Art. 3. Ordinamento degli enti 1. L'ordinamento degli enti pubblici di cui al presente decreto e' determinato dai regolamenti previsti dal comma 2 dell'art. 1 in conformita' ai seguenti criteri di carattere generale. 2. Sono organi degli enti: a) il presidente; b) il consiglio di amministrazione; c) il consiglio di indirizzo e vigilanza; d) il collegio dei sindaci; e) il direttore generale. 3. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto; convoca e presiede il consiglio di amministrazione; puo' assistere alle sedute del consiglio di indirizzo e vigilanza. Il presidente e' nominato ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la procedura di cui all'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la deliberazione del Consiglio dei Ministri e' adottata su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. 4. Il consiglio di indirizzo e vigilanza individua le linee di indirizzo generale dell'ente; elegge, tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti, il proprio presidente; nell'ambito della programmazione generale determina gli obiettivi strategici pluriennali e approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, nonche' i piani pluriennali e i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento predisposti dal consiglio di amministrazione, verificandone i risultati; approva il proprio regolamento interno; approva, su proposta del consiglio di amministrazione, le direttive di carattere generale relative all'attivita' istituzionale dell'ente. Il consiglio dell'INPS, dell'INAIL e dell'INPDAP e' composto da ventiquattro membri dei quali la meta' in rappresentanza delle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale e la restante meta' ripartita tra le organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro, e, relativamente all'INPS e all'INAIL, dei lavoratori autonomi, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di rappresentativita' e degli interessi cui le funzioni istituzionali di ciascun ente corrispondono. Il consiglio dell'IPSEMA e' composto da dodici membri scelti secondo i criteri predetti. 5. Il consiglio di amministrazione predispone i piani pluriennali, i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; approva i piani annuali nell'ambito della programmazione; delibera i piani d'impiego dei fondi disponibili e gli atti individuati nel regolamento interno di organizzazione e funzionamento; delibera il regolamento organico del personale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, nonche' l'ordinamento dei servizi, la dotazione organica e i regolamenti concernenti l'amministrazione e la contabilita', e i regolamenti di cui all'art. 10 della legge 29 febbraio 1988, n. 48; trasmette trimestralmente al consiglio di indirizzo e vigilanza una relazione sull'attivita' svolta con particolare riferimento al processo produttivo ed al profilo finanziario, nonche' qualsiasi altra relazione che venga richiesta dal consiglio di indirizzo e vigilanza. Il consiglio esercita inoltre ogni altra funzione che non sia compresa nella sfera di competenza degli altri organi dell'ente. Il consiglio e' composto dal presidente dell'Istituto, che lo presiede, e da sei esperti per l'INPS, l'INAIL e l'INPDAP e quattro esperti per l'IPSEMA, dei quali due per l'INPS, l'INAIL e l'INPDAP e uno per l'IPSEMA scelti tra dirigenti della pubblica amministrazione, da porre in posizione di fuori ruolo secondo le disposizioni dei vigenti ordinamenti di appartenenza. I componenti del consiglio sono scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza e professionalita' e di indiscussa moralita' ed indipendenza. Il possesso dei requisiti e' comprovato da apposito curriculum da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La carica di consigliere di amministrazione e' incompatibile con quella di componente del consiglio di vigilanza. 6. Il direttore generale, nominato su proposta del consiglio di amministrazione, con le procedure di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, cosi' come modificato dall'art. 12 della legge 9 marzo 1989, n. 88, partecipa, con voto consultivo, alle sedute del consiglio di amministrazione e puo' assistere a quelle del consiglio di vigilanza; ha la responsabilita' dell'attivita' diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi; sovraintende al personale e all'organizzazione dei servizi, assicurandone l'unita' operativa e di indirizzo tecnico- amministrativo; esercita i poteri di cui agli articoli 12 e 48 della legge 9 marzo 1989, n. 88. 7. Il collegio dei sindaci, che esercita le funzioni di cui all'art. 2403 e seguenti del codice civile, e' composto: a) per l'INPS e l'INAIL da sette membri di cui quattro in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e tre in rappresentanza del Ministero del tesoro; b) per l'INPDAP da sette membri di cui tre in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e quattro in rappresentanza del Ministero del tesoro; c) per l'IPSEMA da cinque membri di cui tre in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e due in rappresentanza del Ministero del tesoro. Uno dei rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale svolge le funzioni di presidente. I rappresentanti delle Amministrazioni pubbliche, di qualifica non inferiore a dirigente generale, sono collocati fuori ruolo secondo le disposizioni dei vigenti ordinamenti di appartenenza. Per ciascuno dei componenti e' nominato un membro supplente. 8. Il consiglio di indirizzo e vigilanza e nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, suIla base di designazioni delle confederazioni e delle organizzazioni di cui al comma 4; il consiglio di amministrazione e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro della funzione pubblica. La nomina del collegio dei sindaci e' disciplinata dall'art. 10, commi 7 e 8, della legge 9 marzo 1989, n. 88. 