ALLEGATO All'articolo 1: il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. Dopo il primo comma dell'articolo 13 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come sostituito dall'articolo 7 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e dall'articolo 12 della legge 26 aprile 1986, n. 193, e' inserito il seguente: "La lunghezza fuori tutto e' la distanza, misurata in linea retta, tra il punto estremo anteriore della prora e il punto estremo posteriore della poppa, escluse tutte le appendici come le delfiniere, il bompresso, le piattaforme poppiere, le falchette e similari"". All'articolo 2: dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. Il secondo comma dell'articolo 16 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e' sostituito dal seguente: "L'unita' da diporto che fruisce di tale autorizzazione deve essere comandata o condotta dal titolare o da persona che abbia un regolare contratto di lavoro con la ditta intestataria dell'autorizzazione medesima, che siano abilitati, se richiesto, al comando o alla condotta di quella determinata unita'""; al comma 2, e' soppresso il secondo capoverso; al comma 4, nel secondo capoverso, le parole: "oltre sei miglia di distanza dalla costa" sono sostituite dalle seguenti: "senza alcun limite"; e le parole: "oltre le sei miglia dalla costa" sono sostituite dalle seguenti: "senza alcun limite"; dopo il comma 4, e' inserito il seguente: "4-bis. I commi terzo e quarto dell'articolo 28 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come sostituito dall'articolo 19 della legge 26 aprile 1986, n. 193, sono sostituiti dai seguenti: "Le stesse abilitazioni possono essere conseguite senza esami dagli ufficiali del Corpo della guardia di finanza in attivita' di servizio e dal rimanente personale militare appartenente all'Arma dei carabinieri in ferma o in servizio permanente, in possesso di abilitazione al comando di unita' navale. La facolta' di cui ai precedenti commi e' attribuita anche ai comandanti di lungo corso, agli ufficiali e sottufficiali degli stessi Forze armate, Corpi armati e qualifiche, nonche' al rimanente personale di cui al terzo comma, entro cinque anni dalla cessazione dal servizio purche' in possesso dei requisiti fisici, psichici e morali di cui agli articoli 24 e 25"."; al comma 5, nel primo capoverso, le parole: "a chi ha superato il cinquantesimo anno di eta'" sono sostituite dalle seguenti: "a chi ha superato il sessantesimo anno di eta'"; dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente: "5-bis. Per la durata di due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per il comando e la condotta di unita' da diporto sulle quali sia installato un motore omologato prima della medesima data, l'obbligo del possesso della patente e' determinato dal solo valore della potenza indicata sul libretto d'uso del motore, a prescindere dalla cilindrata dello stesso". Dopo l' articolo 2, e' inserito il seguente: "ART. 2-bis. - (Disposizioni per la navigazione in acque interne). 1. Per la navigazione in acque interne, alle imbarcazioni si applicano le disposizioni di legge e di regolamento vigenti per i natanti". All' articolo 3: al comma 1, le parole da: "sostituito dall'articolo 2" sino a "legge 12 luglio 1991, n. 202" sono sostituite dalle seguenti: "e successive modificazioni ed integrazioni"; e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "con procedure che garantiscano l'effettiva concorrenzialita' dei soggetti interessati"; Dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. Il comma 2 dell'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dai seguenti: "2. La tassa di stazionamento per le unita' da diporto e' stabilita nei seguenti importi: a) fino a sei metri fuori tutto, per ogni centimetro .. L. 400 b) per ogni centimetro eccedente metri sei fino a metri sette e mezzo ............................................. L. 800 c) per ogni centimetro eccedente metri sette e mezzo e fino a dodici metri ....................................... L. 1.500 d) per ogni centimetro eccedente dodici metri e fino a diciotto metri ............................................ L. 4.000 e) per ogni centimetro eccedente diciotto metri e fino a ventiquattro metri ...................................... L. 6.000 f) per ogni centimetro eccedente ventiquattro metri ... L. 8.000 2.1. L'applicazione dei parametri della tassa di stazionamento per le unita' da diporto di cui al comma 2 decorre dal 1 gennaio 1995""; al comma 3, primo periodo, le parole: "di cui all'articolo 8 della legge 11 febbraio 1971, n. 50" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1971, n. 50"; al comma 4, le parole: "dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "mediante domanda presentata all'organismo competente con effetto dalla data di presentazione della domanda stessa"; dopo il comma 10, sono aggiunti i seguenti: "10-bis. I possessori di motori per unita' da diporto aventi potenza attestata sul libretto d'uso pari o inferiore a 18,4 kw o a 25 cv e cilindrata superiore a quella prevista dall'articolo 18, primo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come sostituito dall'articolo 2, comma 2, del presente decreto, ma che, per avvenuta alterazione del motore ed in particolare del relativo impianto di alimentazione, abbiano potenza superiore a quella attestata, possono produrre all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ovvero all'autorita' marittima che ha rilasciato la documentazione attestante la potenza del motore apposita istanza, a sanatoria della propria posizione, per chiedere, previo accertamento dell'ente tecnico, il rilascio di un nuovo certificato. In attesa del predetto accertamento, il certificato puo' essere rilasciato sulla base di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte dell'interessato attestante l'effettiva potenza del motore. La dichiarazione deve essere accompagnata da copia del certificato del motore in posesso dell'interessato, nonche' dall'attestazione del pagamento di una tassa annua di lire 125.000 per ciascuno degli anni 1994, 1995, 1996 e 1997, da versare all'entrata del bilancio dello Stato, per il 1994 contestualmente all'istanza e per gli anni successivi entro il 31 dicembre di ciascun anno. Nella causale di versamento saranno riportate le caratteristiche e la matricola del motore nonche' la dizione "riaccertamento potenza". Copia del bollettino di versamento e dell'istanza, vistata dall'autorita' alla quale essa e' stata presentata, sara' custodita dall'interessato unitamente alla documentazione del motore, costituira' nel suo insieme documentazione sostitutiva e permettera' di circolare per il periodo massimo di quattro anni dalla data della dichiarazione stessa in attesa del rilascio della nuova certificazione. Per la conduzione delle unita' da diporto spinte da motori di cui al presente comma sussiste l'obbligo della patente e, con effetto dal 1 gennaio 1995, se dovuto, il rispetto di quanto sancito dal comma 3-ter dell'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, introdotto dal comma 2 del presente articolo. Le modalita' e i termini tecnici delle singole operazioni di collaudo di cui al presente comma saranno stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione. 10-ter. I commi 2-quater e 2-quinquies dell'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, sono abrogati a decorrere dal 1 gennaio 1995".