(Allegato)
                              ALLEGATO 
  All'articolo 1: 
   il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  "5. Dopo il primo comma dell'articolo 13 della  legge  11  febbraio
1971, n. 50, come sostituito dall'articolo  7  della  legge  6  marzo
1976, n. 51, e dall'articolo 12 della legge 26 aprile 1986,  n.  193,
e' inserito il seguente: 
  "La lunghezza fuori tutto e' la distanza, misurata in linea  retta,
tra il punto  estremo  anteriore  della  prora  e  il  punto  estremo
posteriore  della  poppa,  escluse  tutte  le   appendici   come   le
delfiniere, il bompresso, le piattaforme  poppiere,  le  falchette  e
similari"". 
  All'articolo 2: 
   dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
  "1-bis. Il secondo comma dell'articolo 16 della legge  11  febbraio
1971, n. 50, e' sostituito dal seguente: 
  "L'unita' da diporto che fruisce di tale autorizzazione deve essere
comandata o condotta dal titolare o da persona che abbia un  regolare
contratto di lavoro con  la  ditta  intestataria  dell'autorizzazione
medesima, che siano  abilitati,  se  richiesto,  al  comando  o  alla
condotta di quella determinata unita'""; 
   al comma 2, e' soppresso il secondo capoverso; 
   al comma 4, nel secondo capoverso, le parole: "oltre sei miglia di
distanza dalla costa" sono sostituite dalle  seguenti:  "senza  alcun
limite"; e  le  parole:  "oltre  le  sei  miglia  dalla  costa"  sono
sostituite dalle seguenti: "senza alcun limite"; 
   dopo il comma 4, e' inserito il seguente: 
  "4-bis. I commi terzo e quarto  dell'articolo  28  della  legge  11
febbraio 1971, n. 50, come sostituito dall'articolo 19 della legge 26
aprile 1986, n. 193, sono sostituiti dai seguenti: 
  "Le stesse abilitazioni possono essere conseguite senza esami dagli
ufficiali del Corpo della guardia di finanza in attivita' di servizio
e  dal  rimanente  personale  militare  appartenente   all'Arma   dei
carabinieri in  ferma  o  in  servizio  permanente,  in  possesso  di
abilitazione al comando di unita' navale. 
   La facolta' di cui ai precedenti  commi  e'  attribuita  anche  ai
comandanti di lungo  corso,  agli  ufficiali  e  sottufficiali  degli
stessi Forze armate, Corpi armati e qualifiche, nonche' al  rimanente
personale di cui al terzo comma, entro cinque anni  dalla  cessazione
dal servizio purche' in possesso dei  requisiti  fisici,  psichici  e
morali di cui agli articoli 24 e 25"."; 
   al comma 5, nel primo capoverso, le parole: "a chi ha superato  il
cinquantesimo anno di eta'" sono sostituite dalle seguenti: "a chi ha
superato il sessantesimo anno di eta'"; 
   dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente: 
  "5-bis. Per la durata di due anni dalla data di entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto, per il comando e  la
condotta di unita' da diporto sulle quali sia  installato  un  motore
omologato prima della medesima data,  l'obbligo  del  possesso  della
patente e' determinato dal solo valore  della  potenza  indicata  sul
libretto d'uso del  motore,  a  prescindere  dalla  cilindrata  dello
stesso". 
   Dopo l' articolo 2, e' inserito il seguente: 
  "ART. 2-bis. - (Disposizioni per la navigazione in acque interne). 
  1. Per la  navigazione  in  acque  interne,  alle  imbarcazioni  si
applicano le disposizioni di legge e di  regolamento  vigenti  per  i
natanti". 
   All' articolo 3: 
   al comma 1, le parole da:  "sostituito  dall'articolo  2"  sino  a
"legge 12 luglio 1991, n. 202" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "e
successive modificazioni ed integrazioni"; e sono aggiunte, in  fine,
le seguenti  parole:  "con  procedure  che  garantiscano  l'effettiva
concorrenzialita' dei soggetti interessati"; 
   Dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
  "1-bis. Il comma 2 dell'articolo 17 della legge 6  marzo  1976,  n.
