Art. 6. 
                        Personale dell'INPDAP 
  1. Il personale in servizio alla data del 18 febbraio  1993  presso
gli enti soppressi di cui  al  comma  2  dell'art.  4  e'  trasferito
all'INPDAP e conserva il trattamento giuridico ed  economico  vigente
presso l'ente, l'istituto o la cassa di provenienza, fino  alla  data
di approvazione  del  regolamento  del  personale  e  della  relativa
dotazione organica. 
  2. Il personale in servizio presso la soppressa Direzione  generale
degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro nonche'  quello
dei  ruoli  della  ragioneria  generale  dello  Stato   in   servizio
continuativo presso la ragioneria centrale  istituita  con  l'art.  5
della legge 16 agosto 1962, n. 1291, e' trasferito  all'INPDAP.  Esso
puo' optare, entro sessanta giorni dalla  data  di  approvazione  del
regolamento del personale e della  relativa  dotazione  organica,  di
rientrare nei ruoli del Ministero del tesoro. I  trasferimenti  e  le
opzioni  non   determinano   modifiche   alle   dotazioni   organiche
complessive della Ragioneria generale dello Stato. Il personale, fino
all'inquadramento di cui al comma 3, conserva il regime di previdenza
vigente presso l'Amministrazione  di  provenienza  e  il  trattamento
giuridico ed economico di provenienza. Successivamente,  allo  stesso
e' attribuito un assegno personale, pensionabile e riassorbibile  con
qualsiasi futuro miglioramento, pari alla differenza tra il  predetto
trattamento economico e quello spettante in  qualita'  di  dipendente
dell'Istituto, ove il trattamento economico  di  provenienza  risulti
superiore. 
  3.  All'inquadramento  del  personale  trasferito   all'INPDAP   si
provvede  in  conformita'  di  apposite  tabelle   di   equiparazione
deliberate  dall'organo   di   amministrazione   ed   approvate   dal
Dipartimento della funzione pubblica  e  dal  Ministero  del  tesoro,
entro novanta giorni  dalla  data  di  approvazione  della  dotazione
organica. 
All'eventuale personale in eccedenza si applicano le norme in materia
di mobilita'. 
  4. Il personale di cui al comma 1 e' iscritto  per  il  trattamento
pensionistico, a decorrere dal  1  gennaio  1994,  all'INPDAP,  fermo
restando per il personale in servizio alla stessa data il diritto  di
optare, entro i sei mesi successivi alla data di  entrata  in  vigore
del presente decreto legislativo, per il mantenimento del trattamento
in vigore presso le rispettive amministrazioni  di  appartenenza.  Il
personale di cui al comma 2 puo' optare per l'iscrizione, ai fini del
trattamento pensionistico, all'lNPDAP, entro sei mesi dalla  data  di
approvazione del regolamento del personale e della relativa dotazione
organica. Per l'eventuale ricongiunzione dei periodi di  servizio  ai
fini del trattamento di pensione si applicano le disposizioni di  cui
alla legge 22 giugno 1954, n. 523. 
  5. Al personale dell'INPDAP compete,  a  decorrere  dal  1  gennaio
1994, l'indennita' di anzianita' di cui all'art. 13  della  legge  20
marzo 1975, n. 70, e alla legge 29 gennaio 1994, n. 87,  considerando
la complessiva anzianita'  di  servizio  maturata  presso  l'ente  di
provenienza. Le amministrazioni e/o gli enti ai  quali  il  personale
era iscritto verseranno  all'INPDAP  entro  centoventi  giorni  dalla
predetta data le  indennita'  e/o  i  trattamenti  di  fine  servizio
comunque denominati e costituiti, maturati da ciascun  dipendente  al
31 dicembre 1993. L'INPDAP provvedera' a determinare in via  teorica,
in relazione alla posizione giuridica ed economica del personale alla
predetta data, l'importo dell'indennita' di anzianita' corrispondendo
al personale interessato, entro  centoventi  giorni  dalla  data  del
versamento,  l'eventuale  eccedenza   rispetto   all'intero   importo
versato. 
