Art. 13. Norme transitorie e finali 1. Fino all'insediamento dei nuovi organi, e comunque fino al 31 dicembre 1994, al fine di garantire la continuita' delle attivita' gia' intraprese dal Consorzio interuniversitario nazionale per la fisica della materia e il loro consolidamento nell'INFM, nonche' per garantire gli adempimenti necessari per la costituzione degli organi dello stesso Istituto, in sede di prima applicazione del presente decreto il consiglio direttivo del Consorzio e' allargato a tre rappresentanti eletti dalla comunita' scientifica che partecipa alle attivita' del Consorzio stesso. 2. In sede di prima applicazione del presente decreto, svolge le funzioni di presidente dell'INFM il direttore dell'attuale Consorzio e provvede al riscontro contabile il collegio dei revisori dei conti dell'attuale Consorzio. 3. Il consiglio direttivo allargato, di cui al comma 1, deve adottare entro sei mesi i nuovi regolamenti dell'Istituto. 4. Il personale in servizio presso il Consorzio con contratti a tempo indeterminato alla data del 30 novembre 1993 puo' partecipare una sola volta a concorsi riservati, da bandirsi entro sessanta giorni dalla adozione del regolamento di cui all'art. 4, comma 3, per l'inquadramento nei ruoli dell'Istituto nei limiti dei posti disponibili. Le modalita' per l'espletamento dei concorsi di cui al presente comma sono definite dal regolamento del personale, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia. 5. Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge sia in servizio presso il Consorzio con contratti di formazione, o con contratti a tempo determinato o parziale, o con borse di studio, mantiene invariato il proprio rapporto contrattuale con l'Istituto.