(Allegato)
                              ALLEGATO 
 
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  AL  DECRETO-LEGGE  31
                         MAGGIO 1994, N. 332 
 
All'articolo 1: 
al comma 5, le parole: "Ministero del tesoro" sono  sostituite  dalle
seguenti: "Ministro del tesoro"; dopo la parola:  "artigianato"  sono
inserite le seguenti: "per  quanto  concerne  le  partecipazioni  del
Ministero  del  tesoro,  e  gli  altri  enti  pubblici  per  le  loro
partecipazioni"; le parole: "puo'  affidare"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "possono affidare"; e dopo le parole:  "nonche'  a  singoli
professionisti" sono inserite le seguenti: "iscritti da almeno cinque
anni negli albi previsti dalla legge"; 
al comma 6, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  "I  proventi
delle  dismissioni  delle  partecipazioni  degli  enti  pubblici   in
societa'  per  azioni  sono  destinati,  in  via  prioritaria,   alla
riduzione dell'indebitamento finanziario degli enti stessi"; 
al comma 7, le parole: "per la dismissione delle partecipazioni degli
enti" sono sostituite dalle seguenti: "di carattere generale  per  le
dismissioni delle  partecipazioni  deliberate  dagli  enti";  e  sono
aggiunte, in fine, le parole: ", che devono essere impiegati  secondo
criteri di diversificazione del rischio degli investimenti"; 
dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti: 
"7-bis. Sono abrogati l'articolo 13, commi 4 e 5, e gli articoli  19,
20 e  21  del  decreto  legislativo  20  novembre  1990,  n.  356,  e
successive modificazioni. 
7-ter. Il primo periodo del comma 4 dell'articolo 1  della  legge  26
novembre 19-93, n. 489, e'  sostituito  dai  seguenti:  "Ai  fini  di
quanto previsto all'articolo 7, comma 2, della legge 30 luglio  1990,
n. 218, e successive  modificazioni,  non  costituisce  realizzo  per
l'ente conferente il trasferimento delle azioni  ricevute  a  seguito
dei conferimenti, qualora il trasferimento  stesso  venga  deliberato
dall'ente,  secondo  direttive  di  carattere  generale  emanate  dal
Ministro  del  tesoro  per  la  diversificazione  dei  rischio  degli
investimenti.  La  conformita'  della  delibera  alle  direttive   e'
accertata con decreto del Ministro del tesoro entro trenta giorni dal
ricevimento  della  delibera  stessa;   decorso   tale   termine   la
conformita' si intende accertata"". 
 
Dopo l'articolo 1, e' inserito il seguente: 
"Art. 1-bis (Regolazione delle tariffe e controllo della qualita' dei
servizi). - 1. Le dismissioni delle  partecipazioni  azionarie  dello
Stato e degli enti pubblici nelle societa' di cui all'articolo 2 sono
subordinate  alla  creazione  di  organismi   indipendenti   per   la
regolazione delle tariffe e il controllo della qualita'  dei  servizi
di rilevante interesse pubblico". 
 
