Art. 8. Disposizioni finali 1. I presidenti dei comitati amministratori delle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei lavoratori autonomi sono eletti dai comitati stessi tra i propri membri. 2. Fino all'emanazione delle disposizioni volte a ridefinire l'articolazione e l'assetto degli organi territoriali dell'INPS e dell'lNAIL, continuano ad operare, secondo le disposizioni vigenti, i comitati regionali e provinciali INPS ed i comitati consultivi provinciali INAIL. 3. Al consiglio di amministrazione dell'INAIL, in aggiunta ai compiti di cui all'art. 3, e' attribuita anche la competenza a decidere in via definitiva i ricorsi attribuiti alla commissione di cui all'art. 39, terzo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, che e' soppressa. 4. Le disposizioni previste dal presente articolo devono perseguire l'eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali e devono essere adottate entro il 31 dicembre 1995. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 30 giugno 1994 SCALFARO BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri MASTELLA, Ministro del lavoro e della previdenza sociale DINI, Ministro del tesoro URBANI, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: BIONDI
Nota all'art. 8: - Il testo del terzo comma dell'art. 39 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) e' il seguente: "Contro l'applicazione della tariffa dei premi il datore di lavoro puo' ricorrere ad una commissione nominata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e composta di un ispettore del lavoro che la presiede, di due rappresentanti dei datori di lavoro dell'industria, di un rappresentante dei datori di lavoro del commercio, di due rappresentanti dei lavoratori dell'industria, di un rappresentante dei lavoratori del commercio e di un rappresentante degli artigiani, designati dalle rispettive associazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative".