Art. 10. Programmazione triennale 1. Su proposta dell'INFM, il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sottopone all'approvazione del CIPE, a norma dell'art. 3 della legge 9 marzo 1989, n. 168, il programma triennale di attivita' dell'Istituto con previsione di finanziamento per l'intero periodo. 2. Il Ministro riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione dei programmi di cui al comma 1 nell'ambito della relazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), della legge 9 maggio 1989, n. 168.
Note all'art. 10: - Il testo dell'art. 3 della legge n. 168/1989, e' il seguente: "Art. 3 (Programmazione e coordinamento della ricerca). - 1. Il Ministro e' membro permanente del CIPE, del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) e del Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES). 2. Il CIPE, su proposta del Ministro: a) indica le linee generali ed i criteri per la elaborazione della programmazione pluriennale degli interventi dello Stato destinati allo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica di interesse nazionale, anche in sede internazionale; b) adotta deliberazioni per la coordinata utilizzazione delle risorse finaziarie destinate alla ricerca scientifica e tecnologica assegnate dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato alle diverse amministrazioni o direttamente agli enti e istituzioni di ricerca ad esse afferenti; c) indica le linee generali per la definizione dei programmi coordinati di ricerca di cui al comma 3. 3. Il Ministro, d'intesa con le altre amministrazioni dello Stato, con le universita' e con gli enti interessati, definisce, sentito il CNST, iniziative di ricerca di comune interesse e ne promuove la coordinata attuazione. A tal fine il Ministro conclude specifici accordi, con i quali sono definiti i programmi, con l'indicazione dei relativi obiettivi, i tempi di attuazione, il reperimento delle risorse finanziarie e le modalita' di finanziamento. 4. Le norme relative alle procedure di formazione degli accordi, alla loro applicazione, nonche' agli strumenti amministrativi e contabili sono fissate con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici". - Il testo dell'art. 2, comma 1, lettera d), della legge n. 168/1989, e' il seguente: "Art. 2 (Funzioni). - 1. Il Ministro: (Omissis). " d) presenta al Parlamento, ogni tre anni, la relazione sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica, elaborata sulla base delle relazioni delle singole universita' e degli enti di ricerca, anche vigilati da altre amministrazioni, tenuto conto dei dati dell'Anagrafe nazionale delle ricerche, di cui agli articoli 63 e 64 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;".