Art. 13.
                     Norme transitorie e finali
  1.  Fino  all'insediamento  dei nuovi organi, e comunque fino al 31
dicembre 1994, al fine di garantire la  continuita'  delle  attivita'
gia'  intraprese  dal  Consorzio  interuniversitario nazionale per la
fisica della materia e il loro consolidamento nell'INFM, nonche'  per
garantire  gli adempimenti necessari per la costituzione degli organi
dello stesso Istituto, in sede di  prima  applicazione  del  presente
decreto  il  consiglio  direttivo  del  Consorzio  e' allargato a tre
rappresentanti eletti dalla comunita' scientifica che partecipa  alle
attivita' del Consorzio stesso.
  2.  In  sede  di prima applicazione del presente decreto, svolge le
funzioni di presidente dell'INFM il direttore dell'attuale  Consorzio
e  provvede al riscontro contabile il collegio dei revisori dei conti
dell'attuale Consorzio.
  3. Il consiglio direttivo  allargato,  di  cui  al  comma  1,  deve
adottare entro sei mesi i nuovi regolamenti dell'Istituto.
  4.  Il  personale  in  servizio presso il Consorzio con contratti a
tempo indeterminato alla data del 30 novembre 1993  puo'  partecipare
una  sola  volta  a  concorsi  riservati,  da bandirsi entro sessanta
giorni dalla adozione del regolamento di cui all'art. 4, comma 3, per
l'inquadramento  nei  ruoli  dell'Istituto  nei  limiti   dei   posti
disponibili.  Le  modalita' per l'espletamento dei concorsi di cui al
presente comma sono  definite  dal  regolamento  del  personale,  nel
rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia.
  5.  Il  personale che alla data di entrata in vigore della presente
legge  sia  in  servizio  presso  il  Consorzio  con   contratti   di
formazione,  o  con  contratti  a tempo determinato o parziale, o con
borse di studio, mantiene invariato il proprio rapporto  contrattuale
con l'Istituto.