il direttore generale, nominato su  proposta  del  consiglio  di
amministrazione, con le procedure di cui all'art. 8 del  decreto  del
Presidente della Repubblica  30  aprile  1970,  n.  639,  cosi'  come
modificato dall'art. 12 della legge 9 marzo 1989, n.  88,  partecipa,
con voto consultivo, alle sedute del consiglio di  amministrazione  e
puo'  assistere  a  quelle  del  consiglio  di   vigilanza;   ha   la
responsabilita' dell'attivita' diretta al conseguimento dei risultati
e degli obiettivi; sovraintende al personale e all'organizzazione dei
servizi, assicurandone l'unita' operativa  e  di  indirizzo  tecnico-
amministrativo; esercita i poteri di cui agli articoli 12 e 48  della
legge 9 marzo 1989, n. 88. 
  7. Il collegio  dei  sindaci,  che  esercita  le  funzioni  di  cui
all'art. 2403 e seguenti del  codice  civile,  e'  composto:  a)  per
l'INPS e l'INAIL da sette membri di cui quattro in rappresentanza del
Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza   sociale   e   tre   in
rappresentanza del Ministero del tesoro; b)  per  l'INPDAP  da  sette
membri di cui tre in rappresentanza del Ministero del lavoro e  della
previdenza sociale e quattro  in  rappresentanza  del  Ministero  del
tesoro; c) per l'IPSEMA da cinque membri di cui tre in rappresentanza
del Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  e  due  in
rappresentanza del Ministero del tesoro. Uno dei  rappresentanti  del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale svolge le funzioni di
presidente. I  rappresentanti  delle  Amministrazioni  pubbliche,  di
qualifica non inferiore a dirigente generale,  sono  collocati  fuori
ruolo  secondo   le   disposizioni   dei   vigenti   ordinamenti   di
appartenenza. Per ciascuno  dei  componenti  e'  nominato  un  membro
supplente. 
  8. Il consiglio di indirizzo e vigilanza e nominato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del  Ministro  del
lavoro e della previdenza sociale, suIla base di  designazioni  delle
confederazioni e delle organizzazioni di cui al comma 4; il consiglio
di  amministrazione  e'  nominato  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del  lavoro  e  della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e  con  il
Ministro della funzione pubblica. La nomina del collegio dei  sindaci
e' disciplinata dall'art. 10, commi 7 e 8, della legge 9 marzo  1989,
n. 88. 
 9. Gli organi di cui al comma 2, con esclusione  di  quello  di  cui
alla lettera e), durano in  carica  quattro  anni  e  possono  essere
confermati una sola volta. I membri degli organi  collegiali  cessano
dalle funzioni allo scadere del quadriennio,  ancorche'  siano  stati
nominati nel corso di esso in  sostituzione  di  altri  dimissionari,
decaduti dalla carica o deceduti. 
  10. Per l'INPS continuano  ad  operare  i  comitati  amministratori
delle gestioni, fondi e casse di cui all'art. 2, comma 1,  punto  4),
della legge 9 marzo 1989, n. 88. Il comitato di cui all'art. 38 della
predetta legge e' composto, oltre che dal  presidente  dell'Istituto,
che lo presiede, dai  componenti  del  consiglio  di  amministrazione
scelti tra i dirigenti della pubblica amministrazione,  integrati  da
due altri funzionari dello Stato, in rappresentanza, rispettivamente,
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e  del  Ministero
del tesoro. 
 
          Note all'art. 3:
             - La legge 24 gennaio 1978, n. 14, reca: "Norme  per  il
          controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici".
             -   L'art.   3  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400
          (Disciplina dell'attivita' di governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri) cosi' recita:
             "Art.  3  (Nomine  alla  presidenza  di enti, istituti o
          aziende di competenza dell'amministrazione statale).  -  1.
          Le  nomine  alla  presidenza di enti, istituti o aziende di
          carattere  nazionale,  di  competenza  dell'amministrazione
          statale,  fatta  eccezione per le nomine relative agli enti
          pubblici  creditizi,  sono  effettuate  con   decreto   del
          Presidente   della   Repubblica  emanato  su  proposta  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione
          del  Consiglio  dei  Ministri  adottata  su  proposta   del
          Ministro competente.
             2.   Resta   ferma   la  vigente  disciplina  in  ordine
          all'acquisizione del parere  delle  competenti  commissioni
          parlamentari".
