Art. 8. 
                         Disposizioni finali 
  1. I presidenti dei  comitati  amministratori  delle  gestioni  dei
contributi e delle prestazioni previdenziali dei lavoratori  autonomi
sono eletti dai comitati stessi tra i propri membri. 
  2.  Fino  all'emanazione  delle  disposizioni  volte  a  ridefinire
l'articolazione e l'assetto degli  organi  territoriali  dell'INPS  e
dell'lNAIL, continuano ad operare, secondo le disposizioni vigenti, i
comitati regionali  e  provinciali  INPS  ed  i  comitati  consultivi
provinciali INAIL. 
  3. Al consiglio  di  amministrazione  dell'INAIL,  in  aggiunta  ai
compiti di cui all'art.  3,  e'  attribuita  anche  la  competenza  a
decidere in via definitiva i ricorsi attribuiti alla  commissione  di
cui all'art. 39, terzo comma, del testo unico delle disposizioni  per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni  sul  lavoro  e  le
malattie professionali approvato con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, che e' soppressa. 
  4. Le disposizioni previste dal presente articolo devono perseguire
l'eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali e devono
essere adottate entro il 31 dicembre 1995. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Dato a Roma, addi' 30 giugno 1994 
                              SCALFARO 
                                   BERLUSCONI,     Presidente     del
                                   Consiglio dei Ministri 
                                   MASTELLA, Ministro  del  lavoro  e
                                   della previdenza sociale 
                                   DINI, Ministro del tesoro 
                                   URBANI, Ministro per  la  funzione
                                   pubblica 
Visto, il Guardasigilli: BIONDI 
 
          Nota all'art. 8:
             -  Il  testo  del terzo comma dell'art. 39 del D.P.R. 30
          giugno 1965, n. 1124 (Testo unico  delle  disposizioni  per
          l'assicurazione   obbligatoria  contro  gli  infortuni  sul
          lavoro e le malattie professionali) e' il seguente: "Contro
          l'applicazione della tariffa dei premi il datore di  lavoro
          puo'  ricorrere ad una commissione nominata con decreto del
          Ministro per il lavoro e la previdenza sociale  e  composta
          di  un  ispettore  del  lavoro  che  la  presiede,  di  due
          rappresentanti dei datori di lavoro dell'industria,  di  un
          rappresentante  dei  datori di lavoro del commercio, di due
          rappresentanti  dei  lavoratori   dell'industria,   di   un
          rappresentante   dei  lavoratori  del  commercio  e  di  un
          rappresentante degli artigiani, designati dalle  rispettive
          associazioni  sindacali nazionali di categoria maggiormente
          rappresentative".