All'articolo 2: 
al comma 1, all'alinea, sono aggiunte, in fine, le parole: ",  tenuto
conto   degli   obiettivi   nazionali   di   politica   economica   e
industriale:"; 
al comma 1, lettera a), le parole: "anche per il tramite di  societa'
fiduciarie e societa' controllate  o  per  interposta  persona"  sono
sostituite dalle seguenti: "da parte dei soggetti nei  confronti  dei
quali opera il limite al possesso azionario di cui all'articolo 3"; 
al comma 1, lettera b), al primo periodo, le parole: "all'articolo 7,
comma 1, lettera b)" sono sostituite  dalle  seguenti:  "all'articolo
10, comma 4, della legge 18 febbraio 1992, n,  149,  come  sostituito
dall'articolo 7, comma 1, lettera b), del presente decreto"; dopo  il
primo  periodo,  e  inserito  il  seguente:  "Fino  al  rilascio  del
gradimento e comunque dopo l'inutile  decorso  del  termine,  i  soci
aderenti al patto  non  possono  esercitare  il  diritto  di  voto  e
comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale";  al
secondo periodo, le parole: "all'articolo 7,  comma  1,  lettera  b)"
sono sostituite dalle seguenti: "al  citato  articolo  10,  comma  4,
della legge n. 149 del 1992"; e al quarto periodo la parola:  "nulli"
e' sostituita dalle seguenti: "inefficaci. Qualora dal  comportamento
in assemblea dei soci  sindacali  si  desuma  il  mantenimento  degli
impegni assunti con l'adesione ai patti di cui al citato articolo 10,
comma 4, della legge n. 149 del 1992, le delibere assunte con il voto
determinante dei soci stessi sono impugnabili"; 
dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
"1-bis. Il contenuto della clausola che attribuisce i poteri speciali
e' individuato con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i
Ministri  del  bilancio   e   della   programmazione   economica,   e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato"; 
il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
"3. Le disposizioni del presente articolo  si  applicano  anche  alle
societa'  controllate,  direttamente  o   indirettamente,   da   enti
pubblici, anche territoriali ed economici, operanti nel  settore  dei
trasporti  e  degli  altri  servizi  pubblici   e   individuate   con
provvedimento dell'ente  pubblico  partecipante,  al  quale  verranno
riservati altresi' i poteri previsti al comma 1". 
 
All'articolo 3: 
al comma 1, le parole da: "di azioni di  societa'  terze"  fino  alla
fine del comma sono sostituile dalle seguenti: "di azioni o quote  di
societa' terze o comunque ad accordi o patti di cui all'articolo  10,
comma 4, della legge  18  febbraio  1992,  n.  149,  come  sostituito
dall'articolo 7, comma  1,  lettera  b),  del  presente  decreto,  in
relazione a societa' terze, qualora tali accordi o  patti  riguardino
almeno il dieci per cento delle quote o delle azioni con  diritto  di
voto se si tratta di societa' quotate, o il venti  per  cento  se  si
tratta di societa' non quotate"; 
al comma 3, le parole: "dell'articolo 2,  e"  sono  soppresse;  e  le
parole: "per l'acquisto del controllo,  ai  sensi  dell'articolo  10,
commi 1, 2 e 8, della legge 18 febbraio 1992, n. 149" sono sostituite
dalle seguenti: "effettuata a norma della legge 18 febbraio 1992,  n.
149, e successive modificazioni, che  dia  luogo  all'acquisto  della
maggioranza  dei  diritti   di   voto   esercitabili   nell'assemblea
ordinaria". 
 
All'articolo 4, al comma 1, primo periodo, le  parole:  "all'articolo
2" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 3"; e il secondo  ed
il  terzo  periodo  sono  sostituiti  dai  seguenti:  "A   tal   fine
l'assemblea dovra' essere convocata con preavviso  da  pubblicarsi  a
norma dell'articolo 2366 del codice civile non meno di trenta  giorni
prima di quello fissato per l'adunanza;  a  pena  di  nullita'  delle
deliberazioni ai sensi dell'articolo 2379 del codice civile, l'ordine
del giorno pubblicato dovra' contenere tutte le materie da  trattare,
che non potranno essere modificate o integrate in  sede  assembleare;
le liste potranno essere presentate dagli amministratori uscenti o da
soci che rappresentino almeno  l'l  per  cento  delle  azioni  aventi
diritto di voto nell'assemblea ordinaria e  saranno  rese  pubbliche,
mediante deposito presso la sede sociale e annuncio su tre quotidiani
a diffusione nazionale, di cui due economici, rispettivamente, almeno
venti giorni e  dieci  giorni  prima  dell'adunanza;  alle  liste  di
minoranza dovra' essere riservato complessivamente almeno  un  quinto
degli amministratori non nominati ai sensi dell'articolo 2, comma  1,
lettera  d),  con  arrotondamento,  in  caso  di  numero  frazionario
inferiore all'unita', all'unita' superiore. Le procedure  di  cui  al
presente  articolo  si  applicano  anche  all'elezione  del  collegio
sindacale, di cui  un  rappresentante  e'  riservato  alle  liste  di
minoranza". 
 
