Art. 6. Personale dell'INPDAP 1. Il personale in servizio alla data del 18 febbraio 1993 presso gli enti soppressi di cui al comma 2 dell'art. 4 e' trasferito all'INPDAP e conserva il trattamento giuridico ed economico vigente presso l'ente, l'istituto o la cassa di provenienza, fino alla data di approvazione del regolamento del personale e della relativa dotazione organica. 2. Il personale in servizio presso la soppressa Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro nonche' quello dei ruoli della ragioneria generale dello Stato in servizio continuativo presso la ragioneria centrale istituita con l'art. 5 della legge 16 agosto 1962, n. 1291, e' trasferito all'INPDAP. Esso puo' optare, entro sessanta giorni dalla data di approvazione del regolamento del personale e della relativa dotazione organica, di rientrare nei ruoli del Ministero del tesoro. I trasferimenti e le opzioni non determinano modifiche alle dotazioni organiche complessive della Ragioneria generale dello Stato. Il personale, fino all'inquadramento di cui al comma 3, conserva il regime di previdenza vigente presso l'Amministrazione di provenienza e il trattamento giuridico ed economico di provenienza. Successivamente, allo stesso e' attribuito un assegno personale, pensionabile e riassorbibile con qualsiasi futuro miglioramento, pari alla differenza tra il predetto trattamento economico e quello spettante in qualita' di dipendente dell'Istituto, ove il trattamento economico di provenienza risulti superiore. 3. All'inquadramento del personale trasferito all'INPDAP si provvede in conformita' di apposite tabelle di equiparazione deliberate dall'organo di amministrazione ed approvate dal Dipartimento della funzione pubblica e dal Ministero del tesoro, entro novanta giorni dalla data di approvazione della dotazione organica. All'eventuale personale in eccedenza si applicano le norme in materia di mobilita'. 4. Il personale di cui al comma 1 e' iscritto per il trattamento pensionistico, a decorrere dal 1 gennaio 1994, all'INPDAP, fermo restando per il personale in servizio alla stessa data il diritto di optare, entro i sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, per il mantenimento del trattamento in vigore presso le rispettive amministrazioni di appartenenza. Il personale di cui al comma 2 puo' optare per l'iscrizione, ai fini del trattamento pensionistico, all'lNPDAP, entro sei mesi dalla data di approvazione del regolamento del personale e della relativa dotazione organica. Per l'eventuale ricongiunzione dei periodi di servizio ai fini del trattamento di pensione si applicano le disposizioni di cui alla legge 22 giugno 1954, n. 523. 5. Al personale dell'INPDAP compete, a decorrere dal 1 gennaio 1994, l'indennita' di anzianita' di cui all'art. 13 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e alla legge 29 gennaio 1994, n. 87, considerando la complessiva anzianita' di servizio maturata presso l'ente di provenienza. Le amministrazioni e/o gli enti ai quali il personale era iscritto verseranno all'INPDAP entro centoventi giorni dalla predetta data le indennita' e/o i trattamenti di fine servizio comunque denominati e costituiti, maturati da ciascun dipendente al 31 dicembre 1993. L'INPDAP provvedera' a determinare in via teorica, in relazione alla posizione giuridica ed economica del personale alla predetta data, l'importo dell'indennita' di anzianita' corrispondendo al personale interessato, entro centoventi giorni dalla data del versamento, l'eventuale eccedenza rispetto all'intero importo versato. 6. A decorrere dal 18 febbraio 1993 all'lNPDAP si applicano le disposizioni della legge 20 marzo 1975, n. 70, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e della legge 9 marzo 1989, n. 88. 7. Per le controversie pendenti alla data del 18 febbraio 1993, nelle quali l'INPDAP e' succeduto all'ENPAS, alle casse amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro ed alla direzione generale medesima, la rappresentanza e difesa in giudizio continua ad essere assicurata dall'Avvocatura dello Stato, limitatamente al grado di giudizio in corso alla predetta data. Resta salva la possibilita' di definire apposite convenzioni con l'Avvocatura generale dello Stato per la disciplina della materia legale.
Note all'art. 6: - L'art. 5 della legge 16 agosto 1962, n. 1291 (Norme integrative dell'ordinamento nella Ragioneria generale dello Stato e revisione dei relativi ruoli organici), e' il seguente: "Art. 5. - La ragioneria centrale presso le direzioni generali della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza e' ripartita in due ragionerie centrali che assumono rispettivamente le denominazioni di ragioneria centrale presso la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e ragioneria centrale presso la Direzione generale degli istituti di previdenza, con l'attribuzione a ciascuna di esse dei compiti aventi riferimento ai servizi delle rispettive direzioni generali". - La legge 22 giugno 1954, n. 523, reca: "Ricongiunzione ai fini del trattamento di quiescenza e della buonuscita dei servizi resi allo Stato con quelli prestati presso gli enti locali". - L'art. 13 della legge 20 marzo 1975, n. 70 (per il titolo si veda in nota all'art. 2), e' il seguente: "Art. 13 (Indennita' di anzianita'). - All'atto della cessazione dal servizio spetta al personale un'indennita' di anzianita', a totale carico dell'ente, pari a tanti dodicesimi dello stipendio annuo complessivo in godimento, qualunque sia il numero di mensilita' in cui esso e' ripartito, quanti sono gli anni di servizio prestato. Per servizio prestato ai fini del presente articolo si intende quello effettivamente prestato senza interruzione presso l'ente di appartenenza, nonche' i periodi la cui valutazione ai fini stessi e' ammessa esplicitamente dalle leggi vigenti, nonche' i periodi di cui il regolamento del singolo ente ammetta il riscatto a carico totale del dipendente. La disposizione di cui al primo comma si applica anche al personale a contratto e, proporzionalmente alla durata del servizio, al personale straordinario di cui all'art. 6". - La legge 29 gennaio 1994, n. 87, reca: "Norme relative al computo dell'indennita' integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti". - La legge 23 ottobre 1992, n. 421, reca: "Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale". - Il testo aggiornato del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 34 del 24 febbraio 1994.