9. Gli organi di cui al comma 2, con esclusione di quello di cui alla lettera e), durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. I membri degli organi collegiali cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio, ancorche' siano stati nominati nel corso di esso in sostituzione di altri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti. 10. Per l'INPS continuano ad operare i comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui all'art. 2, comma 1, punto 4), della legge 9 marzo 1989, n. 88. Il comitato di cui all'art. 38 della predetta legge e' composto, oltre che dal presidente dell'Istituto, che lo presiede, dai componenti del consiglio di amministrazione scelti tra i dirigenti della pubblica amministrazione, integrati da due altri funzionari dello Stato, in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro.
Note all'art. 3: - La legge 24 gennaio 1978, n. 14, reca: "Norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici". - L'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) cosi' recita: "Art. 3 (Nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di competenza dell'amministrazione statale). - 1. Le nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di carattere nazionale, di competenza dell'amministrazione statale, fatta eccezione per le nomine relative agli enti pubblici creditizi, sono effettuate con decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata su proposta del Ministro competente. 2. Resta ferma la vigente disciplina in ordine all'acquisizione del parere delle competenti commissioni parlamentari". - Il testo dell'art. 10 del D.L. 30 dicembre 1987, n. 536, (Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme in materia di organizzazione dell'INPS), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, e' il seguente: "Art. 10. - 1. Le disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano, per le gestioni amministrate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'organizzazione e le procedure relative all'accertamento, riscossione e accreditamento della contribuzione e dei premi e alla liquidazione ed erogazione delle prestazioni nonche' l'organizzazione interna degli uffici, restano in vigore fino all'approvazione delle delibere di cui al comma 2. 2. Le modifiche alla disciplina delle materie di cui al comma 1, ad esclusione dei diritti soggettivi, e ferma restando la disciplina di cui all'art. 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72, sono adottate con delibere dei consigli di amministrazione degli istituti assunte con la maggioranza assoluta dei componenti in carica. Le delibere entrano in vigore dopo la loro approvazione da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, da adottarsi nel termine di sessanta giorni dalla data del loro ricevimento". - L'art. 8 del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, cosi' come sostituito dall'art. 12, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88, e' il seguente: "Art. 8. - 1. Il direttore generale dell'INPS: sovraintende all'organizzazione, all'attivita' e al personale dell'Istituto, assicurandone l'unita' operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo, nel rispetto dei criteri generali e delle direttive stabilite dal consiglio di amministrazione; partecipa con voto consultivo alle sedute del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo e dei comitati amministratori delle gestioni, fondi o casse con facolta' di iniziativa e proposta e dispone l'esecuzione delle deliberazioni dagli stessi adottate. 2. Il direttore generale formula proposte in materia di ristrutturazione operativa dell'Istituto, consistenza degli organici e promozione dei dirigenti ed esercita ogni altro potere attribuitogli dal presidente, dal consiglio di amministrazione, dal comitato esecutivo o dai comitati di gestione, speciali o di vigilanza. 3. Il direttore generale e' scelto tra i dirigenti generali dell'Istituto ovvero tra esperti delle discipline attinenti ai compiti dell'Istituto stesso ed e nominato con decreto del Presidente della Repubblica promosso dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del consiglio di amministrazione, per un periodo di cinque anni rinnovabile. 4. Il trattamento economico del direttore generale e determinato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta del consiglio di amministrazione dell'Istituto. 5. In caso di assenza o di impedimento, il direttore generale e sostituito dal dirigente generale che esplica le funzioni di vicario, che ne assume tutte le funzioni comprese quelle delegate, salvo diversa determinazione dell'organo delegante. 6. In caso di vacanza dell'ufficio di direttore generale, il presidente convoca il consiglio di amministrazione entro il termine di trenta giorni per la proposta di competenza. Fino alla nomina del nuovo direttore generale, le funzioni sono assunte dal dirigente generale che esplica le funzioni di vicario". - Il comma 2 del citato art. 12 della legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) cosi' prosegue: "Al direttore generale si applicano le norme sull'incompatibilita', nonche' quelle sul limite massimo di eta' per la permanenza in servizio stabilite per il personale dell'Istituto". - L'art. 48 della citata legge 9 marzo 1989, n. 88, cosi' recita: "Art. 48 (Sospensione della esecuzione delle decisioni adottate dai comitati). - 1. L'esecuzione delle decisioni adottate dai comitati di cui al primo comma, numeri 3 e 4, dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dall'art. 2 della presente legge, sui ricorsi di loro competenza puo' essere sospesa da parte del direttore generale dell'Istituto, ove si evidenzino profili di illeggittimita'. Il provvedimento di sospensione deve essere adottato nel termine di cinque giorni ed essere sottoposto, con l'indicazione della norma che si ritiene violata, al consiglio di amministrazione, il quale entro novanta giorni decide o l'esecuzione della decisione o il suo annullamento. Trascorso tale termine la decisione diviene esecutiva". - L'art. 2403 e seguenti del codice civile cosi' recitano: "Art. 2403 (Doveri del collegio sindacale). - Il collegio sindacale deve controllare l'amministrazione della societa', vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilita' sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, e l'osservanza delle norme stabilite dall'art. 2425 per la valutazione del patrimonio sociale. Il collegio sindacale deve altresi' accertare almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprieta' sociale o ricevuti dalla societa' in pegno, cauzione o custodia. