Art. 4. 
                       Istituzione dell'INPDAP 
  1. E' istituito l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti
dell'amministrazione pubblica (INPDAP), ente di diritto pubblico  con
sede in Roma, soggetto alla vigilanza  del  Ministero  del  lavoro  e
della previdenza  sociale  e  del  Ministero  del  tesoro.  L'INPDAP,
secondo criteri  di  economicita'  ed  imprenditorialita',  svolge  i
compiti che le vigenti disposizioni attribuiscono all'omonimo ente  e
le altre funzioni di cui al presente titolo. 
  2. L'Istituto svolge i compiti che le disposizioni  vigenti  al  18
febbraio  1993  affidavano  all'Ente  nazionale   di   previdenza   e
assistenza per i dipendenti statali (ENPAS),  all'Istituto  nazionale
per l'assistenza ai dipendenti degli enti locali  (INADEL),  all'Ente
nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto  pubblico
(ENPDEDP), alla Cassa per le pensioni per  i  dipendenti  degli  enti
locali, alla Cassa per le pensioni agli  insegnanti  di  asilo  e  di
scuole elementari parificate, alla Cassa per le pensioni ai  sanitari
e  alla  Cassa  per  le  pensioni  agli  ufficiali  giudiziari  e  ai
coadiutori, amministrate dalla Direzione generale degli  istituti  di
previdenza del Ministero del tesoro. 
  3. E' confermata la soppressione, con effetto dal 18 febbraio 1993,
degli enti, dell'istituto, delle casse  e  della  direzione  generale
indicati al comma 2. Con effetto da tale data l'INPDAP  succede  agli
enti soppressi nei  rapporti  attivi  e  passivi  ad  essi  inerenti,
nonche' nella titolarita' dei rispettivi patrimoni ciascuno dei quali
costituisce, ad ogni effetto,  un  patrimonio  separato,  oggetto  di
altrettante  gestioni  economico-finanziarie  autonome,   nell'ambito
della  gestione  complessiva  dell'Istituto,  al  fine  di  garantire
l'equilibrio  tecnico-finanziario  delle  stesse.  Sono  istituiti  i
comitati di vigilanza delle  gestioni  autonome  con  il  compito  di
predisporre, sulla base degli indirizzi del consiglio di indirizzo  e
vigilanza, il bilancio preventivo  ed  il  conto  consuntivo  annuali
delle  gestioni  stesse;  proporre  le  iniziative   necessarie   per
garantire  l'equilibrio  finanziario  della  gestione;  decidere  sui
ricorsi proposti dagli interessati, secondo le rispettive discipline. 
Alla composizione di tali organi si provvede con il  decreto  di  cui
all'art. 1, comma 2, secondo criteri che tengano conto delle esigenze
di rappresentativita' e degli interessi cui le  funzioni  di  ciascun
comitato corrispondono. 
  4. Al fine di consentire all'INPDAP  di  provvedere  all'erogazione
del trattamento pensionistico per i dipendenti dello Stato attraverso
una apposita gestione  separata,  con  provvedimento  di  legge  sono
stabiliti i termini di decorrenza, le aliquote e le modalita' con cui
le amministrazioni statali  versano  all'Istituto  le  corrispondenti
contribuzioni per ciascun dipendente. 
  5. Previa  armonizzazione  degli  ordinamenti  pensionistici  delle
forme  di  previdenza  esclusive  con  il  regime  dell'assicurazione
generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, sara' disciplinata
con  successivo  provvedimento  di  legge  l'assunzione,   da   parte
dell'INPDAP, dei compiti di erogazione dei trattamenti  pensionistici
e di fine rapporto comunque  spettanti  ai  dipendenti  dello  Stato,
mediante l'istituzione di apposite gestioni autonome.