Art. 12. 
                              Personale 
  1. Nelle strutture dell'INFM opera personale proprio  dell'Istituto
e personale delle universita' e di altri  enti  pubblici  e  privati,
nazionali,  internazionali  e  stranieri  associato  alle   attivita'
dell'INFM mediante incarichi gratuiti di ricerca o di  collaborazione
tecnica, previo assenso o nell'ambito di convenzioni con gli enti  da
cui il personale dipende. Tutto  il  personale  dell'INFM  partecipa,
nelle forme e nei limiti  stabiliti  dai  regolamenti  dell'Istituto,
alla formazione degli organi ed alla programmazione  delle  attivita'
delle strutture scientifiche. 
  2.  Ai  professori  universitari  che  chiedono  di  dedicarsi   ad
esclusiva attivita' di ricerca  presso  l'Istituto  si  applicano  le
disposizioni di cui all'art. 11  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.  I  professori  ed  i  ricercatori
universitari possono altresi', su richiesta del presidente  dell'INFM
e previo nulla osta del dipartimento  od  istituto  di  appartenenza,
svolgere  i  propri  compiti   di   ricerca   presso   le   strutture
dell'Istituto. 
  3. Il regolamento del personale  determina  la  dotazione  organica
dell'INFM articolata  in  ruoli,  livelli  e  profili  professionali,
nonche', nel rispetto della disciplina legislativa e contrattuale, le
modalita' di assunzione. Il  rapporto  di  lavoro  del  personale  e'
disciplinato dal contratto collettivo concernente il personale  delle
istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione. 
  4. Per particolari ed obiettive esigenze  ed  entro  i  limiti  del
proprio bilancio, con esclusione di oneri a carico del bilancio dello
Stato, l'INFM puo' stipulare contratti a termine o a  tempo  parziale
di durata non superiore a cinque  anni  con  ricercatori,  tecnici  e
personale  amministrativo  anche  di   nazionalita'   straniera.   Il
contingente di personale da assumere ai sensi di quanto  precede  non
puo'  superare  il   20%   della   dotazione   organica   complessiva
dell'Istituto. Tale limite non si applica ai contratti  i  cui  oneri
ricadano su fondi  derivanti  da  contratti  con  le  imprese  o  con
istituzioni  comunitarie  ed  internazionali.  In  particolare,   per
esigenze di formazione  l'Istituto  puo'  stipulare  i  contratti  di
formazione e lavoro previsti dal decreto-legge 30  ottobre  1984,  n.
726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984,  n.
863, e successive modificazioni. 
 
          Note all'art. 12:
             - Il testo dell'art. 11 del D.P.R. n.  382/1980,  e'  il
          seguente:
             "Art. 11 (Tempo pieno e tempo definito). - L'impegno dei
          professori ordinari e' a tempo pieno o a tempo definito.
             Ciascun  professore  puo'  optare  tra il regime a tempo
          pieno  ed  il  regime  a  tempo  definito.  La  scelta   va
          esercitata  con domanda da presentare al rettore almeno sei
          mesi  prima  dell'inizio  di  ogni  anno  accademico.  Essa
          obbliga  al  rispetto  dell'impegno  assunto  per almeno un
          biennio.
             L'opzione puo' essere esercitata non oltre l'inizio  del
          biennio  precedente  il  collocamento fuori ruolo di cui al
          successivo art. 19, salvo che in sede di prima applicazione
          del  presente  decreto.  La  predetta  limitazione  non  si
          applica  allorche'  dal  regime di impegno a tempo pieno si
          opta per quello a tempo definito.
             Il regime d'impegno a tempo definito:
               a)  e'  incompatibile  con  le  funzioni  di  rettore,
          preside,  membro elettivo del consiglio di amministrazione,
          direttore  di  dipartimento  e  direttore  dei   corsi   di
          dottorato di ricerca;
               b)  e'  compatibile  con  lo  svolgimento di attivita'
          professionali  e   di   attivita'   di   consulenza   anche
          continuativa   esterne  e  con  l'assunzione  di  incarichi
          retribuiti  ma  e'  incompatibile   con   l'esercizio   del
          commercio e dell'industria.
             Il regime a tempo pieno:
               a)  e'  incompatibile  con lo svolgimento di qualsiasi
          attivita' professionale  e  di  consulenza  esterna  e  con
          l'assunzione   di   qualsiasi  incarico  retribuito  e  con
          l'esercizio del  commercio  e  dell'industria;  sono  fatte
          salve  le perizie giudiziarie e la partecipazione ad organi
          di consulenza tecnico-scientifica dello Stato,  degli  enti
          pubblici territoriali e degli enti di ricerca;
               b)  e'  compatibile  con  lo  svolgimento di attivita'
          scientifiche e pubblicistiche, espletate  al  di  fuori  di
          compiti   istituzionali,  nonche'  con  lo  svolgimento  di
          attivita' didattiche, comprese quelle di  partecipazione  a
          corsi   di   aggiornamento   professionale,  di  istruzione
          permanente  e  ricorrente  svolte  in  concorso  con   enti
          pubblici, purche' tali attivita' non corrispondano ad alcun
          esercizio professionale;
               c)  da' titolo preferenziale per la parecipazione alle
          attivita' relative alle consulenze o ricerche affidate alle
          universita'  con   convenzioni   o   contratti   da   altre
          amministrazioni    pubbliche,    da    enti    o   privati,
          compatibilmente con le specifiche esigenze del  committente
          e della natura della commessa.
             I  nominativi  dei  professori ordinari che hanno optato
          per il tempo pieno vengono comunicati, a cura del  rettore,
          all'ordine professionale al cui albo i professori risultino
          iscritti  al  fine  della  loro  inclusione  in  un  elenco
          speciale".
             -  Il  testo  del  D.L.  n.  726/1984,  convertito,  con
          modificazioni  dalla  legge  n.  863/1984  (Conversione  in
          legge, con modificazioni del decreto-legge 30 ottobre 1984,
          n. 726, recante misure urgenti a sostegno e  ad  incremento
          dei    livelli    occupazionali),   e'   stato   pubblicato
          rispettivamente nella Gazzetta  Ufficiale  n.  299  del  30
          ottobre 1984 e n. 351 del 22 dicembre 1984.