Art. 12. Personale 1. Nelle strutture dell'INFM opera personale proprio dell'Istituto e personale delle universita' e di altri enti pubblici e privati, nazionali, internazionali e stranieri associato alle attivita' dell'INFM mediante incarichi gratuiti di ricerca o di collaborazione tecnica, previo assenso o nell'ambito di convenzioni con gli enti da cui il personale dipende. Tutto il personale dell'INFM partecipa, nelle forme e nei limiti stabiliti dai regolamenti dell'Istituto, alla formazione degli organi ed alla programmazione delle attivita' delle strutture scientifiche. 2. Ai professori universitari che chiedono di dedicarsi ad esclusiva attivita' di ricerca presso l'Istituto si applicano le disposizioni di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. I professori ed i ricercatori universitari possono altresi', su richiesta del presidente dell'INFM e previo nulla osta del dipartimento od istituto di appartenenza, svolgere i propri compiti di ricerca presso le strutture dell'Istituto. 3. Il regolamento del personale determina la dotazione organica dell'INFM articolata in ruoli, livelli e profili professionali, nonche', nel rispetto della disciplina legislativa e contrattuale, le modalita' di assunzione. Il rapporto di lavoro del personale e' disciplinato dal contratto collettivo concernente il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione. 4. Per particolari ed obiettive esigenze ed entro i limiti del proprio bilancio, con esclusione di oneri a carico del bilancio dello Stato, l'INFM puo' stipulare contratti a termine o a tempo parziale di durata non superiore a cinque anni con ricercatori, tecnici e personale amministrativo anche di nazionalita' straniera. Il contingente di personale da assumere ai sensi di quanto precede non puo' superare il 20% della dotazione organica complessiva dell'Istituto. Tale limite non si applica ai contratti i cui oneri ricadano su fondi derivanti da contratti con le imprese o con istituzioni comunitarie ed internazionali. In particolare, per esigenze di formazione l'Istituto puo' stipulare i contratti di formazione e lavoro previsti dal decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni.
Note all'art. 12: - Il testo dell'art. 11 del D.P.R. n. 382/1980, e' il seguente: "Art. 11 (Tempo pieno e tempo definito). - L'impegno dei professori ordinari e' a tempo pieno o a tempo definito. Ciascun professore puo' optare tra il regime a tempo pieno ed il regime a tempo definito. La scelta va esercitata con domanda da presentare al rettore almeno sei mesi prima dell'inizio di ogni anno accademico. Essa obbliga al rispetto dell'impegno assunto per almeno un biennio. L'opzione puo' essere esercitata non oltre l'inizio del biennio precedente il collocamento fuori ruolo di cui al successivo art. 19, salvo che in sede di prima applicazione del presente decreto. La predetta limitazione non si applica allorche' dal regime di impegno a tempo pieno si opta per quello a tempo definito. Il regime d'impegno a tempo definito: a) e' incompatibile con le funzioni di rettore, preside, membro elettivo del consiglio di amministrazione, direttore di dipartimento e direttore dei corsi di dottorato di ricerca; b) e' compatibile con lo svolgimento di attivita' professionali e di attivita' di consulenza anche continuativa esterne e con l'assunzione di incarichi retribuiti ma e' incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria. Il regime a tempo pieno: a) e' incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attivita' professionale e di consulenza esterna e con l'assunzione di qualsiasi incarico retribuito e con l'esercizio del commercio e dell'industria; sono fatte salve le perizie giudiziarie e la partecipazione ad organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti pubblici territoriali e degli enti di ricerca; b) e' compatibile con lo svolgimento di attivita' scientifiche e pubblicistiche, espletate al di fuori di compiti istituzionali, nonche' con lo svolgimento di attivita' didattiche, comprese quelle di partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, di istruzione permanente e ricorrente svolte in concorso con enti pubblici, purche' tali attivita' non corrispondano ad alcun esercizio professionale; c) da' titolo preferenziale per la parecipazione alle attivita' relative alle consulenze o ricerche affidate alle universita' con convenzioni o contratti da altre amministrazioni pubbliche, da enti o privati, compatibilmente con le specifiche esigenze del committente e della natura della commessa. I nominativi dei professori ordinari che hanno optato per il tempo pieno vengono comunicati, a cura del rettore, all'ordine professionale al cui albo i professori risultino iscritti al fine della loro inclusione in un elenco speciale". - Il testo del D.L. n. 726/1984, convertito, con modificazioni dalla legge n. 863/1984 (Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, recante misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali), e' stato pubblicato rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 30 ottobre 1984 e n. 351 del 22 dicembre 1984.