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti d'ispezione e di controllo. Il collegio sindacale puo' chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nel libro indicato nel n. 5 dell'art. 2421". "Art. 2404 (Riunioni e deliberazioni del collegio). - Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre. Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio sociale a due riunioni del collegio decade dall'ufficio. Delle riunioni del collegio deve redigersi processo verbale, che viene trascritto nel libro previsto dal n. 5) dell'art. 2421 e sottoscritto dagli intervenuti. Le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso". "Art. 2405 (Intervento alle adunanze del consiglio di amministrazione e alle assemblee). - I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione ed alle assemblee e possono assistere alle riunioni del comitato esecutivo. I sindaci, che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze del consiglio d'amministrazione, decadono dall'ufficio". "Art. 2406 (Omissioni degli amministratori). - Il collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissioni da parte degli amministratori". "Art. 2407 (Responsabilita'). - I sindaci devono adempiere i loro doveri con diligenza del mandatario, sono responsabili della verita' delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio. Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformita' degli obblighi della loro carica. L'azione di responsabilita' contro i sindaci e' regolata dalle disposizioni degli articoli 2393 e 2394". "Art. 2408 (Denunzia al collegio sindacale). - Ogni socio puo' denunziare i fatti che ritiene censurabili al collegio sindacale, il quale deve tener conto della denunzia nella relazione all'assemblea. Se la denunzia e' fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale, il collegio sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunziati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea, convocando immediatamente la medesima se la denunzia appare fondata e vi e' urgente necessita' di provvedere". "Art. 2409 (Denunzia al tribunale). - Se vi e' fondato sospetto di gravi irregolarita' nell'adempimento dei doveri degli amministratori e dei sindaci, i soci che rappresentano il decimo del capitale sociale possono denunziare i fatti al tribunale. Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli amministratori e i sindaci, puo' ordinare l'ispezione dell'amministrazione della societa' a spese dei soci richiedenti, subordinandola, se del caso, alla prestazione di una cauzione. Se le irregolarita' denuziate sussistono, il tribunale puo' disporre gli opportuni provvedimenti cautelari e convocare l'assemblea per le conseguenti deliberazioni. Nei casi piu' gravi puo' revocare gli amministratori ed i sindaci e nominare un amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la durata. L'amministratore giudiziario puo' proporre l'azione di responsabilita' contro gli amministratori e i sindaci. Prima della scadenza del suo incarico l'amministratore giudiziario convoca e presiede l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori e sindaci o per proporre, se del caso, la messa in liquidazione della societa'. I provvedimenti previsti da questo articolo possono essere adottati anche su richiesta del pubblico ministero, e in questo caso le spese per l'ispezione sono a carico della societa'". - I commi 7 e 8 dell'art. 10 della citata legge 9 marzo 1989, n. 88, cosi' recitano: "7. Il colleggio dei sindaci e costituito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro. 8. Il presidente del collegio e nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro del tesoro. Con lo stesso decreto e designato, tra i rappresentanti del Ministero del tesoro, il vice presidente del collegio". - L'art. 2, comma 1, della citata legge 9 marzo 1989, n. 88, nel sostituire il primo comma dell'art. 1 del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, indica, al punto 4), quali organi dell'INPS, i comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse". - L'art. 38 della ripetuta legge 9 marzo 1989, n. 88, cosi' recita: "Art. 38 (Composizione del comitato amministratore della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali). - 1. Alla gestione istituita ai sensi dell'art. 37 sovraintende un comitato amministratore presieduto dal presidente dell'Istituto o da un vicepresidente dallo stesso delegato e composto, oltre che dal presidente, dai rappresentanti ministeriali in seno al consiglio di amministrazione integrati da due altri funzionari dello Stato in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro della previdenza sociale e del Ministero del tesoro, e dai presidenti dei comitati amministratori di cui ai precedenti articoli 22, 25, 29, 32 e 35, o da membri dei predetti comitati delegati dai rispettivi presidenti. 2. In caso di assenza o impedimento del presidente, le funzioni vicarie sono assunte dal membro del comitato delegato dal presidente stesso".