Art. 10.
                      Programmazione triennale
  1.  Su  proposta  dell'INFM,  il  Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica  e  tecnologica  sottopone  all'approvazione  del
CIPE,  a  norma  dell'art.  3  della  legge  9 marzo 1989, n. 168, il
programma triennale di  attivita'  dell'Istituto  con  previsione  di
finanziamento per l'intero periodo.
  2.  Il  Ministro  riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione
dei programmi di cui al comma 1 nell'ambito della  relazione  di  cui
all'art. 2, comma 1, lettera d), della legge 9 maggio 1989, n. 168.
 
          Note all'art. 10:
             -  Il  testo  dell'art. 3 della legge n. 168/1989, e' il
          seguente:
             "Art. 3 (Programmazione e coordinamento della  ricerca).
          -  1.  Il  Ministro  e'  membro  permanente  del  CIPE, del
          Comitato  interministeriale  per  il  coordinamento   della
          politica     industriale     (CIPI)    e    del    Comitato
          interministeriale per la politica economica estera (CIPES).
             2. Il CIPE, su proposta del Ministro:
               a) indica le  linee  generali  ed  i  criteri  per  la
          elaborazione   della   programmazione   pluriennale   degli
          interventi  dello  Stato  destinati  allo  sviluppo   della
          ricerca  scientifica  e tecnologica di interesse nazionale,
          anche in sede internazionale;
               b)   adotta   deliberazioni    per    la    coordinata
          utilizzazione   delle  risorse  finaziarie  destinate  alla
          ricerca scientifica e tecnologica assegnate dalla legge  di
          approvazione   del   bilancio   dello  Stato  alle  diverse
          amministrazioni o direttamente agli enti e  istituzioni  di
          ricerca ad esse afferenti;
               c)  indica  le  linee  generali per la definizione dei
          programmi coordinati di ricerca di cui al comma 3.
             3. Il Ministro, d'intesa con  le  altre  amministrazioni
          dello Stato, con le universita' e con gli enti interessati,
          definisce, sentito il CNST, iniziative di ricerca di comune
          interesse  e  ne  promuove  la coordinata attuazione. A tal
          fine il Ministro conclude specifici accordi,  con  i  quali
          sono  definiti  i programmi, con l'indicazione dei relativi
          obiettivi, i tempi  di  attuazione,  il  reperimento  delle
          risorse finanziarie e le modalita' di finanziamento.
             4.  Le norme relative alle procedure di formazione degli
          accordi, alla loro  applicazione,  nonche'  agli  strumenti
          amministrativi  e  contabili  sono  fissate con decreto del
          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica,  emanato  di  concerto  con  il  Ministro  del
          tesoro,  anche  in  deroga  alle   norme   dell'ordinamento
          contabile dello Stato e degli enti pubblici".
             - Il testo dell'art. 2, comma 1, lettera d), della legge
          n.  168/1989, e' il seguente:
             "Art. 2 (Funzioni). - 1. Il Ministro:
             (Omissis).
              "   d)  presenta  al  Parlamento,  ogni  tre  anni,  la
          relazione  sullo  stato   della   ricerca   scientifica   e
          tecnologica,  elaborata  sulla  base  delle relazioni delle
          singole universita' e degli enti di ricerca, anche vigilati
          da   altre   amministrazioni,   tenuto   conto   dei   dati
          dell'Anagrafe   nazionale   delle  ricerche,  di  cui  agli
          articoli  63  e  64  del  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;".