Art. 7. 
                      Disposizioni transitorie 
  1. In attesa della costituzione degli organi ordinari degli enti di
cui all'art. 1, comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e  della
previdenza sociale e' disposta, per ciascuno degli enti  stessi,  una
gestione commissariale. 
  2. Fino alla costituzione  dei  collegi  dei  sindaci,  secondo  le
disposizioni di cui all'art.  3,  comma  7,  per  l'INPS  e  l'INAIL,
nonche' per le casse soppresse  di  cui  all'art.  2,  continuano  ad
operare i collegi dei sindaci in  carica  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto legislativo. 
  3. Per l'INPDAP il collegio  dei  sindaci  operante  alla  data  di
entrata in vigore  del  presente  decreto  e'  integrato  secondo  le
previsioni di cui al comma 7 dell'art. 3. 
  4. I direttori generali degli enti  pubblici  di  cui  all'art.  1,
comma 1, nonche' degli enti soppressi ai sensi del presente  decreto,
in servizio alla data di entrata in vigore del decreto  stesso,  sono
collocati  in  posizione   soprannumeraria   presso   gli   enti   di
appartenenza fino alla scadenza del rispettivo  contratto,  ed  entro
trenta giorni dalla medesima data si provvede al  conferimento  delle
rispettive funzioni. 
  5. Per  quanto  non  diversamente  disposto  dal  presente  decreto
legislativo,  all'INPDAP,  all'INPS,  all'INAIL  e   all'lPSEMA,   si
applicano le disposizioni delle legge 9 marzo 1989, n. 88. 
 
          Nota all'art. 7:
             - Per il titolo della legge 9 marzo 1989, n. 88, si veda
          in nota all'art. 3.