             -  Il  testo  dell'art. 10 del D.L. 30 dicembre 1987, n.
          536, (Fiscalizzazione degli oneri  sociali,  proroga  degli
          sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori
          in  crisi  e norme in materia di organizzazione dell'INPS),
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29  febbraio
          1988, n. 48, e' il seguente:
             "Art. 10. - 1. Le disposizioni di legge e di regolamento
          che    disciplinano,    per    le   gestioni   amministrate
          dall'Istituto  nazionale   della   previdenza   sociale   e
          dall'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli
          infortuni  sul  lavoro,  l'organizzazione  e  le  procedure
          relative  all'accertamento,  riscossione  e  accreditamento
          della contribuzione e dei  premi  e  alla  liquidazione  ed
          erogazione   delle   prestazioni  nonche'  l'organizzazione
          interna   degli   uffici,   restano    in    vigore    fino
          all'approvazione delle delibere di cui al comma 2.
             2.  Le modifiche alla disciplina delle materie di cui al
          comma 1, ad esclusione  dei  diritti  soggettivi,  e  ferma
          restando  la  disciplina  di  cui  all'art. 2 della legge 8
          marzo 1985, n. 72, sono adottate con delibere dei  consigli
          di   amministrazione   degli   istituti   assunte   con  la
          maggioranza assoluta dei componenti in carica. Le  delibere
          entrano  in  vigore  dopo la loro approvazione da parte del
          Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza sociale, previa
          conforme  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  da
          adottarsi  nel  termine  di  sessanta giorni dalla data del
          loro ricevimento".
             - L'art. 8 del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, cosi' come
          sostituito dall'art. 12, comma 1, della legge 9 marzo 1989,
          n. 88, e' il seguente:
             "Art.  8.  -  1.  Il   direttore   generale   dell'INPS:
          sovraintende   all'organizzazione,   all'attivita'   e   al
          personale dell'Istituto, assicurandone l'unita' operativa e
          di  indirizzo  tecnico-amministrativo,  nel  rispetto   dei
          criteri  generali e delle direttive stabilite dal consiglio
          di amministrazione;  partecipa  con  voto  consultivo  alle
          sedute  del  consiglio  di  amministrazione,  del  comitato
          esecutivo e dei  comitati  amministratori  delle  gestioni,
          fondi  o  casse  con  facolta'  di  iniziativa e proposta e
          dispone  l'esecuzione  delle  deliberazioni  dagli   stessi
          adottate.
             2.  Il direttore generale formula proposte in materia di
          ristrutturazione operativa dell'Istituto, consistenza degli
          organici e promozione dei dirigenti ed esercita ogni  altro
          potere  attribuitogli  dal  presidente,  dal  consiglio  di
          amministrazione, dal comitato esecutivo o dai  comitati  di
          gestione, speciali o di vigilanza.
             3.  Il  direttore  generale  e'  scelto  tra i dirigenti
          generali dell'Istituto ovvero tra esperti delle  discipline
          attinenti ai compiti dell'Istituto stesso ed e nominato con
          decreto   del  Presidente  della  Repubblica  promosso  dal
          Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta
          del consiglio di amministrazione, per un periodo di  cinque
          anni rinnovabile.
             4.  Il  trattamento  economico  del direttore generale e
          determinato con decreto del Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
          su proposta del consiglio di amministrazione dell'Istituto.
             5.  In  caso  di  assenza o di impedimento, il direttore
          generale e sostituito dal dirigente generale che esplica le
          funzioni di  vicario,  che  ne  assume  tutte  le  funzioni
          comprese  quelle  delegate,  salvo  diversa  determinazione
          dell'organo delegante.
             6.  In  caso  di  vacanza  dell'ufficio   di   direttore
          generale,   il   presidente   convoca   il   consiglio   di
          amministrazione entro il termine di trenta  giorni  per  la
          proposta   di   competenza.  Fino  alla  nomina  del  nuovo
          direttore generale, le funzioni sono assunte dal  dirigente
          generale che esplica le funzioni di vicario".
             -  Il  comma  2  del  citato art. 12 della legge 9 marzo
          1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della
          previdenza   sociale   e   dell'Istituto   nazionale    per
          l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro) cosi'
          prosegue:
             "Al   direttore   generale   si   applicano   le   norme
          sull'incompatibilita', nonche' quelle sul limite massimo di
          eta'  per  la  permanenza  in  servizio  stabilite  per  il
          personale dell'Istituto".