All'articolo 5: 
il comma 2 e' soppresso; 
il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
"3. Nelle societa' di cui all'articolo 1  e  nelle  societa'  le  cui
azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria siano  ammesse
alla negoziazione in un mercato regolamentato e nel cui  statuto  sta
introdotto un  limite  massimo  al  possesso  azionario,  l'assemblea
straordinaria, in terza convocazione, delibera con il voto favorevole
di tanti soci che rappresentino piu' di un  quinto  del  capitale  in
tutte le ipotesi previste dall'articolo 2369-bis del codice civile"; 
al comma 5, dopo le parole:  "sono  disciplinate"  sono  inserite  le
seguenti: ", ferme  restando  le  condizioni  stabilite  nel  secondo
periodo del comma 1 dell'articolo 4,". 
 
All'articolo 7, al comma 1,  lettera  b),  capoverso  4,  la  parola:
"nullita'" e sostituita dalla seguente: "inefficacia". 
 
All'articolo 8, ai commi 1, 2 e 3,  le  parole:  "di  concerto"  sono
sostituite dalle seguenti: "non contestualmente". 
 
All'articolo 10, al comma 1, lettera c), le parole:  "di  Roma"  sono
sostituite dalle seguenti: "del luogo in cui ha  sede  la  principale
Borsa nazionale per volumi scambiati". 
 
L'articolo 13 e' sostituito dal seguente: 
"Art. 13. - (Copertura finanziaria). - 1. Agli oneri conseguenti alle
operazioni di cessione dei cespiti da dismettere si provvede a carico
dei relativi proventi. Al fondo di ammortamento di cui all'articolo 2
della legge  27  ottobre  1993,  n.  432,  sono  versati  i  proventi
derivanti dalle operazioni di  cessione  delle  partecipazioni  dello
Stato di cui al presente decreto al netto degli oneri  inerenti  alle
medesime, 
2.  Al  capitolo  dello  stato  di  previsione  dell'entrata  di  cui
all'articolo  3,  comma  2,  della  citata  legge  n,  432  del  1993
affluiscono, con le modalita' stabilite dal Ministro  del  tesoro,  a
far data dal 31 maggio 1994, i proventi  delle  operazioni  al  netto
degli oneri relativi alle operazioni di  collocamento,  ivi  comprese
quelle strumentali e complementari. 
3. Ad apposito capitolo dello stato di previsione del  Ministero  del
tesoro sono iscritte  le  quote  dei  proventi  di  cui  al  comma  2
destinate  alla  copertura  degli  ulteriori  oneri   relativi   alle
operazioni previste dal presente decreto. 
4.  Gli  oneri  relativi  alle  operazioni  di  conferimento  di  cui
all'articolo 1 fanno carico alla societa' conferitaria. 
5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato  ad  apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
6. Il Ministro del  tesoro  trasmette  al  Parlamento  una  relazione
semestrale sulle  operazioni  di  cessione  delle  partecipazioni  in
societa'  controllate  direttamente  o  indirettamente  dallo  Stato,
effettuate nel semestre precedente, nella  quale  sono  espressamente
indicati per ogni singola cessione: 
a) i proventi lordi; 
b) le forme e le modalita' ammesse per il pagamento del corrispettivo
dell'alienazione; 
c) i compensi per gli incarichi di consulenza e di valutazione di cui
all'articolo 1, comma 5, del presente decreto; 
d) le quote dei proventi lordi destinate alla copertura degli oneri e
dei compensi connessi alle operazioni di collocamento e di cessione".