  6. A decorrere dal 18 febbraio  1993  all'lNPDAP  si  applicano  le
disposizioni della legge 20 marzo 1975, n. 70, della legge 23 ottobre
1992, n. 421, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e della
legge 9 marzo 1989, n. 88. 
  7. Per le controversie pendenti alla data  del  18  febbraio  1993,
nelle quali l'INPDAP e' succeduto all'ENPAS, alle casse  amministrate
dalla Direzione generale degli istituti di previdenza  del  Ministero
del tesoro ed alla direzione generale medesima, la  rappresentanza  e
difesa in giudizio  continua  ad  essere  assicurata  dall'Avvocatura
dello Stato,  limitatamente  al  grado  di  giudizio  in  corso  alla
predetta data. Resta  salva  la  possibilita'  di  definire  apposite
convenzioni con l'Avvocatura generale dello Stato per  la  disciplina
della materia legale. 
 
          Note all'art. 6:
             - L'art. 5 della legge 16 agosto 1962,  n.  1291  (Norme
          integrative   dell'ordinamento  nella  Ragioneria  generale
          dello Stato e revisione dei relativi ruoli organici), e' il
          seguente:
             "Art. 5. - La ragioneria centrale  presso  le  direzioni
          generali  della  Cassa depositi e prestiti e degli istituti
          di previdenza e' ripartita in due ragionerie  centrali  che
          assumono  rispettivamente  le  denominazioni  di ragioneria
          centrale presso la Direzione generale della Cassa  depositi
          e  prestiti  e  ragioneria  centrale  presso  la  Direzione
          generale degli istituti di previdenza, con l'attribuzione a
          ciascuna di esse dei compiti aventi riferimento ai  servizi
          delle rispettive direzioni generali".
             - La legge 22 giugno 1954, n. 523, reca: "Ricongiunzione
          ai  fini  del  trattamento di quiescenza e della buonuscita
          dei servizi resi allo Stato con quelli prestati presso  gli
          enti locali".
             -  L'art.  13  della  legge 20 marzo 1975, n. 70 (per il
          titolo si veda in nota all'art. 2), e' il seguente:
             "Art. 13 (Indennita' di anzianita').  -  All'atto  della
          cessazione  dal  servizio spetta al personale un'indennita'
          di anzianita', a totale  carico  dell'ente,  pari  a  tanti
          dodicesimi  dello stipendio annuo complessivo in godimento,
          qualunque sia il  numero  di  mensilita'  in  cui  esso  e'
          ripartito, quanti sono gli anni di servizio prestato.
             Per  servizio  prestato ai fini del presente articolo si
          intende quello effettivamente prestato  senza  interruzione
          presso  l'ente  di  appartenenza,  nonche' i periodi la cui
          valutazione ai fini stessi e' ammessa esplicitamente  dalle
          leggi  vigenti, nonche' i periodi di cui il regolamento del
          singolo ente  ammetta  il  riscatto  a  carico  totale  del
          dipendente.
             La  disposizione  di cui al primo comma si applica anche
          al personale a contratto e, proporzionalmente  alla  durata
          del  servizio,  al  personale straordinario di cui all'art.
          6".
             - La legge 29 gennaio 1994, n. 87, reca: "Norme relative
          al  computo  dell'indennita'  integrativa  speciale   nella
          determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti".
             -  La  legge  23  ottobre 1992, n. 421, reca: "Delega al
          Governo per  la  razionalizzazione  e  la  revisione  delle
          discipline  in  materia di sanita', di pubblico impiego, di
          previdenza e di finanza territoriale".
             - Il testo aggiornato del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n.  29
          (Razionalizzazione         dell'organizzazione        delle
          amministrazioni pubbliche e revisione della  disciplina  in
          materia  di  pubblico  impiego,  a  norma dell'art. 2 della
          legge  23  ottobre  1992,  n.  421),  e'   pubblicato   nel
          supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  -  serie
          generale - n. 34 del 24 febbraio 1994.