             -  L'art.  48  della  citata  legge 9 marzo 1989, n. 88,
          cosi' recita:
             "Art. 48 (Sospensione della esecuzione  delle  decisioni
          adottate  dai  comitati). - 1. L'esecuzione delle decisioni
          adottate dai comitati di cui al primo comma, numeri 3 e  4,
          dell'art.  1 del decreto del Presidente della Repubblica 30
          aprile 1970, n. 639,  come  sostituito  dall'art.  2  della
          presente  legge, sui ricorsi di loro competenza puo' essere
          sospesa da parte del direttore generale dell'Istituto,  ove
          si  evidenzino profili di illeggittimita'. Il provvedimento
          di sospensione deve essere adottato nel termine  di  cinque
          giorni  ed essere sottoposto, con l'indicazione della norma
          che si ritiene violata, al consiglio di amministrazione, il
          quale entro novanta  giorni  decide  o  l'esecuzione  della
          decisione  o il suo annullamento. Trascorso tale termine la
          decisione diviene esecutiva".
             -  L'art.  2403  e  seguenti  del  codice  civile  cosi'
          recitano:
             "Art.   2403  (Doveri  del  collegio  sindacale).  -  Il
          collegio sindacale deve controllare l'amministrazione della
          societa', vigilare sull'osservanza della legge e  dell'atto
          costitutivo   ed   accertare   la   regolare  tenuta  della
          contabilita' sociale, la corrispondenza del bilancio e  del
          conto  dei  profitti  e  delle  perdite alle risultanze dei
          libri e delle scritture  contabili,  e  l'osservanza  delle
          norme  stabilite  dall'art.  2425  per  la  valutazione del
          patrimonio sociale.
             Il collegio sindacale  deve  altresi'  accertare  almeno
          ogni  trimestre  la  consistenza di cassa e l'esistenza dei
          valori e dei titoli di proprieta' sociale o ricevuti  dalla
          societa' in pegno, cauzione o custodia.
             I  sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche
          individualmente, ad atti d'ispezione e di controllo.
             Il collegio sindacale puo' chiedere agli  amministratori
          notizie   sull'andamento  delle  operazioni  sociali  o  su
          determinati affari.
             Degli accertamenti  eseguiti  deve  farsi  constare  nel
          libro indicato nel n. 5 dell'art. 2421".
             "Art. 2404 (Riunioni e deliberazioni del collegio). - Il
          collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.
             Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa
          durante  un  esercizio  sociale a due riunioni del collegio
          decade dall'ufficio.
             Delle riunioni  del  collegio  deve  redigersi  processo
          verbale,  che viene trascritto nel libro previsto dal n. 5)
          dell'art. 2421 e sottoscritto dagli intervenuti.
             Le deliberazioni del collegio  sindacale  devono  essere
          prese  a  maggioranza  assoluta. Il sindaco dissenziente ha
          diritto di fare iscrivere a verbale i  motivi  del  proprio
          dissenso".
             "Art.  2405  (Intervento  alle adunanze del consiglio di
          amministrazione e  alle  assemblee).  -  I  sindaci  devono
          assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione ed
          alle  assemblee  e  possono  assistere  alle  riunioni  del
          comitato esecutivo.
             I  sindaci,  che non assistono senza giustificato motivo
          alle assemblee o,  durante  un  esercizio  sociale,  a  due
          adunanze    del   consiglio   d'amministrazione,   decadono
          dall'ufficio".
             "Art.  2406  (Omissioni  degli  amministratori).  -   Il
          collegio  sindacale  deve convocare l'assemblea ed eseguire
          le  pubblicazioni  prescritte  dalla  legge  in   caso   di
          omissioni da parte degli amministratori".
             "Art.   2407   (Responsabilita').  -  I  sindaci  devono
          adempiere i loro doveri con diligenza del mandatario,  sono
          responsabili della verita' delle loro attestazioni e devono
          conservare  il  segreto  sui  fatti  e sui documenti di cui
          hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
             Essi   sono   responsabili    solidalmente    con    gli
          amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando
          il  danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato
          in conformita' degli obblighi della loro carica.
             L'azione di responsabilita' contro i sindaci e' regolata
          dalle disposizioni degli articoli 2393 e 2394".