51, e successive modificazioni ed  integrazioni,  e'  sostituito  dai
seguenti: 
  "2. La tassa di stazionamento per le unita' da diporto e' stabilita
nei seguenti importi: 
    a) fino a sei metri fuori tutto, per ogni centimetro .. L. 400 b)
    per ogni centimetro eccedente metri sei fino a metri 
sette e mezzo ............................................. L. 800 c)
    per ogni centimetro eccedente metri sette e mezzo e 
fino a dodici metri ....................................... L.  1.500
    d) per ogni centimetro eccedente dodici metri e fino a 
diciotto metri ............................................ L.  4.000
    e) per ogni centimetro eccedente diciotto metri e fino 
a ventiquattro metri ...................................... L.  6.000
    f) per ogni centimetro eccedente ventiquattro metri ... L. 8.000 
   2.1. L'applicazione dei parametri della tassa di stazionamento per
le unita' da diporto di cui al comma 2 decorre dal 1 gennaio 1995""; 
   al comma 3, primo periodo, le parole: "di cui all'articolo 8 della
legge 11 febbraio 1971, n. 50" sono sostituite  dalle  seguenti:  "di
cui all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1971, n. 50"; 
   al comma 4, le parole: "dopo la data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione del  presente  decreto"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "mediante domanda presentata all'organismo  competente  con
effetto dalla data di presentazione della domanda stessa"; 
   dopo il comma 10, sono aggiunti i seguenti: 
  "10-bis. I possessori  di  motori  per  unita'  da  diporto  aventi
potenza attestata sul libretto d'uso pari o inferiore a 18,4 kw  o  a
25 cv e cilindrata superiore  a  quella  prevista  dall'articolo  18,
primo comma, della legge 11 febbraio 1971,  n.  50,  come  sostituito
dall'articolo 2, comma 2, del presente decreto, ma che, per  avvenuta
alterazione del motore ed in particolare  del  relativo  impianto  di
alimentazione, abbiano potenza superiore a quella attestata,  possono
produrre all'ufficio provinciale della motorizzazione  civile  e  dei
trasporti  in  concessione  ovvero  all'autorita'  marittima  che  ha
rilasciato  la  documentazione  attestante  la  potenza  del   motore
apposita istanza, a sanatoria della propria posizione, per  chiedere,
previo accertamento  dell'ente  tecnico,  il  rilascio  di  un  nuovo
certificato. In attesa del predetto accertamento, il certificato puo'
essere rilasciato sulla base di una dichiarazione sostitutiva di atto
notorio da parte dell'interessato attestante l'effettiva potenza  del
motore. La  dichiarazione  deve  essere  accompagnata  da  copia  del
certificato  del  motore   in   posesso   dell'interessato,   nonche'
dall'attestazione del pagamento di una tassa annua  di  lire  125.000
per  ciascuno  degli  anni  1994,  1995,  1996  e  1997,  da  versare
all'entrata del bilancio dello Stato,  per  il  1994  contestualmente
all'istanza e per gli anni successivi entro il 31 dicembre di ciascun
anno.   Nella   causale   di   versamento   saranno   riportate    le
caratteristiche  e  la  matricola  del  motore  nonche'  la   dizione
"riaccertamento  potenza".  Copia  del  bollettino  di  versamento  e
dell'istanza,  vistata  dall'autorita'  alla  quale  essa  e'   stata
presentata,  sara'   custodita   dall'interessato   unitamente   alla
documentazione del motore, costituira' nel suo insieme documentazione
sostitutiva e permettera' di circolare  per  il  periodo  massimo  di
quattro anni dalla data della  dichiarazione  stessa  in  attesa  del
rilascio della nuova certificazione. Per la conduzione  delle  unita'
da diporto spinte  da  motori  di  cui  al  presente  comma  sussiste
l'obbligo della patente e, con effetto dal 1 gennaio 1995, se dovuto,
il rispetto di quanto sancito dal comma 3-ter dell'articolo 17  della
legge 6 marzo 1976, n.  51,  introdotto  dal  comma  2  del  presente
articolo. Le modalita' e i termini tecnici delle  singole  operazioni
di collaudo di cui al presente comma saranno  stabiliti  con  decreto
del Ministro dei trasporti e della navigazione. 
   10-ter. I commi 2-quater  e  2-quinquies  dell'articolo  17  della
legge  6  marzo  1976,  n.  51,   e   successive   modificazioni   ed
integrazioni, sono abrogati a decorrere dal 1 gennaio 1995".