Art. 5. 
                       Ordinamento dell'INPDAP 
  1. L'INPDAP e' iscritto nella categoria I  della  tabella  allegata
alla legge 20 marzo 1975, n. 70,  ed  e'  inserito  nella  tabella  B
allegata  alla  legge  29  ottobre  1984,  n.   720,   e   successive
modificazioni ed integrazioni. Ad esso si applicano le  disposizioni,
oltre che della legge 20 marzo 1975, n. 70, della legge 9 marzo 1989,
n. 88, e dall'art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni ed integrazioni. 
  2. La Corte dei conti  esercita  il  controllo  continuativo  sulla
gestione dell'Istituto con le modalita' previste dall'art.  12  della
legge 21  marzo  1958,  n.  259,  e  riferisce  al  Parlamento  sulla
efficienza   economica   e    finanziaria    dell'attivita'    svolta
nell'esercizio  esaminato.  Il  magistrato  della  Corte  dei   conti
delegato al controllo dell'Istituto e' collocato fuori ruolo  secondo
le vigenti disposizioni dell'ordinamento di appartenenza. 
  3.  L'INPDAP  e'  organizzato  su  base   territoriale   attraverso
strutture periferiche, utilizzando a tal fine, prioritariamente,  gli
uffici degli enti in esso confluiti. In attesa  della  istituzione  e
della  piena  operativita'  di  tali  strutture,  le  amministrazioni
pubbliche centrali e periferiche continuano ad espletare le attivita'
connesse  ai  compiti  istituzionali   degli   enti,   delle   casse,
dell'istituto e della direzione generale di cui all'art. 4, comma  2.
A  tale  scopo  l'Istituto  puo'  stipulare   apposite   convenzioni,
sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti, per  regolare  i
rapporti finanziari per l'esercizio di tale attivita'. L'lNPDAP  puo'
attuare progetti finalizzati alla riduzione dei tempi di liquidazione
delle prestazioni, volti al recupero  dell'arretrato  delle  gestioni
autonome degli  istituti  di  previdenza,  destinando  a  tale  scopo
appositi stanziamenti in bilancio. 
  4. La dotazione  organica  provvisoria  dell'INPDAP  e'  costituita
dalla somma dei posti in organico degli enti e degli  altri  soggetti
soppressi nonche' delle unita' di personale in servizio alla data del
18 febbraio 1993 presso le casse della soppressa  Direzione  generale
degli istituti di previdenza. 
 
          Note all'art. 5:
             - Per la tabella allegata alla legge 20 marzo  1975,  n.
          70, vedasi in nota all'art. 2.
             - Per la tabella allegata alla legge 29 ottobre 1984, n.
          720, vedasi in nota all'art. 2.
             - Per il titolo della citata legge 20 marzo 1975, n. 70,
          si veda in nota all'art. 2.
             - Per il titolo della legge 9 marzo 1989, n. 88, si veda
          in nota all'art. 3.
             -  L'art.  25 della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma
          di alcune norme di contabilita'  generale  dello  Stato  in
          materia di bilancio), cosi' recita:
             "Art.   25   (Normalizzazione   dei   conti  degli  enti
          pubblici). - Ai comuni, alle province e  relative  aziende,
          nonche'  a  tutti  gli enti pubblici non economici compresi
          nella tabella A allegata  alla  presente  legge,  a  quelli
          determinati   ai   sensi  dell'ultimo  comma  del  presente
          articolo, agli enti ospedalieri, sino all'attuazione  delle
          apposite  norme contenute nella legge di riforma sanitaria,
          alle aziende autonome dello Stato, agli  enti  portuali  ed
          all'ENEL,  e'  fatto obbligo, entro un anno dall'entrata in
          vigore della presente legge, di adeguare il  sistema  della
          contabilita'  ed  i  relativi  bilanci  a quello annuale di
          competenza  e  di  cassa  dello  Stato,  provvedendo   alla
          esposizione  della  spesa  sulla base della classificazione
          economica e funzionale ed evidenziando, per l'entrata,  gli
          introiti  in  relazione  alla  provenienza degli stessi, al
          fine  di  consentire  il  consolidamento  delle  operazioni
          interessanti il settore pubblico.
             La  predetta  tabella  A  potra'  essere  modificata con
          decreti del  presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
          proposta del Ministro del tesoro e di quello del bilancio e
          della programmazione economica.
             Per  l'ENEL  e le aziende di servizi che dipendono dagli
          enti territoriali, l'obbligo  di  cui  al  primo  comma  si
          riferisce  solo  alle  previsioni e ai consuntivi di cassa,
          restando ferme per questi enti le disposizioni che regolano
          la tenuta della contabilita'.
             Gli enti territoriali presentano  in  allegato  ai  loro
          bilanci  i conti consuntivi delle aziende di servizi che da
          loro  dipendono,  secondo  uno  schema  tipo  definito  dal
          Ministro del tesoro, sentite le associazioni delle aziende.
             Ai  fini  della formulazione dei conti pluriennali della
          finanza pubblica, e' fatto obbligo  agli  enti  di  cui  al
          presente   articolo  di  fornire  al  Ministro  del  tesoro
          informazioni sui prevedibili flussi delle entrate  e  delle
          spese  per  gli  anni considerati nel bilancio pluriennale,
          ove  questi  non  risultino  gia'  dai  conti  pluriennali,
          prescritti da specifiche disposizioni legislative.
             Entro  tre  mesi  dall'entrata  in vigore della presente
          legge,  il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,   su
          proposta del Ministro del tesoro e di quello del bilancio e
          della   programmazione   economica,  con  proprio  decreto,
          determina gli enti  pubblici  non  economici  ai  quali  si
          applicano le disposizioni del presente articolo".
             -  L'art.  12  della legge 21 marzo 1958, n. 259 (per il
          titolo si veda in nota all'art. 2), cosi' recita:
             "Art. 12. - Il controllo previsto  dall'art.  100  della
          Costituzione sulla gestione finanziaria degli enti pubblici
          ai  quali  l'amministrazione  dello  Stato  o  una  azienda
          autonoma statale contribuisca con apporto al patrimonio  in
          capitale  o  servizi  o beni ovvero mediante concessione di
          garanzia finanziaria,  e'  esercitato,  anziche'  nei  modi
          previsti dagli articoli 5 e 6, da un magistrato della Corte
          dei  conti, nominato dal Presidente della Corte stessa, che
          assiste alle sedute degli organi di  amministrazione  e  di
          revisione".