             "Art. 2408 (Denunzia  al  collegio  sindacale).  -  Ogni
          socio  puo'  denunziare  i fatti che ritiene censurabili al
          collegio  sindacale,  il  quale  deve  tener  conto   della
          denunzia nella relazione all'assemblea.
             Se  la denunzia e' fatta da tanti soci che rappresentino
          un ventesimo del capitale sociale,  il  collegio  sindacale
          deve   indagare   senza  ritardo  sui  fatti  denunziati  e
          presentare  le  sue  conclusioni  ed   eventuali   proposte
          all'assemblea,  convocando immediatamente la medesima se la
          denunzia appare fondata  e  vi  e'  urgente  necessita'  di
          provvedere".
             "Art.  2409  (Denunzia al tribunale). - Se vi e' fondato
          sospetto di gravi irregolarita' nell'adempimento dei doveri
          degli  amministratori   e   dei   sindaci,   i   soci   che
          rappresentano   il  decimo  del  capitale  sociale  possono
          denunziare i fatti al tribunale.
             Il  tribunale,  sentiti  in  camera  di  consiglio   gli
          amministratori  e  i  sindaci,  puo'  ordinare  l'ispezione
          dell'amministrazione  della  societa'  a  spese  dei   soci
          richiedenti,  subordinandola, se del caso, alla prestazione
          di una cauzione.
             Se le irregolarita' denuziate sussistono,  il  tribunale
          puo'  disporre  gli  opportuni  provvedimenti  cautelari  e
          convocare l'assemblea per le conseguenti deliberazioni. Nei
          casi piu' gravi  puo'  revocare  gli  amministratori  ed  i
          sindaci   e   nominare   un   amministratore   giudiziario,
          determinandone i poteri e la durata.
             L'amministratore giudiziario puo' proporre  l'azione  di
          responsabilita' contro gli amministratori e i sindaci.
             Prima  della  scadenza del suo incarico l'amministratore
          giudiziario convoca e presiede l'assemblea  per  la  nomina
          dei  nuovi  amministratori e sindaci o per proporre, se del
          caso, la messa in liquidazione della societa'.
             I  provvedimenti  previsti  da  questo  articolo possono
          essere adottati anche su richiesta del pubblico  ministero,
          e  in  questo  caso  le spese per l'ispezione sono a carico
          della societa'".
             - I commi 7 e 8 dell'art. 10 della citata legge 9  marzo
          1989, n.  88, cosi' recitano:
             "7.  Il  colleggio  dei sindaci e costituito con decreto
          del Ministro del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  di
          concerto con il Ministro del tesoro.
             8. Il presidente del collegio e nominato con decreto del
          Presidente  del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro
          del lavoro e della previdenza sociale  e  il  Ministro  del
          tesoro.   Con   lo   stesso  decreto  e  designato,  tra  i
          rappresentanti del Ministero del tesoro, il vice presidente
          del collegio".
             - L'art. 2, comma 1, della citata legge 9 marzo 1989, n.
          88, nel sostituire il primo comma dell'art. 1 del D.P.R. 30
          aprile 1970, n.   639, indica, al punto  4),  quali  organi
          dell'INPS,  i comitati amministratori delle gestioni, fondi
          e casse".
             - L'art. 38 della ripetuta legge 9 marzo  1989,  n.  88,
          cosi' recita:
             "Art. 38 (Composizione del comitato amministratore della
          gestione  degli interventi assistenziali e di sostegno alle
          gestioni previdenziali). - 1. Alla  gestione  istituita  ai
          sensi  dell'art. 37 sovraintende un comitato amministratore
          presieduto   dal   presidente   dell'Istituto   o   da   un
          vicepresidente  dallo stesso delegato e composto, oltre che
          dal presidente, dai rappresentanti ministeriali in seno  al
          consiglio   di   amministrazione  integrati  da  due  altri
          funzionari dello Stato in rappresentanza,  rispettivamente,
          del  Ministero  del  lavoro  della previdenza sociale e del
          Ministero  del  tesoro,  e  dai  presidenti  dei   comitati
          amministratori di cui ai precedenti articoli 22, 25, 29, 32
          e  35,  o  da  membri  dei  predetti  comitati delegati dai
          rispettivi presidenti.
             2. In caso di assenza o impedimento del  presidente,  le
          funzioni  vicarie  sono  assunte  dal  membro  del comitato
          delegato dal presidente stesso".